Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2003 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 del 16 febbraio 1999, concernente la mancata previsione degli sviluppi economici denominati "Super" nelle posizioni economiche B1 e B2.

Il giorno 25 marzo 2003 alle ore 12 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative per la definizione dell'accordo in oggetto.
Le parti prendono atto che le organizzazioni sindacali ammesse alla firma del presente accordo sono quelle che hanno firmato originariamente il CCNL del comparto Ministeri, del 16 febbraio 1999, poiche' le organizzazioni sindacali CISAL/Intesa e FLP sono nate dalla scissione della CISAL-FAS, poi divenuta FAS/CISAL/FAS, mentre la UGL/Statali/ANDCD viene ugualmente ammessa alla firma, in quanto, pur essendo confluita nella sigla FLP, e' tuttora esistente come organizzazione sindacale (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 995/2001 del 31 ottobre 2001).
Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 17 del CCNL 1998/2001:
L'ARAN nella persona del presidente avv. Guido Fantoni: - f.to Fantoni e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali Confederazioni

FP/CGIL - firmato CGIL - firmato
FPS/CISL - firmato CISL - firmato
UIL/PA - firmato UIL - firmato
CONFSAL/UNSA - firmato CONFSAL - firmato
RDB/PI - firmato RDB-CUB - firmato
UGL - Statali/ANDCD - firmato UGL - firmato
CISAL Intesa - firmato CISAL - firmato
FLP - firmato

Contratto di interpretazione autentica dell'art. 17 del CCNL del 16
febbraio 1999 per il personale del comparto dei Ministeri.
Premesso che il tribunale di Venezia - Sezione lavoro, in relazione alla causa iscritta al R.G.L. n. 1367/01, con ordinanza del 6 giugno 2002, ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio fosse necessario risolvere in via pregiudiziale, ex art. 64 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la questione concernente l'interpretazione autentica dell'art. 17 del CCNL sottoscritto il 16 febbraio 1999 per il personale del comparto dei Ministeri, al fine di appurare sostanzialmente le motivazioni per le quali non sono stati previsti sviluppi economici "super" per le posizioni economiche B1 e B2, escludendo di fatto i dipendenti ivi inquadrati dalla possibilita' di attribuzione degli stessi;
Considerato che la questione interpretativa di cui sopra e' stata sollevata in relazione al ricorso presentato dal sig. Bellemo Massimo ed altri, tutti dipendenti del Ministero della pubblica istruzione in servizio presso il provveditorato di Venezia ed appartenenti all'area B, posizioni economiche B1 e B2, i quali chiedono che venga dichiarata l'illegittimita' del citato art. 17, in quanto non prevedendo sviluppi super per i dipendenti inquadrati nelle suindicate posizioni economiche, determina una situazione di disparita' all'interno del sistema classificatorio, non riconoscendo a tutti i dipendenti le medesime possibilita' di progressione;
Considerato che le parti, nella inequivocabile autonomia che viene loro riconosciuta dall'ordinamento vigente, nel delineare il nuovo ordinamento professionale e al fine di favorire la mobilita' all'interno dello stesso, hanno previsto un articolato sistema di progressioni sia verticali, da una posizione economica all'altra, che comportano il mutamento del profilo professionale di appartenenza e dei compiti assegnati, sia orizzontali (individuate come "sviluppi super"), che sono meramente economici e non implicano il mutamento di mansioni e che, attuandosi nell'ambito della stessa posizione economica di inquadramento, sono essenzialmente finalizzati al riconoscimento delle professionalita' acquisite;
Ritenuto che gli sviluppi "super" sono stati individuati solo per talune posizioni economiche del sistema classificatorio sulla base delle seguenti motivazioni:
a) per le posizioni apicali di ciascuna area, in considerazione del fatto che per i dipendenti inquadrati nelle stesse l'unica possibilita' di sviluppo professionale e' costituita dal passaggio alla posizione iniziale dell'area superiore oppure, nd caso della posizione C3, dall'accesso alla dirigenza;
b) per la posizione C1, in relazione alla circostanza che la stessa, essendo caratterizzata da una situazione di esubero di personale in tutte le amministrazioni, necessita di una duplice possibilita' di progressione;
c) in particolare per la posizione B3 va considerata la situazione di esubero esistente in C1, indicata al punto b), la quale rende di fatto piu' difficoltosa la progressione verticale all'area superiore per i dipendenti in essa inquadrati.
Tenuto conto che la collocazione degli sviluppi "super" al livello apicale di ciascuna area si fonda anche sulla circostanza che il passaggio all'area superiore, che, come gia' sopra precisato, costituisce l'unica possibilita' di progressione verticale per i dipendenti inquadrati nelle posizioni apicali, e' caratterizzato da diverse e piu' complesse modalita' sia di selezione (corso-concorso, requisiti, ecc.), che di finanziamento rispetto al passaggio all'interno delle aree;
Considerato che, sotto tale ultimo profilo, per i passaggi tra le aree le relative risorse non gravano sul contratto collettivo integrativo, come previsto per tutti i passaggi sia verticali che orizzontali (i c.d. "super") all'interno dell'area, bensi' sui bilanci delle singole amministrazioni, da cui consegue la necessita' di attivare specifiche procedure autorizzatorie, che qualora non intervengano, bloccano la carriera dei dipendenti collocati nelle posizioni di cui trattasi;
Ritenuto che, a prescindere da qualsiasi altra motivazione, rientra senza alcun dubbio nella liberta' negoziale stabilire differenziazioni nella struttura della retribuzione dei dipendenti appartenenti a diverse posizioni della medesima area, trovando tale scelta il suo fondamento nella diversita' dei contenuti mansionistici delle singole posizioni giuridiche;
Considerato che la volonta' contrattuale cosi' espressa e chiarita non consente alcuna interpretazione estensiva al riguardo da effettuarsi in sede di contrattazione integrativa di amministrazione, anche in considerazione del fatto che il riconoscimento degli sviluppi super comporta l'attribuzione di un diverso trattamento economico fondamentale, che, in quanto tale, non puo' che essere definito nella contrattazione collettiva a livello nazionale (tabelle E ed F del citato CCNL);
Considerato che, sotto tale profilo, il contratto nazionale ha rinviato alla contrattazione integrativa soltanto la definizione dei criteri per l'attribuzione degli sviluppi super, per i quali sono stati indicati alcuni parametri di riferimento;
Per tutto quanto sopra previsto, si concorda;
Art. 1.
1. Le parti confermano che gli sviluppi super sono previsti solo per le posizioni economiche A1, B3, C1 e C3, come stabilito dall'art. 17 del CCNL sottoscritto in data 16 febbraio 1999, per i quali sono definiti i relativi trattamenti economici individuati nelle tabelle E ed F allegate al CCNL medesimo, come incrementati dal CCNL per il secondo biennio economico 2000-2001 per il personale dei Ministeri sottoscritto il 21 febbraio 2000.
 
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