Il comune di Rivignano (provincia di Udine) ha adottato il 5 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis); 2) Di confermare per l'anno 2003 le medesime aliquote e detrazioni relative all'I.C.I., fissate per il precedente esercizio e precisamente: aliquota I.C.I. da applicare alla 1a casa di abitazione 4,5 per mille; aliquota I.C.I. da applicare alle aree fabbricabili 6 per mille; aliquota da applicare ai terreni agricoli 5,5 per mille; aliquota del 2 per mille per i proprietari degli immobili dichiarati inagibili o inabitabili che eseguano interventi di recupero degli edifici si sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997; aliquota del 6,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione in zona B1 non occupati e non locati, per i quali viene prevista l'aliquota del 7 per mille (per gli stessi non e' applicabile la riduzione del 50% per inagibilita' o inabitabilita); si conferma, inoltre, la riduzione del 50% per gli immobili inagibili ed inabitabili, con l'esclusione sopraindicata; detrazione da applicare alla prima casa nella misura prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, Euro 104,00. mantenimento dell'elevazione della detrazione nei confronti dell'abitazione principale per alcune particolari categorie di contribuenti, gia' individuate con delibera di codice civile n. 15 in data 30 gennaio 1996, a Euro 155,00, e con la seguente revisione del limiti di reddito: titolari di pensione con reddito inferiore a Euro 7.800,00 e comunque con reddito imponibile del nucleo familiare inferiore a Euro 19.000,00. (Omissis). |