Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 4 aprile 2003 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "Istituto Nord Est Qualita' - INEQ" ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Speck dell'Alto Adige" oppure "Südtiroler Marknspeck" oppure "Südtiroler Speck". |
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IL DIRETTORE GENERALE per la tutela dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visti i decreti 6 settembre 2002 e 29 novembre 2002 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "Istituto Nord Est Qualita' - INEQ", con decreto del 10 settembre 1999, e' stata prorogata fino al 16 aprile 2003; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta "Speck dell'Alto Adige" oppure "Südtiroler Markenspeck" oppure "Südtiroler Speck", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62106; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta "Speck dell'Alto Adige" oppure "Südtiroler Markenspeck" oppure "Südtiroler Speck"; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 settembre 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "Istituto Nord Est Qualita' - INEQ", con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Speck dell'Alto Adige" oppure "Südtiroler Markenspeck" oppure "Südtiroler Speck" registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, e con regolamento CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997 la denominazione di cui trattasi in lingua tedesca, gia' prorogata con decreti 6 settembre 2002 e 2 dicembre 2002, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 aprile 2003. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 aprile 2003 Il direttore generale: Abate |
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