Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Torbole Casaglia (provincia di Brescia) ha adottato il 21 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis);
1) di approvare, per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per tutte le tipologie di immobili diversi dall'abitazione principale;
2) di approvare, per l'anno 2003, l'aliquota per abitazione principale nella misura del 5 per mille, dando atto che tale aliquota agevolata si estende agli immobili di pertinenza all'abitazione principale;
3) di determinare in Euro 105,00 = la detrazione per l'abitazione principale, in ragione d'anno, cosi' disposta dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996;
4) di prevedere e determinare per l'anno 2003, un'ulteriore detrazione, rispetto a quella di cui al punto precedente, di Euro 105,00 = per gli immobili adibiti ad abitazione principale di proprietari con i requisiti di cui all'allegato A, ai sensi dell'art. 3, comma 55.3, della legge n. 662/1996;
(Omissis);
6) di considerare abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituzioni di ricovero o sanatori, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti occupata e, ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento, l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti ed affini in linea diretta entro il primo grado, i quali vi abbiano stabilito la propria abitazione principale;
(Omissis);
Allegato A
Allo scopo di effettuare interventi di sostegno economico per particolari categorie:
approvare l'ulteriore detrazione per abitazione principale di 105 euro a favore di:
1. Possiede solo la casa in cui abita (oltre ad eventuale pertinenza);
2. La stessa sia di categoria A2-A3-A4-A5-A6;
3. Il valore della rendita catastale della sola abitazione (alla quale l'ufficio preposto fara' riferimento) sia inferiore o uguale a Euro 434 (L. 840.341,18);
4. Il reddito da considerare rientra nel limite ISEE pari a euro 6.713,94 = (Lire 13.000.000 =).
Per beneficiare dell'ulteriore detrazione secondo i criteri di cui sopra deve essere presentata apposita domanda e autocertificazione predisposta dall'ufficio tributi entro e non oltre il 30 novembre 2003.
L'importo non e' dovuto se il totale annuo complessivo da versare e' inferiore o uguale a 10 euro (L. 19362).
(Omissis).
 
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