Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Greco di Tufo", proposta del relativo disciplinare di produzione, e revoca della denominazione di origine controllata dei vini "Greco di Tufo". |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata, tramite la regione Campania, dalle organizzazioni di categoria (Federazione provinciale coltivatori diretti di Avellino, Confederazione italiana agricoltori di Avellino ed Unione provinciale agricoltori di Avellino ) in data 15 marzo 1999 intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Greco di Tufo", gia' riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 e successive modifiche; Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Campania; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Avellino il 13 dicembre 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visti i lavori e la documentazione della commissione delegata per la regione Campania per l'accertamento del "particolare pregio; Ha espresso, nella riunione del 19 febbraio 2003, presente il funzionario della regione Campania, parere favorevole al suo accoglimento ed alla revoca contemporanea della denominazione di origine controllata dei vini "Greco di Tufo", proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso; Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10, 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Greco di Tufo; Art. 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Tali vini sono i seguenti: "Greco di Tufo"; "Greco di Tufo" spumante. |
| Art. 2. La denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" e' riservata ai vini bianchi ottenuti esclusivamente da uve di vitigni provenienti da vigneti, aventi in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Greco: minimo 85%; Coda di Volpe bianca: massimo 15%. |
| Art. 3. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni. |
| Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente i vigneti collinari di buona esposizione. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente, soleggiati. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. Per i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere una forma di allevamento verticale, la densita' di impianto non potra' essere inferiore ai 2.500 ceppi per ettaro. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" non deve essere superiore alle 10 tonnellate. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovra' essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie a vigneto. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata, purche' la stessa non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra stabiliti. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" un titolo alcoolometrico volumico minimo naturale dell'11,00% vol. |
| Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo", devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Avellino. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Oltre tale limite per tutta la produzione decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, fermo restando la resa massima del 70% dell'uva in vino. Il vino "Greco di Tufo" puo' essere elaborato nella tipologia "spumante" con il metodo della rifermentazione in bottiglia (metodo classico) purche' affinato per almeno 36 mesi in bottiglia a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia. |
| Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Greco di Tufo": colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole, intenso, fine, caratteristico; sapore: fresco, secco, armonico; acidita' totale minima: 5,0 g/l; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; estratto non riduttore minimo: 16,0 gl. "Greco di Tufo" spumante: spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso con riflessi verdognoli o dorati; odore: caratteristico, gradevole, con delicato sentore di lievito; sapore: sapido, fine e armonico, del tipo "extrabrut" o del tipo "brut"; titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 12,00% vol; acidita' totale minima: 6,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidita' totale ed estratto non riduttore. |
| Art. 7. E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, superiore, scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore. E' consentito altresi', nel rispetto delle normative vigenti, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita', vigneti, poderi, tenute e fattorie incluse nella zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Sulle bottiglie del vino o altri recipienti del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. |
| Art. 8. E' consentita l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" esclusivamente in bottiglie o in altri recipienti di vetro di capacita' non superiore ai 5 litri, muniti di contrassegno di Stato. I recipienti di cui al comma precedente, ad eccezione della tipologia spumante, devono essere chiusi con tappo raso bocca, di materiale al momento previsto dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli non superiori a 0,187 litri di capacita', per i quali e' consentito l'uso di dispositivo di chiusura a vite. |
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