Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2003 (vai al sommario)
LEGGE 9 aprile 2003, n. 72
Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, le parole: "e` punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e` punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 593 del codice penale
come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 593 (Omissione di soccorso). - Chiunque, trovando
abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni
dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se
stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o
per altra causa, omette di dare immediato avviso
all'autorita' e' punito con la reclusione fino a un anno o
con la multa fino a 500 euro.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano
che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o
altrimenti in pericolo, omette di presentare l'assistenza
occorrente o di darne immediato avviso all'autorita'.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una
lesione personale la pena e' aumentata; se ne deriva la
morte, la pena e' raddoppiata.".



 
Art. 2.
1. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e` sostituito dal seguente:
"5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, e` soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI";
b) il comma 6 e` sostituito dal seguente:
"6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, e` punito con la reclusione da tre mesi tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed e` possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti";
c) il comma 7 e` sostituito dal seguente:
"7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI";
d) dopo il comma 8 e` inserito il seguente:
"8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6".



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 189 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della
strada), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 189 (Comportamento in caso di incidente). - 1.
L'utente della strada, in caso di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di
fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro
che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in
atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della
circolazione e, compatibilmente con tale esigenza,
adoperarsi affinche' non venga modificato lo stato dei
luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle
responsabilita'.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole
cose, i conducenti e ogni altro utente della strada
coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio
alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161.
Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi,
dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla
circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta
urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le
modalita' dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresi', fornire
le proprie generalita', nonche' le altre informazioni
utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate
o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi
possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque. nelle condizioni di cui al comma 1, non
ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con
danno alle sole cose, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal
fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da
determinare l'applicazione della revisione di cui all'art.
80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in
caso di incidente con danno alle persone, non ottempera
all'obbligo di fermarsi, e' punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno
a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le
misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del
codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti
previsti dall'art. 280 dal medesimo codice ed e' possibile
procedere all'arresto, ai sensi dell'art. 381 del codice di
procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi
previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non
ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente
alle persone ferite, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore
a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti
assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona,
mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di
polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il
delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose,
non e' soggetto all'arresto stabilito per il caso di
flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le
ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si
mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria,
non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo
del comma 6.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.".
- La sessione II, del capo II, del titolo VI del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: "Sanzioni
amministrative accessorie e sanzioni penali".
- Si riporta il testo degli articoli 280, 281, 282, 283
e 284 e 381 del codice di procedura penale:
"Art. 280 (Condizioni di applicabilita' delle misure
coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del
presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in
questo capo possono essere applicate solo quando si procede
per delitti per i quali la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a
tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere puo' essere
disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali
sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a quattro anni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei
confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni
inerenti ad una misura cautelare.".
"Art. 281 (Divieto di espatrio). - 1. Con il
provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il
giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio
nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede.
2. Il giudice da' le disposizioni necessarie per
assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di
impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri
documenti di identita' validi per l'espatrio.
2-bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre
misure coercitive previste dal presente capo, il giudice
dispone in ogni caso il divieto di espatrio.".
"Art. 282 (Obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria). - 1. Con il provvedimento che dispone
l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il
giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un
determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione
tenendo conto dell'attivita' lavorativa e del luogo di
abitazione dell'imputato.".
"Art. 283 (Divieto e obbligo di dimora). - 1. Con il
provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice
prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato
luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice
che procede.
2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di
dimora, il giudice prescrive all'imputato di non
allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che
procede, dal territorio del comune di dimora abituale
ovvero, al fine di assicurare un piu' efficace controllo o
quando il comune di dimora abituale non e' sede di ufficio
di polizia, dal territorio di una frazione del predetto
comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di
una frazione di quest'ultimo. Se per la personalita' del
soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in
tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze
cautelari previste dall'art. 274, l'obbligo di dimora puo'
essere disposto nel territorio di un altro comune o
frazione di esso, preferibilmente nella provincia e
comunque nell'ambito della regione ove e' ubicato il comune
di abituale dimora.
3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice
indica l'autorita' di polizia alla quale l'imputato deve
presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo ove
fissera' la propria abitazione. Il giudice puo' prescrivere
all'imputato di dichiarare all'autorita' di polizia gli
orari e i luoghi in cui sara' quotidianamente reperibile
per i necessari controlli, con obbligo di comunicare
preventivamente alla stessa autorita' le eventuali
variazioni dei luoghi e degli orari predetti.
4. Il giudice puo', anche con separato provvedimento,
prescrivere all'imputato di non allontanarsi
dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio
per le normali esigenze di lavoro.
5. Nel determinare i limiti territoriali delle
prescrizioni, il giudice considera, per quanto e'
possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di
assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona
tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un
programma terapeutico di recupero nell'ambito di una
struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli
necessari per accertare che il programma di recupero
prosegua.
6. Dei provvedimenti del giudice e' data in ogni caso
immediata comunicazione all'autorita' di polizia
competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al
pubblico ministero di ogni infrazione.".
"Art. 284 (Arresti domiciliari). - 1. Con il
provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il
giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla
propria abitazione o da altro luogo di privata dimora
ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.
2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o
divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con
persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo
assistono.
3. Se l'imputato non puo' altrimenti provvedere alle
sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in
situazione di assoluta indigenza, il giudice puo'
autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal
luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per
provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
attivita' lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria,
anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni
momento l'osservanza delle prescrizioni imposte
all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in
stato di custodia cautelare.
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli
arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il
quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme
piu' rapide le relative notizie.".
"Art. 381. (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel
massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui
previsto dall'art. 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4 e 321 del
del codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
prevista dall'art. 336, comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti
e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443
e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del
codice penale;
f) lesione personale prevista dall'art. 582 del
codice penale;
g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635,
comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del
codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi
non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1
della legge 18 aprile 1975, n. 110.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si
procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e'
giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla
pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona
richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
delle informazioni o il rifiuto di fornirle.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14
della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 4 (Competenza per materia). - 1. Il giudice di
pace e' competente:
a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli
articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al
secondo comma perseguibili a querela di parte, 590,
limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di
parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa
professionale e dei fatti commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato
una malattia professionale quando, nei casi anzidetti,
derivi una malattia di durata superiore a venti giorni,
594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626,
627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.
639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.
639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di
cui all'art. 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che
ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 637, 638, primo
comma, 639 e 647 del codice penale;
b) per le contravvenzioni previste dagli articoli
689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.
2. Il giudice di pace e' altresi' competente per i
delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni
previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, recante "Testo unico in materia di
sicurezza";
b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo
definitivo del codice della navigazione".
c) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo
organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini";
d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Testo
unico delle leggi per l'elezione della Camera dei
deputati";
e) art. 92 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali";
f) art. 15, secondo comma, della legge 28 novembre
1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per l'acquisto di
nuove macchine utensili";
g) art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
recante "Norme di riordino del settore farmaceutico";
h) art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla iniziativa legislativa del popolo";
i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma
e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n.
528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per
il personale del lotto";
m) articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990,
n. 107, recante "Disciplina per le attivita' trasfusionali
relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione di plasmaderivati";
n) art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27
settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive
n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti
semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29
dicembre 1990, n. 428";
o) art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27
settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva
n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli,
a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990. n. 428";
p) art. 7, comma 9, del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, recante "Attuazione della direttiva n.
84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole";
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo
codice della strada";
r) art. 10, comma 1, del decreto legislativo 14
dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della direttiva
n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi
medici impiantabili attivi";
s) art. 23, comma 2, del decreto legislativo
24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della
direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici".
3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 e'
tuttavia del tribunale se ricorre una o piu' delle
circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993,
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 giugno 1993, n. 205.
4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i
minorenni.".



 
Art. 3.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: "593, primo e secondo comma," sono soppresse;
b) al comma 2, lettera q), le parole "e 189, comma 6," sono soppresse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2026):
Presentato dagli on.li Giuseppe Fanfani e Pierluigi
Castagnetti il 27 novembre 2001.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 28 gennaio 2002 con pareri delle commissioni
I, IX.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il
30 gennaio 2002; 12, 19, 21, 26, 27 febbraio 2002; 6 marzo
2002.
Esaminato in aula l'8 marzo 2002 e approvato il
19 marzo 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1272):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 25 marzo 2002 con pareri delle commissioni
1a, 8a.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede deliberante, il
17 settembre 2002, 2 ottobre 2002; 5, 27 novembre 2002;
3 dicembre 2002 ed approvato con modificazioni il
4 dicembre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2026/B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 12 dicembre 2002, con parere della
commissione I.
Esaminato dalla II commissione il 23, 28, 29 gennaio
2003 e 13 febbraio 2003.
Esaminato in aula il 17 febbraio 2003 e approvato con
modificazioni il 19 febbraio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1272/B):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 4 marzo 2003 con pareri delle commissioni
1a e 8a.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede deliberante,
l'11 marzo 2003 ed approvato il 19 marzo 2003.
 
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