Il comune di La Loggia (provincia di Torino) ha adottato il 19 dicembre 2002 e il 4 febbraio 2003 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1) di ridurre per l'anno 2003 l'aliquota applicabile ai terreni agricoli dal 7 per mille al 6,8 per mille; 2) di confermare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili e per tutte le unita' immobiliari possedute che non siano adibite ad abitazione principale; 3) di confermare per l'anno 2003 l'aliquota applicabile alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e alle sue pertinenze nella misura del 4,8 per mille; 4) di dare atto che le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione pnncipale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, cosi' come previsto dall'art. 5, comma 4 del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 5) di dare atto che sono considerate abitazioni principali, ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per le stesse annualmente deliberata, a condizione che la detrazione spetti comunque per una sola unita' immobiliare, le unita' immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in uso o comodato gratuito a: a) parenti in linea retta e collaterale sino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti); b) coniuge, solo se separato o divorziato legalmente; c) affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati), cosi' come previsto dall'art. 6 del regolamento comunale sopra citato; 6) di confermare l'applicabilita' dell'aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale ai fabbricati posseduti o in usufrutto ad anziani o disabili residenti presso ricoveri, purche' i fabbricati stessi non siano locati, ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996. (Omissis). 1) di confermare la misura della detrazione spettante per l'abitazione principale in Euro 165,00 per le unita' immobiliari con tariffe d'estimo catastali inferiori o uguali a L. 200.000 (A/2 - A/3 - A/4 A/5 - A/6); 2) di confermare la misura della detrazione spettante per l'abitazione principale in Euro 129,00 per le unita' immobiliari con tariffe d'estimo catastali superiore a L. 200.000 (A/7 - A/1 - A/8); 3) di dare atto che l'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, viene computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze, cosi' come previsto dall'art. 5, comma 3 del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. 4) di dare atto che le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, cosi' come previsto dall'art. 5, comma 4 del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 5) di confermare l'applicabilita' dell'aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale ai fabbricati posseduti o in usufrutto ad anziani o disabili residenti presso ricoveri, purche' i fabbricati stessi non siano locati, come previsto dall'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996. 6) Di dare atto dell'applicabilita' dell'aliquota ridotta e della detrazione alle unita' immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in uso o comodato gratuito a parenti in linea retta e collaterale sino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti), al coniuge solo se separato o divorziato legalmente, agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati), a condizione che la detrazione spetti comunque per una sola unita' immobiliare, cosi' come previsto dall'art. 6 del regolamento suindicato. (Omissis). |