Il comune di Torbole Casaglia (provincia di Brescia) ha adottato il 21 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis); 1) di approvare, per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per tutte le tipologie di immobili diversi dall'abitazione principale; 2) di approvare, per l'anno 2003, l'aliquota per abitazione principale nella misura del 5 per mille, dando atto che tale aliquota agevolata si estende agli immobili di pertinenza all'abitazione principale; 3) di determinare in Euro 105,00 = la detrazione per l'abitazione principale, in ragione d'anno, cosi' disposta dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996; 4) di prevedere e determinare per l'anno 2003, un'ulteriore detrazione, rispetto a quella di cui al punto precedente, di Euro 105,00 = per gli immobili adibiti ad abitazione principale di proprietari con i requisiti di cui all'allegato A, ai sensi dell'art. 3, comma 55.3, della legge n. 662/1996; (Omissis); 6) di considerare abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituzioni di ricovero o sanatori, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti occupata e, ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento, l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti ed affini in linea diretta entro il primo grado, i quali vi abbiano stabilito la propria abitazione principale; (Omissis); Allegato A Allo scopo di effettuare interventi di sostegno economico per particolari categorie: approvare l'ulteriore detrazione per abitazione principale di 105 euro a favore di: 1. Possiede solo la casa in cui abita (oltre ad eventuale pertinenza); 2. La stessa sia di categoria A2-A3-A4-A5-A6; 3. Il valore della rendita catastale della sola abitazione (alla quale l'ufficio preposto fara' riferimento) sia inferiore o uguale a Euro 434 (L. 840.341,18); 4. Il reddito da considerare rientra nel limite ISEE pari a euro 6.713,94 = (Lire 13.000.000 =). Per beneficiare dell'ulteriore detrazione secondo i criteri di cui sopra deve essere presentata apposita domanda e autocertificazione predisposta dall'ufficio tributi entro e non oltre il 30 novembre 2003. L'importo non e' dovuto se il totale annuo complessivo da versare e' inferiore o uguale a 10 euro (L. 19362). (Omissis). |