Il comune di Casirate d'Adda (provincia di Bergamo) ha adottato il 21 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2003, la stessa aliquota per l'abitazione principale per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) stabilite per l'anno 2002 del 5,00 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 2) di determinae l'aliquota del 6,00 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale, in conformita' a quanto previsto all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996; (Omissis). 4) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilita' o inabilita' e' accertata dal funzionario responsabile del settore edilizia privata, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 5) dall'imposta dovuta per la sola unita' adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso. 6) sono equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione: a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) gli alloggi regolarmente assegnati dall'ex Istituto autonomo case popolari - I.A.C.P.; c) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti; d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; e) le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, cosi' come individuate dall'art. 817 del codice civile e cio' indipendentemente dal loro numero e della loro tipologia catastale. In sede di prima applicazione il possessore deve comunicare gli estremi catastali dell'abitazione principale e delle pertinenze, cosi' da consentire al comune il controllo degli adempimenti da parte del contribuente. E' altresi' equiparata all'abitazione principale l'unita' immobiliare con le relative pertinenze concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica: a) dai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti, zii-nipoti); b) dal coniuge, anche se separato o divorziato; c) dagli affini entro il secondo grado (suoceri-generi o suoceri-nuore, cognati-cognati); purche' utilizzata dagli stessi come abitazione principale. Tale equiparazione e' estesa anche alla concessione gratuita di quote di proprieta' o altri diritti reali a favore delle persone sopra indicate. Per poter fruire di tale agevolazione e' necessario presentare, in sede di prima applicazione, apposita dichiarazione attestante la concessione in comodato dell'alloggio e del grado di parentela dell'occupante. (Omissis). 8) di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. (Omissis). |