Il comune di Brendola (provincia di Vicenza) ha adottato il 18 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1) che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, l'aliquota da applicarsi nell'anno 2003 per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili insistenti sul territorio di questo comune e' fissata nella misura diversificata del 6,3 per mille per l'aliquota ordinaria e del 4 per mille per l'abitazione principale e il comodato d'uso gratuito; 2) che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' fissata in Euro 130,00, fino a concorrenza del suo ammontare; 3) che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare sia presente almeno un portatore di handicap con invalidita' permanente pari all'80%, riconosciuta come tale dalla competente autorita' secondo la legge n. 104/1992, e' fissata in Euro 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare. L'accertamento della condizione di portatore di handicap sara' accertata sulla base di quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 104/1992 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. (Omissis). |