Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI RIVIGNANO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rivignano (provincia di Udine) ha adottato il 5 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis);
2) Di confermare per l'anno 2003 le medesime aliquote e detrazioni relative all'I.C.I., fissate per il precedente esercizio e precisamente:
aliquota I.C.I. da applicare alla 1a casa di abitazione 4,5 per mille;
aliquota I.C.I. da applicare alle aree fabbricabili 6 per mille;
aliquota da applicare ai terreni agricoli 5,5 per mille;
aliquota del 2 per mille per i proprietari degli immobili dichiarati inagibili o inabitabili che eseguano interventi di recupero degli edifici si sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997;
aliquota del 6,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione in zona B1 non occupati e non locati, per i quali viene prevista l'aliquota del 7 per mille (per gli stessi non e' applicabile la riduzione del 50% per inagibilita' o inabitabilita);
si conferma, inoltre, la riduzione del 50% per gli immobili inagibili ed inabitabili, con l'esclusione sopraindicata;
detrazione da applicare alla prima casa nella misura prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, Euro 104,00.
mantenimento dell'elevazione della detrazione nei confronti dell'abitazione principale per alcune particolari categorie di contribuenti, gia' individuate con delibera di codice civile n. 15 in data 30 gennaio 1996, a Euro 155,00, e con la seguente revisione del limiti di reddito: titolari di pensione con reddito inferiore a Euro 7.800,00 e comunque con reddito imponibile del nucleo familiare inferiore a Euro 19.000,00.
(Omissis).
 
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