Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 27 marzo 2003 |
Modalita' per l'aggiunta degli attrezzi da posta alle unita' gia' autorizzate alla ferrettara. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, cosi' come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante il piano per lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, e successive modifiche pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto l 995, n. 203, recante la disciplina delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1988, n. 281, recante modalita' tecniche dell'attrezzo denominato ferrettara; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2002, n. 2, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora; Tenuto conto che a decorrere dal 1 gennaio 2002, per tutte le imbarcazioni autorizzate alla pesca con il sistema ferrettara sono state previste limitazioni operative per la maglia della rete (non superiore ai 100 mm di apertura), le specie ittiche catturabili (esclusivamente quelle denominate: ricciola, sgombro, salpa, boga, alaccia, sardina e acciuga) nonche' la diminuzione della distanza dalla costa (non oltre le tre miglia); Valutata l'opportunita' di consentire alle citate unita' con ferrettara l'esercizio dell'attivita' anche con il sistema attrezzi da posta, ove non risulti inserito in licenza, trattandosi di un sistema notevolmente selettivo; Decreta: Art. 1. Gli armatori delle imbarcazioni autorizzate al sistema di pesca denominato ferrettara possono ottenere, previa presentazione di apposita istanza corredata della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria in corso di validita', l'aggiunta in licenza del sistema attrezzi da posta, come definito dal punto 9, art. 11, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, citato in premessa, ove non compreso tra i sistemi autorizzati. |
| Art. 2. L'istanza degli armatori interessati, di cui all'art. 1, indirizzata al Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, deve essere presentata tramite l'ufficio marittimo di iscrizione entro, e non oltre, il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 3. Le autorita' marittime di iscrizione delle unita' autorizzate al sistema ferrettara, nelle more del rilascio delle licenze di pesca aggiornate, sono autorizzate, per la campagna di pesca 2003, a rilasciare alle predette unita', contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 1, attestazioni provvisorie con l'aggiunta del sistema attrezzi da posta previsto dall'art. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 2003 Il Sottosegretario di Stato delegato per la pesca e l'acquacoltura Scarpa Bonazza Buora |
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