Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI SENAGO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Senago (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis);
1) Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 cosi' di seguito diversificata:
aliquota ordinaria 5,7 per mille;
aliquota alloggi locati ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998 4,0 per mille;
aliquota alloggi non locati 7,0 per mille;
aliquota fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di anni uno aliquota 4,0 per mille.
Il contribuente per poter usufruire di questa aliquota agevolata dovra' presentare entro il 18 aprile 2003, richiesta motivata che ne comprovi l'effettivo diritto.
Tale richiesta, previa istruttoria dei competenti uffici comunali, sara' esaminata da un'apposita commissione tecnica per il relativo parere. Il responsabile I.C.I., rilascera' la relativa autorizzazione, se dovuta, o l'eventuale diniego motivato entro quindici giorni dalla ricezione delle domande.
2) di estendere la detrazione di euro 103,29 alle seguenti categorie:
alle abitazioni dei custodi, cosi' come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile;
alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata;
alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. L'autocertificazione deve essere presentata entro centottanta giorni dalla avvenuta concessione;
3) di aumentare la detrazione per l'abitazione principale relativa all'imposta comunale per l'anno 2003 da euro 103,29 a euro 154,94 qualora ricorrano congiuntamente le quattro sotto indicate condizioni:
a) appartenenza ad una delle seguenti categorie:
portatori di handicap;
titolari di pensione;
lavoratori in cassa integrazione, in mobilita', disoccupati;
nuclei familiari monoreddito;
contribuenti iscritti nell'albo degli indigenti.
b) reddito dell'intero nucleo familiare relativo all'anno 2002 non superiore a:
euro 7.746,85 per un nucleo familiare composto da una persona;
euro 11.878,51 per un nucleo familiare composto da due persone piu' euro 1.032,91 per ogni altro familiare a carico;
c) di essere proprietario di una unita' abitativa classificata in:
A2 limitatamente alle classi 1 e 2;
A3, A4, A5, A6;
A7 limitatamente alle classi 1 e 2 oltre box e cantine e/o altre pertinenze.
Il contribuente per poter usufruire della maggiore detrazione dovra' presentare entro il 18 aprile 2003 la richiesta corredata dalla documentazione che comprovi l'effettivo diritto. Tale richiesta sara' esaminata da una apposita commissione tecnica che esprimera' il parere per il rilascio della relativa autorizzazione, se dovuta, o il relativo diniego motivato entro quindici giorni dal ricevimento delle domande.
4) Di ridurre l'imposta del 30% del suo ammontare a favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ai sensi dell'art. 8, commi 3-4 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni.
(Omissis).
 
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