Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2003 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 26 marzo 2003
Approvazione del modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la comunicazione dei dati relativi alla definizione automatica ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Determinazione delle modalita' di versamento degli importi autoliquidati ai fini della definizione automatica.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone:
1. Approvazione del modello di comunicazione dei dati relativi alla definizione di cui all'art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
1.1 E' approvato il modello, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per la comunicazione dei dati relativi alla definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi da parte dei soggetti esercenti attivita' di impresa ovvero arti e professioni e delle persone fisiche titolari dei suddetti redditi prodotti in forma associata, nonche' dei titolari di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle imprese di allevamento di cui all'art. 78 del medesimo decreto.
1.2 Il modello e' composto da: un frontespizio contenente i dati identificativi del soggetto che effettua la comunicazione, del rappresentante, di eventuali operazioni straordinarie, dell'intermediario incaricato della trasmissione telematica, nonche' il campo per la sottoscrizione della comunicazione; dai quadri A, B, C, D ed E, concernenti rispettivamente la definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per i periodi di imposta 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001; dal quadro F concernente i dati relativi alla definizione da parte dei titolari dei redditi agrari e di imprese di allevamento; dal quadro G, concernente il prospetto degli importi autoliquidati per ciascuna annualita' oggetto di definizione e gli estremi del primo o unico versamento.
2. Modalita' per la trasmissione telematica delle comunicazioni.
2.1 La trasmissione delle comunicazioni di cui al punto 1 e' effettuata in via telematica direttamente da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate, o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero avvalendosi di un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione e' costituita dalla comunicazione telematica che attesta l'avvenuto ricevimento della comunicazione.
2.2 I dati contenuti nella comunicazione devono essere trasmessi secondo le allegate specifiche tecniche che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2.3 E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al contribuente la comunicazione su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento, nonche' copia della comunicazione telematica dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.
3. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
3.1 Il modello di cui al punto 1 e' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e puo' essere utilizzato prelevandolo dai siti internet www.agenziaentrate.it e www.finanze.it
3.2 Il modello di cui al punto 1 puo' essere altresi' prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
3.3 Il modello di cui al punto 1 puo' essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello nel tempo.
4. Modalita' di versamento degli importi relativi alla definizione.
4.1 Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni, il versamento degli importi relativi alla definizione automatica di cui all'art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' effettuato mediante il modello di pagamento unificato (modello F24), esclusa in ogni caso la compensazione, utilizzando l'apposito codice tributo istituito con separato provvedimento.
4.2 Gli importi indicati nel modello di pagamento unificato e di comunicazione di cui al punto 1, devono essere espressi in unita' di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
Motivazioni.
La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), come modificata dall'art. 5-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, all'art. 7 disciplina la definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione. Con apposito decreto ministeriale, di natura non regolamentare, del 28 febbraio 2003 sono stati definiti gli aspetti applicativi della disciplina ai sensi del comma 14 dello stesso articolo 7.
In attuazione a quanto disposto dal successivo comma 15, il presente provvedimento approva il modello di comunicazione della definizione automatica, unitamente alle relative istruzioni, nonche' le modalita' di trasmissione telematica; sono altresi' approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione. Per cio' che attiene alla trasmissione dei dati contenuti nel modello, il provvedimento dispone che la stessa puo' essere effettuata direttamente o tramite gli intermediari abilitati dall'Agenzia delle entrate, ovvero avvalendosi di un ufficio locale dell'Agenzia. Sono altresi' disposte le modalita' per la reperibilita' del modello, che e' reso disponibile gratuitamente in formato elettronico nei siti internet dell'Amministrazione finanziaria e ne viene autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche grafiche. Per quanto concerne la compilazione, il presente provvedimento stabilisce che gli importi da indicare nel modello devono essere espressi in unita' di euro mediante arrotondamento per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite (conformemente alle regole matematiche stabilite in materia dalla
disciplina comunitaria e dal d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213).
Per quanto riguarda le modalita' di versamento viene disposta l'utilizzazione dell'ordinario modello unificato di versamento (modello F24), facendo rinvio ad un separato provvedimento di istituzione dell'apposito codice tributo.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate:
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento:
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), come modificata dall'art. 5-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27;
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 febbraio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 62 del 15 marzo 2003.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2003
Il direttore: Ferrara
 
Allegato

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