Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI SAN GODENZO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Godenzo (provincia di Firenze) ha adottato il 21 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
2) di determinare (Omissis), per l'anno 2003, le aliquote I.C.I. del comune di San Godenzo come segue:
aliquota ordinaria: aliquota 7 per mille;
abitazione principale e proprie pertinenze C/2-C/6-C/7 aliquota 6 per mille;
negozi e botteghe C/1 aliquota 6 per mille;
magazzini, locali deposito C/2: aliquota 6 per mille;
laboratori arti e mestieri C/3: aliquota 6 per mille;
alberghi, pensioni D/2: aliquota 6 per mille;
altri del gruppo C e D: aliquota 6 per mille;
altri fabbricati non destinati ad abitazione principale e proprie pertinenze C/2-C/6-C/7: aliquota 7 per mille;
aree edificabili aliquota 7 per mille.
3) di dare atto che le aliquote sopra indicate non hanno subito variazioni rispetto a quelle dell'anno 2002.
4) di confermare l'aumento della detrazione I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), spettante per l'anno 2003 per l'abitazione principale, da Euro 103,30 a Euro 118,79, applicando tale aumento ai contribuenti che abbiano i seguenti requisiti:
A) unicita' di possesso della sola abitazione principale; (non essere proprietari di altre unita' abitative situate nel comune di San Godenzo e/o in qualsiasi altro comune);
B) intero nucleo familiare residente nella abitazione principale: (coniugi e figli minori).
5) di confermare la ulteriore detrazione di Euro 25,83 (da Euro 118,79 a 144,61) per i soggetti passivi di imposta ultra sessantacinquenni, proprietari della sola abitazione principale nell'intero territorio nazionale, direttamente adibita ad abitazione principale, il cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, ha prodotto nell'anno 2002. solo redditi imponibili, derivanti dallo stesso immobile, oppure, oltre quello dell'immobile, solo redditi di natura pensionistica, non superiore all'importo di Euro 10.329,14.
6) di confermare l'ulteriore detrazione di Euro 25,83 (da lire 118,79 a Euro 144,61), per soggetto passivo di imposta, proprietario nell'intero territorio nazionale della sola unita' adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze, dichiarato disabile con grado di invalidita' minimo del 90% o convivente anagraficamente con persona in stato di disabilita' con grado di invalidita' minimo del 90%, il cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, ha prodotto nell'anno precedente solo redditi derivanti dagli stessi immobili oppure, escluso quelli di tali immobili, solo redditi di natura pensionistica e non, superiori ad Euro 20.658,28.
(Omissis).
 
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