Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI VEROLI
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Veroli (provincia di Frosinone) ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
8. di confermare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come applicate per l'anno 2002 qui di seguito indicate:
aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali;
aliquota del 6,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
9. di confermare in Euro 103,29 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
10. di prevedere le agevolazioni relative alle pertinenze delle abitazioni principali come segue:
agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, ex art. 59, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 446/1997, si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, quali esemplificativamente e non limitatamente, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti a condizione che vi sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo della pertinenza avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;
e' considerata abitazione principale per espressa previsione legislativa l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano abitualmente, ai sensi del secondo comma dell'art. 43 del codice civile; l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale come sopra indicato, del socio assegnatario; l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:
f) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che trasferisce la residenza presso un istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
g) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale, ai sensi del citato comma secondo dell'art. 43 del codice civile;
h) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
i) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE competente regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' immobiliari medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione all'UTE competente;
j) l'abitazione di un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai componenti il nucleo familiare dello stesso, secondo le risultanze anagrafiche.
il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta e/o detrazione d'imposta relative all'abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva e/o autocertificazione.
la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo di eta' superiore ad anni 60, disabile al 100% che gode altresi' dell'accompagno e' elevata ad Euro 180,00.
La condizione di disabile al 100% con diritto all'accompagno deve essere dimostrata e comunicata con idonea certificazione della A.S.L. da produrre unitamente al versamento in acconto dell'anno di riferimento.
(Omissis).
 
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