Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Grisignano di Zocco (provincia di Vicenza) ha adottato il 25 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
2. Di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, nel modo seguente:
a) abitazione principale e pertinenze dell'abitazione principale, ancorche' iscritte distintamente in catasto (trattasi di unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali C2 - C6 - C7): 4 per mille;
b) pertinenze dell'abitazione principale ancorche' iscritte distintamente in catasto (trattasi di unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali C2 - C6 - C7): 4 per mille;
c) altri fabbricati: 5 per mille;
d) terreni agricoli: 5 per mille;
e) aree edificabili: 6,5 per mille.
3. Di determinare come segue la misura della detrazione per l'abitazione principale:
a) generalita' dei casi Euro 103,29;
b) in relazione alle seguenti particolari situazioni di disagio economico o sociale Euro 258,23:
I. abitazioni occupate da nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal comune;
II. abitazioni occupate da nuclei familiari con persone a carico, aventi un unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito sia stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o collocato in cassa integrazione, oppure in mobilita';
III. abitazioni occupate da nuclei familiari, con persone a carico, aventi reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione non superiore a Euro 6.972,17 annue, erogata a lavoratori dipendenti;
IV. abitazioni occupate da vedova, vedovo, o da sola madre con figli a carico, che percepisca esclusivamente pensione di reversibilita' non superiore a Euro 6.972,17 annue;
V. abitazioni occupate da nuclei familiari con disabili, anziani non autosufficienti o ricoverati di lunga degenza, con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione non superiore a Euro 6.972,17 annue;
VI. abitazioni occupate da nucleo familiare, avente un unico reddito da lavoro o da pensione comunque inferiore al minimo vitale come calcolato ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, e che risulta composto da almeno sei persone.
Le condizioni debbono sussistere alla data del 1 gennaio 2003.
Per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
Inoltre, previa presentazione al comune di copia della scrittura privata autenticata o apposita autocertificazione, sono equiparate all'abitazione principale, con diritto pertanto all'aliquota del 4 per mille ed alla detrazione di Euro 103,29:
l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, ed in linea collaterale entro il terzo grado;
l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, ivi dimorante prima di aver acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Valgono i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle modalita' di applicazione della detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze.
Per l'anno 2003, coloro che intendono avvalersi della maggior detrazione in questione, dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento e trasmettere copia del bollettino della prima rata entro quindici giorni dall'avvenuto versamento all'ufficio tributi del comune.
Unitamente alla copia del bollettino di pagamento, si dovra' allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la posizione del soggetto passivo del tributo e del suo nucleo familiare, sia per quanto riguarda i diritti su immobili, sia per quanto riguarda l'esistenza di una delle condizioni di cui sopra, da indicarsi analiticamente.
L'ufficio tributi, in sede di controllo, potra' accedere ad idonea documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale come qui stabilito.
(Omissis).
 
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