Il comune di Tromello (provincia di Pavia) ha adottato il 4 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) aliquota ridotta al 4,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, per queste ultime, limitatamente alle sole categorie C2 (depositi), C6 (autorimesse) e C7 (tettoie chiuse o aperte) per non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione; b) aliquota ridotta al 4,5 per mille per gli immobili assimilati all'abitazione principale del soggetto passivo I.C.I., in quanto concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli); c) aliquota ridotta al 4 per mille per gli immobili posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che gli stessi non risultino locati; d) aliquota del 6 per mille per le aree edilicabili; e) aliquota ordinaria al 6,5 per mille da applicare a tutte le tipologie di immobili che non rientrano nella previsione dei punti precedenti a), b), c), e); f) aliquota agevolata dell'l per mille a favore di proprietari che eseguano interventi rivolti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 2. di dare atto che la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' stabilita per l'anno 2003 nella misura di Euro 105,00 indistintamente per tutti; 3. di stabilire che i contribuenti in possesso dei requisiti di cui ai punti e) e g) della presente delibera devono presentare apposita autocertificazione comprovante la sussistenza di tali condizioni entro il 30 giugno 2003 (acconto) ovvero, se il presupposto di imposta si e' verificato successivamente, entro il 20 dicembre 2003 (saldo); (Omissis). |