Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
COMUNICATO
Entrata in vigore dell'Accordo tra Croazia, Germania e Italia sul centro regionale di assistenza al controllo armamenti (RACVIAC) costituito in ambito Patto di stabilita' a Zagabria l'8 marzo 2001.

IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
e
IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Obiettivi
(1) Nell'ambito del Patto di Stabilita' per l'Europa Sud-orientale firmato a Colonia il 10 giugno 1999, e' stato istituito il Centro regionale per la verifica del controllo degli armamenti e l'assistenza all'attuazione (di seguito denominato RACVIAC).
(2) Il presente accordo definisce la struttura, le questioni di organizzazione generale e le funzioni del RACVIAC, ivi compresi gli aspetti relativi alle contribuzioni finanziarie della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica di Croazia per la costituzione e il funzionamento del RACVIAC.
(3) La sede del RACVIAC e' in Croazia.
(4) Il RACVIAC sara' aperto alla partecipazione di tutti gli Stati interessati, in conformita' ai principi stabiliti dal Patto di Stabilita'.
 
Art. 2.
Gruppo di consulenza multinazionale
(1) Il Gruppo di consulenza multinazionale (di seguito denominato MAG) agira' in quanto organo supervisore del RACVIAC. Ciascuna parte al presente accordo sara' rappresentata al MAG da un delegato. Il MAG determinera' il proprio regolamento interno.
L'amministratore del RACVIAC ed il capo dell'Elemento finanze/bilancio preventivo o i loro vice saranno membri permanenti in quanto consulenti del MAG.
(2) Il MAG agira' in quanto organo di controllo del RACVIAC, con il consenso dei suoi membri, esso adottera' le decisioni operative sulle attivita' offerte dal RACVIAC e valutera' l'organizzazione di queste attivita'.
(3) II MAG si riunira' almeno una volta l'anno. Esso adottera' regole di procedura che specificano i dettagli rilevanti. Le mansioni del segretariato saranno svolte dall'ufficio del vice direttore del RACVIAC e del capo del personale.
(4) Nell'ambito della sua responsabilita', il MAG emanera' direttive destinate all'amministratore del RACVIAC. L'amministratore dovra' riferire al MAG sulla loro attuazione.
 
Art. 3.
Questioni organizzative generali
(1) Il RACVIAC avra' personalita' giuridica. Esso avra' la capacita' di stipulare contratti al fine di esercitare le sue funzioni.
(2) Il RACVIAC, i suoi locali e le sue proprieta' beneficeranno di uno statuto pari a quello concesso alle missioni diplomatiche ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. In particolare, il RACVIAC sara' esentato da tasse per quanto riguarda tutte le merci, servizi e agevolazioni nella Repubblica di Croazia, ivi comprese le forniture di combustibile acquistato per il proprio uso ufficiale. Inoltre il RACVIAC sara' esente da dazi sulle importazioni quanto riguarda tutte le merci importate per i suoi usi ufficiali.
(3) I membri del personale del RACVIAC, compreso l'amministratore, ed i loro congiunti e parenti a carico beneficieranno nella Repubblica di Croazia di uno status pari a quello concesso al personale tecnico ed amministrativo ed ai loro famigliari facenti parte delle rispettive famiglie, di cui all'art. 37 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. Non saranno concesse eccezioni a quanto stipulato nell'art. 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.
(4) Se un membro del personale del RACVIAC e' cittadino o residente stabile della Repubblica di Croazia esso (o essa) beneficera' in tutti i casi dell'immunita' per quanto riguarda gli atti compiuti nella sua capacita' ufficiale. Cio' non si applica al personale reclutato in conformita' al paragrafo 4 del presente articolo.
(4) Il RACVIAC puo' reclutare localmente tale personale ausiliario, a seconda delle sue necessita', ed in conformita' alla legislazione nazionale croata.
(5) Il RACVIAC fornira' al Cerimoniale di Stato del Governo di Croazia una lista dei nomi, luoghi, date di nascita, Paese di origine, fotografie, titoli e rango delle persone che faranno parte del personale del RACVIAC, nonche' dei loro congiunti e parenti a carico facenti parte delle rispettive famiglie, come pure un curriculum vitae dell'amministratore. Al momento del loro arrivo, ai membri del personale RACVIAC sara' rilasciata una carta d'identita' idonea da parte del Cerimoniale di Stato del Governo della Repubblica di Croazia. Durante la loro permanenza nella Repubblica di Croazia, i membri del personale del RACVIAC dovranno costantemente avere con se' la carta d'identita' in oggetto.
 
Art. 4.
Mansioni
(1) Il RACVIAC costituisce il quadro organizzativo per l'addestramento del personale di controllo e fungera' da istanza per le questioni connessi al controllo delle armi convenzionali in questa regione. Tuttavia ad esso non compete di espletare mansioni di verifica connesse all'attuazione di questi accordi. A tal fine il RACVIAC dovra' innanzitutto permettere agli Stati della regione di partecipare a pieno titolo all'attuazione degli accordi sul controllo degli armamenti di cui tali Stati sono parte. Inoltre, iniziando e mantenendo il dialogo e la cooperazione, esso migliorera' la conoscenza e la messa in opera di intese sul controllo degli armamenti, predisponendo gli Stati ad una potenziale adesione agli accordi in materia di controllo degli armamenti.
(2) L'amministratore del RACVIAC sara' responsabile della pianificazione e della direzione degli eventi in materia di attivita' di formazione professionale nonche' delle attivita' offerte dal RACVIAC. L'amministratore elaborera' un bilancio preventivo annuale per i progetti programmati dal RACVIAC in cooperazione con il capo dell'Elemento bilancio preventivo/finanze e lo sottoporra' al MAG per approvazione. L'amministratore e' responsabile dell'attuazione aperta e trasparente del bilancio preventivo del RACVIAC.
 
Art. 5.
Risorse umane
(1) Le parti forniranno il personale, le attrezzature e le altre risorse necessarie per il funzionamento del RACVIAC. Il personale interessato sara' di norma distaccato per un periodo di due anni, ma non inferiore ad un anno, in conformita' con l'organico del personale reciprocamente concordato.
(2) Per quanto riguarda la posizione dell'amministratore del RACVIAC, vi sara' una rotazione fra le parti su decisione del MAG. Tale assegnazione non dovra' superare due anni, salvo se diversamente convenuto dal MAG.
(3) La lingua di lavoro del RACVIAC sara' l'inglese. Per il lavoro giornaliero, potranno altresi' essere utilizzate la lingua croata e la lingua tedesca; fermo restando che tutti i documenti saranno scritti in inglese.
(4) La struttura iniziale e l'organico del personale del RACVIAC saranno approvati dal MAG.
 
Art. 6.
Responsabilita' nazionali
(1) Le questioni concernenti la disciplina e gli obblighi nazionali rimarranno sotto la responsabilita' degli Stati interessati. Le parti si accerteranno che il loro personale si conforma alle direttive ed alle procedure stabilite dall'amministratore del RACVIAC o dal suo vice entro i limiti delle rispettive leggi e direttive nazionali.
(2) I componenti nazionali avranno facolta' di fornire un supporto agli incarichi unilaterali nazionali, a seconda della situazione. Qualora il recesso di un componente nazionale risulti necessario, il rispettivo componente ne informera' l'amministratore RACVIAC al piu' presto.
 
Art. 7.
Finanziamenti
(1) La quota principale dei costi operativi per i primi due anni sara' a carico della Repubblica Federale di Germania, nei limiti delle disposizioni finanziarie per gli scopi del Patto di Stabilita'. I fondi del Patto di Stabilita' sono forniti dalla Repubblica Federale di Germania per la realizzazione di particolari progetti. La base sulla quale questi fondi sono forniti e' un bilancio preventivo, approvato dal MAG, che contiene questi progetti. Gli Stati rappresentati al MAG sono richiesti di dare il loro accordo al susseguente funzionamento del RACVIAC ed alla chiave di distribuzione dei costi che ne derivano.
(2) La Repubblica di Croazia fornira' alcuni servizi di supporto, quali definiti in un Accordo tecnico fra la Repubblica di Croazia ed il RACVIAC.
 
Art. 8.
Inventario congiunto, rapporti
sulla condizione e valore residuo
(1) Entro trenta giorni dopo aver consegnato l'infrastruttura e le attrezzature al RACVIAC, i rappresentanti delle parti elaboreranno un inventario congiunto ed un rapporto sulla condizione nel settore della caserma "Vitez D. Martic" a Rakitje che sara' utilizzato dal RACVIAC. L'inventario ed il rapporto sulla condizione saranno costantemente aggiornati.
(2) Entro trenta giorni dopo la cessazione del presente accordo, l'inventario finale congiunto e il rapporto sulla condizione saranno compilati e confrontati al precedente inventario congiunto e rapporto sulla condizione per determinare se sussista eventualmente l'obbligo di effettuare riparazioni.
(3) Tutti i reclami relativi al valore residuo al momento della cessazione del presente Accordo saranno definiti mediante negoziazioni fra le parti.
 
Art. 9.
Sicurezza
La trasmissione, la custodia, l'uso e la salvaguardia di tutti i materiali classificati, distribuiti o elaborati nell'ambito del presente Accordo, saranno soggetti ai regolamenti di sicurezza nazionali delle parti.
 
Art. 10.
Vertenze per danni e responsabilita'
(1) Le parti desisteranno reciprocamente da tutte le reciproche vertenze, per quanto riguarda le lesioni personali ed i danni alla proprieta', a meno che questi ultimi siano stati causati intenzionalmente o per via di una grossolana negligenza.
(2) I reclami di terzi, derivanti da atti o da omissioni del personale del RACVIAC nell'adempimento delle loro mansioni ufficiali durante l'espletamento di incarichi ufficiali per il RACVIAC o causati dall'uso ufficiale dei materiali utilizzati dal personale implicato per scopi del RACVIAC e responsabili del danno, saranno liquidati dal RACVIAC a carico del proprio bilancio preventivo, ove cio' sia possibile, senza mettere a repentaglio le operazioni RACVIAC fondamentali. Qualora cio' non sia possibile, le parti negozieranno una soluzione.
(3) Nel caso di una controversia concernente il reclamo di una terza parte, tale reclamo sara' sottoposto ad una commissione mista per le vertenze. La composizione di questa commissione ed il suo regolamento interno, saranno concordati fra le parti in un Addendum al presente accordo.
(4) Le vertenze di parti terze contro membri del personale RACVIAC derivanti da atti o omissioni non attinenti ai loro compiti ufficiali, saranno regolate dalla parte il cui membro del personale e' responsabile dell'insorgenza del reclamo.
 
Art. 11.
Veicoli
(1) I veicoli che appartengono alle Nazioni contribuenti o che queste ultime hanno concesso per l'uso ufficiale del RACVIAC avranno targhe d'immatricolazione appropriate, fornite dal Governo della Repubblica di Croazia.
(2) I veicoli utilizzati dal RACVIAC dovranno essere muniti dell'assicurazione croata per conto terzi.
(3) Il Governo della Repubblica di Croazia accetta in quanto valide, senza tasse, tariffe o patenti di guida, le patenti automobilistiche nazionali del personale del RACVIAC.
 
Art. 12.
Annessi
Gli annessi in allegato contenenti disposizioni particolareggiate su:
mansioni (annesso A) e infrastruttura e logistica (annesso B) sono parte integrante del presente accordo.
Gli annessi possono essere cambiati con l'approvazione delle parti, in conformita' al paragrafo 2 dell'art. 13.
 
Art. 13.
Disposizioni finali
(1) Il presente Accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma ed entrera' in vigore trenta giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica che le condizioni previste per l'entrata in vigore sono state espletate.
(2) Il presente Accordo puo' essere emendato o integrato mediante il consenso iscritto delle parti, in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo.
(3) I Governi di altri Stati interessati che intendono offrire personale, attrezzature o contribuzioni finanziarie al RACVIAC in base all'art. 1 paragrafo 4, possono essere invitati ad aderire al presente Accordo. Le notifiche di adesione saranno depositate presso il Governo della Repubblica di Croazia che notifichera' alle parti ciascun deposito. Per ogni Governo aderente, l'Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo il deposito del rispettivo strumento.
(4) Il presente Accordo puo' essere denunciato da ciascuna delle parti tramite le vie diplomatiche, facendo pervenire all'altra parte un preavviso scritto di sei mesi. Le parti si consulteranno reciprocamente per concordare accettabili condizioni di cessazione.
(5) Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'attuazione del presente accordo, sara' regolata per mezzo di consultazioni fra le parti senza fare ricorso a terzi. Tali controversie non saranno sottoposte ai tribunali internazionali, ne' ad altre corti di arbitrato.
Fatto a Zagabria, l'8 marzo 2001 in due originali ciascuno in lingua croata, tedesca e inglese, tutti i testi facenti fede. In caso di divergenze interpretative, prevarra' il testo inglese.
 
Annesso A
INCARICHI DEL RACVIAC
1. Generalita'.
Il RACVIAC costituira' il quadro organizzativo per lo svolgimento di attivita' di formazione professionale, l'organizzazione di conferenze e di colloqui con esperti, in vista di migliorare la verifica e le altre misure di attuazione nell'ambito della portata degli accordi sul controllo degli armamenti di cui gli Stati dell'Europa Sud-orientale sono parti. Il RACVIAC organizzera' eventi informativi al fine di familiarizzare gli Stati interessati riguardo ad altri accordi sul controllo degli armamenti. Per impartire le lezioni del corso di formazione, il RACVIAC si avvarra' soprattutto di personale esterno.
2. Particolari.
Il RACVIAC:
svolgera' mansioni di segretariato per il MAG;
pianifichera' misure di formazione professionale in relazione ai mandati di verifica nell'ambito degli accordi sul controllo degli armamenti ai quali gli Stati della regione hanno aderito secondo le istruzioni del MAG;
organizzera' conferenze, seminari, gruppi di lavoro ed altri eventi su argomenti attinenti al controllo degli armamenti, in vista d'intensificare il dialogo e la cooperazione fra gli Stati interessati, secondo le istruzioni del MAG;
organizzera' eventi informativi riguardo a specifici accordi sul controllo degli armamenti, secondo le istruzioni del MAG;
cooperera' con gli enti competenti nazionali ed internazionali e con le agenzie di controllo di altri Stati per la pianificazione, la preparazione, la direzione e le eventuali sollecitazioni riguardo a queste attivita';
selezionera' ed invitera' personale insegnante esterno;
fornira' supporto al personale insegnante esterno per la preparazione e l'applicazione di misure di formazione professionale per le missioni di verifica;
manterra' i contatti con le Forze armate croate e con altre Forze armate, ove applicabile, per assicurare il sostegno alle attivita' di formazione;
fornira' servizi di supporto ai partecipanti ai seminari ed ai corsi durante la loro permanenza presso il RACVIAC;
valutera' e documentera' tutte le attivita' di formazione professionale;
fara' rapporto al MAG sia regolarmente, sia su richiesta;
presentera' gli incarichi, l'importanza ed i risultati del suo lavoro alle forze armate degli Stati interessati come pure ai mezzi d'informazione ed al pubblico, in considerazione dei vari gruppi-bersaglio;
liquidera' i conti per tutte le spese incorse nell'adempiere alle sue mansioni;
predisporra' ed aggiornera' un piano finanziario annuale ed a medio termine.
 
Annesso B
La Repubblica di Croazia fornira' gratuitamente alloggi per il personale RACVIAC in una parte della caserma "Vitez D. Martic" a Rakitje.

----> Vedere Annesso B da pag. 68 a pag. 77 <----
 
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