Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2003 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 27 marzo 2003
Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002 e n. 13924 del 4 febbraio 2003, concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 14002).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificata dalle delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002 e n. 13924 del 4 febbraio 2003;
Ritenuta l'opportunita' di modificare ed integrare le disposizioni contenute nel predetto regolamento allo scopo di consentire, in conformita' alla situazione presente nei mercati di altri Paesi e in linea con l'evoluzione della disciplina comunitaria, l'ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati, senza la domanda dell'emittente, di strumenti finanziari gia' ammessi alle negoziazioni in altri mercati regolamentati italiani;
Considerate le osservazioni formulate dagli enti ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
Delibera:
I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 1475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002 e n. 13924 del 4 febbraio 2003, e' modificato ed integrato come segue:
nell'art. 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente lettera:
"a-bis) "borsa": i mercati regolamentati, ovvero i relativi comparti, nei quali l'ammissione a quotazione risponde alle condizioni fissate dalla direttiva 2001/34/CE;";
alla lettera b), dopo le parole "ammessi alle negoziazioni" sono inserite le parole "su domanda degli emittenti";
nell'art. 57, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nell'ipotesi di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato diverso da una borsa di strumenti finanziari gia' negoziati in un mercato regolamentato italiano, non e' richiesta la pubblicazione di un nuovo prospetto quando l'emittente vi abbia gia' provveduto in occasione della precedente ammissione. Nell'ipotesi di ammissione alle negoziazioni in borsa, la Consob puo' esonerare in tutto o in parte dalla redazione del prospetto, anche avendo riguardo ai criteri previsti dalla disciplina comunitaria, l'emittente con strumenti finanziari negoziati in un altro mercato regolamentato italiano che abbia gia' pubblicato un prospetto contenente informazioni equivalenti a quelle dell'allegato 1 B.";
nella Parte III, Titolo I, dopo il Capo III, e' inserito il seguente:
"Capo IV
Ammissione alle negoziazioni
in assenza di domanda degli emittenti
Art. 64-bis.
Modalita' per l'ammissione
1. Nell'ipotesi di ammissione alle negoziazioni senza domanda degli emittenti di strumenti finanziari gia' negoziati in un mercato regolamentato italiano, non e' richiesta la pubblicazione di un nuovo prospetto quando la stessa sia gia' stata effettuata dall'emittente in occasione della precedente ammissione.";
nell'art. 65, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) "emittenti covered warrant e certificates": i soggetti italiani che emettono covered warrant e certificates quotati in Italia.";
nell'art. 66, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Allorche' nel mercato nel quale sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti il prezzo degli strumenti finanziari vari in misura rilevante rispetto a quello ufficiale del giorno precedente, in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse ai sensi del presente articolo concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti tali strumenti finanziari ovvero l'andamento dei loro affari, gli eminenti stessi informano senza indugio il pubblico circa la veridicita' delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa.";
nell'art, 67, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) modalita' di comunicazione al mercato da parte delle societa' quotate e di informazione del pubblico diverse da quelle indicate, rispettivamente, all'art. 35, comma 2, e all'art. 66, comma 1, purche' idonee a garantire un uguale grado di diffusione e immediatezza delle informazioni, nonche' l'accesso ad esse da parte di societa' di gestione dei mercati in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti";
nell'art. 75, la rubrica e il comma 1 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 75 (Emittenti obbligazioni). - "1. Agli emittenti obbligazioni, in occasione di operazioni di fusione o scissione ovvero di altre modifiche dell'atto costitutivo idonee ad influire sui diritti dei titolari dei predetti strumenti finanziari, si applicano l'art. 70, commi 1, 2 e 3 e l'art. 72.";
nell'art. 95, la rubrica e il comma 1 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 95 (Emittenti obbligazioni). - 1. Agli emittenti obbligazioni, in occasione delle operazioni previste dall'art. 75, si applica l'art. 90, comma 1, e l'art. 92.";
nell'art. 97, la rubrica e il comma 1 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 97 (Emittenti obbligazioni). - 1. Gli emittenti obbligazioni trasmettono alla Consob, a richiesta della stessa, la documentazione richiamata dall'art. 96, lettera a).";
nell'art. 105, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"3. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa, nonche' agli emittenti covered warrant e certificates si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76.
4. Gli emittenti covered warrant e certificates trasmettono alla Consob la documentazione indicata dall'art. 95.";
nell'art. 106, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa, nonche' agli emittenti covered warrant e certificates si applicano le disposizioni previste dagli articoli 77 e 83 e dall'art. 97, comma 1;
nell'art. 107, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa, nonche' agli emittenti covered warrant e certificates si applicano gli articoli 84 e 88.";
nella Parte III, Titolo II, dopo il Capo VII, e' inserito il seguente:
"Capo VIII
Strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni
in assenza di domanda degli emittenti
Art. 116-ter.
Compiti della societa' di gestione del mercato
in cui gli strumenti finanziari
sono ammessi alle negoziazioni
1. La societa' di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti:
a) entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni ne da' notizia all'emittente e alla societa' di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono stati ammessi su domanda;
b) al fine dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 64, comma 1, lettere b), c) e f) del testo unico, acquisisce le informazioni trasmesse dagli emittenti ai sensi del presente titolo;
c) da' comunicazione al pubblico della messa a disposizione da parte degli emittenti documentazione prevista alle sezioni II e III del capo II del presente titolo.".
II. La presente delibera entra in vigore il 1 luglio 2003 ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
Milano, 27 marzo 2003
p. Il presidente: Cardia
 
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