IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 25 marzo 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale per gli interventi di soccorso nelle aree agricole colpite da calamita' naturali ed avversita' atmosferiche eccezionali; Viste le leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, recanti nuove norme per il fondo di solidarieta' nazionale; Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, concernente interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici; Visto il comma 2, dell'art. 3, della legge n. 185 nel testo sostitutivo dell'art. 1, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 ovembre 2002, n. 256, che rimodula le misure di intervento a favore delle aziende agricole, ed estende le stesse misure alle aziende zootecniche ed apistiche; Visto il comma 2-ter, del medesimo art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo introdotto dall'art. 1, della legge del 13 novembre 2002, n. 256, di conversione del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, che prevede la determinazione dei limiti contributivi per gli interventi compensativi dei danni alle produzioni e per il ripristino delle strutture aziendali, di cui alle lettere a) e c), del precedente comma 2, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Ritenuto di stabilire i limiti contributivi predetti; Vista l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 6 febbraio 2003; Decreta: Articolo unico 1. Per gli interventi a parziale compensazione dei danni alle produzioni agricole e di ripristino delle strutture aziendali, previsti rispettivamente dalle lettere a) e c), comma 2, dell'art. 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo sostitutivo dall'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, sono stabiliti i seguenti limiti contributivi: a) fino a Euro 25.000,00, per impresa, per i danni alle produzioni agricole, di cui all'art. 3, comma 2, lettera a); b) fino a Euro 150.000,00, per impresa, per il ripristino dei danni alle strutture aziendali e per la ricostituzione delle scorte, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c). 2. Per i prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, in alternativa al contributo, di cui al medesimo art. 3, comma 2, lettera a), il concorso pubblico negli interessi attualizzato deve essere contenuto nel limite contributivo stabilito al precedente comma 1, lettera a). 3. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere contenuta nei limiti delle assegnazioni disposte a favore delle regioni e delle province autonome, con i prelevamenti dal Fondo di solidarieta' nazionale, di cui all'art. 2, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 febbraio 2003
Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |