IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO e IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, a 112; Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; Viste le decisioni n. 2000/418/CE della Commissione europea e la n. 2000/766/CE del Consiglio; Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni; Vista l'Ordinanza del Ministro della sanita' 13 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000; Vista l'Ordinanza del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'ambiente del 3 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2001; Vista l'Ordinanza del 23 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 1° febbraio 2002; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, come convertito in legge 9 marzo 2001, n. 49; Visto il decreto-legge n. 68 del 19 aprile 2002 come convertito in legge 18 giugno 2002, n. 118; Visto il regolamento n. 1774 del 3 ottobre 2002 del parlamento e del Consiglio europeo recante norme sanitarie relative si sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; Vista l'ordinanza 30 marzo 2001, recante le misure sanitarie e ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relativa alla gestione, al recupero energetico e all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio; Considerato che il regolamento n. 1774/02 entrera' in applicazione dal 1° maggio 2003; Ritenuto necessario mantenere il controllo sanitario dei sottoprodotti di origine animale a basso ed alto rischio, nonche' del materiale specifico a rischio come definito dal Regolamento 999/2001/CE, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalita' attualmente in essere fino all'emanazione di chiarimenti sugli effettivi campi di applicazione del regolamento del parlamento europeo; Ritenuto, pertanto, di prorogare ulteriormente il termine di cui all'art. 1 dell'ordinanza 30 marzo 2001 e successive modifiche; Ordina: Art. 1. Il termine del 30 giugno 2002 di cui all'ordinanza 30 marzo 2001, come prorogato dall'ordinanza 1° luglio 2002, e' prorogato al 1° maggio 2003, data dell'entrata in applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1774/02. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 2003 Il Ministro della salute: Sirchia Il Ministro dell'ambiente e territorio: Matteoli Il Ministro delle attivita' produttive: Marzano Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 228 |