Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 26 marzo 2003, n. 829
Criteri di sicurezza da osservare per la corretta installazione degli scaldacqua ad accumulo di uso domestico e similare (temperatura massima minore di 110 °C). (Legge 5 marzo 1990, n. 46.).

Alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
Agli Uffici provinciali, industria,
commercio e artigianato;
All'Unione italiana delle Camere di
commercio, industria, artigianato e
agricoltura
L'applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente la sicurezza degli impianti domestici, si consegue mediante il rispetto dei requisiti di buona tecnica che i prodotti commercializzati devono possedere unitamente alla loro adeguata installazione.
Questo Ministero, che ha il compito istituzionale, derivato dalle disposizioni della legge 5 marzo 1990, n. 46, e dal suo regolamento di attuazione con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447; di assicurare il corretto impiego e l'adeguata installazione degli apparecchi per uso domestico ai fini della sicurezza, ravvisa in particolare la necessita' che gli scaldacqua ad accumulo, non si trasformino in recipienti autoproduttori di vapore o similmente di acqua surriscaldata a seguito di guasto dei dispositivi di regolazione e controllo inseriti negli apparecchi o di cattiva manutenzione degli apparecchi stessi.
Gli scaldacqua ad accumulo di uso domestico e similare, oggetto dell'installazione, devono essere conformi alle normative tecniche in vigore al momento dell'installazione e soddisfare i requisiti essenziali delle direttive applicabili.
Pertanto l'installazione di tali apparecchi alla rete idrica domestica deve avvenire tramite un gruppo di sicurezza idraulica. Tale gruppo deve comprendere almeno un rubinetto di intercettazione, una valvola di ritegno, un dispositivo di controllo della valvola di ritegno, una valvola di sicurezza, un dispositivo di interruzione di carico idraulico, tutti accessori necessari ai fini dell'esercizio in sicurezza degli scaldacqua medesimi.
I criteri per la progettazione, la costruzione ed il funzionamento dei gruppi di sicurezza idraulica sono quelli definiti dalla norma europea UNI EN 1487:2002 oppure dalle equivalenti norme in vigore negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo i cui contenuti siano omogenei con le norme sviluppate dal CEN nello stesso settore.
Si fa presente che negli impianti di alimentazione idrica degli scaldabagni ad accumulo, per soddisfare i requisiti della regola dell'arte in materia, dovranno essere installati i citati gruppi di sicurezza idraulica. Tale installazione non e' richiesta nel caso in cui il costruttore dell'apparecchio preveda il gruppo di sicurezza idraulica montato nello stesso apparecchio, in tal caso ne dovra' dare evidenza nella documentazione che accompagna il prodotto.
Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.
La presente circolare e' stata sottoposta alla procedura di informazione di cui alla Direttiva 98/34/CE, modificata dalla Direttiva 98/48/CE, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2003
Il Ministro: Marzano
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone