Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 marzo 2003
Riconoscimento in Italia del titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla Scuola normale superiore di ingegneria economico-gestionale dell'Universita' degli studi della Repubblica di San Marino.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 18 ottobre 1984, n. 760, con la quale e' stato ratificato l'accordo del 28 aprile 1983 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio;
Visto in particolare l'art. 2 del suddetto accordo relativo al riconoscimento dei titoli accademici;
Visto lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in data 16 luglio 1999 con le quali e' stato concordato dai Paesi di recepire il risultato dei lavori svolti nella III sessione, tenuta a Roma il 7 maggio 1990, dalla commissione mista di esperti, prevista dal citato art. 2 dell'accordo italo-sanmarinese;
Considerato che l'accordo in questione e' entrato in vigore in data 28 novembre 2000;
Decreta:
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dalla Scuola normale superiore di ingegneria economico-gestionale dell'Universita' degli studi della Repubblica di San Marino e' riconosciuto in Italia secondo le seguenti condizioni e modalita':
1. Gli allievi della Scuola normale superiore di ingegneria economico-gestionale dell'Universita' degli studi della Repubblica di San Marino, di seguito denominata Scuola, che intendono chiedere la dichiarazione di riconoscimento in Italia del titolo di dottore di ricerca in ingegneria economico-gestionale rilasciato dalla Scuola medesima, devono essere in possesso di diploma di laurea (ex legge n. 341/1990) o laurea specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/1999) in ingegneria o del diploma di laurea (ex legge n. 341/1990) o laurea specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/1999) nel settore delle scienze economiche, oppure di analogo titolo straniero riconosciuto equipollente dalle universita' italiane all'atto dell'iscrizione alla Scuola.
Tale requisito deve essere appositamente indicato nel bando di concorso per l'ammissione alla Scuola.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente punto 1, esclusivamente gli allievi che sono stati iscritti alla Scuola per i trienni 1994-97 e 1997/2000, nonche' coloro che attualmente sono iscritti per il triennio 2000-2003, possono presentare domanda di riconoscimento in Italia del titolo di dottore di ricerca anche se il riconoscimento da parte di una universita' italiana dell'eventuale titolo accademico estero, che ha dato luogo all'ammissione alla Scuola, sia stato chiesto ed ottenuto successivamente all'iscrizione alla Scuola stessa.
3. Il corso di dottorato in ingegneria economico-gestionale, e' attivato presso la Scuola con cadenza triennale e la durata degli studi per ottenere il titolo finale sara' non inferiore a tre anni.
4. Premesso che ogni ciclo di dottorato viene attivato dalla Scuola a conclusione del ciclo precedente, il numero dei titoli finali di dottore in ingegneria economico-gestionale rilasciati dalla Scuola che potranno essere riconosciuti in Italia e' fissato in nove per ciclo triennale.
5. Nei confronti degli uditori della Scuola non potra' essere effettuato alcun riconoscimento.
6. La Repubblica italiana non riconoscera' titoli stranieri eventualmente dichiarati equipollenti, dalla Repubblica di San Marino, al titolo rilasciato dalla Scuola.
7. Le nove candidature al riconoscimento in Italia dei titoli rilasciati dalla Scuola, saranno scelte dalle competenti autorita' sanmarinesi e presentate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui al successivo punto 8) per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in San Marino. La domanda di ciascun interessato dovra' essere corredata dei seguenti documenti:
titolo finale rilasciato dalla Scuola;
laurea italiana o titolo straniero riconosciuto equipollente in Italia all'atto dell'iscrizione alla Scuola (vedi punto 2);
bando di concorso per l'ammissione alla Scuola;
eventuale altra documentazione amministrativa prevista dalla norme vigenti in Italia.
8) La dichiarazione di riconoscimento di cui al precedente punto 7) sara' rilasciata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, esclusivamente sulla base dell'accertamento della congruita' della documentazione esibita.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2003
Il Ministro: Moratti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone