Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2003
Modifica del primo e del secondo comma dell'art. 43, del secondo e quarto comma dell'art. 49 e del secondo comma dell'art. 26-bis del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE
del Consiglio superiore
della magistratura
Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;
Vista la delibera in data 19 marzo 2003 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato il primo e secondo comma dell'art. 43, del secondo e quarto comma dell'art. 49 e del secondo comma dell'art. 26-bis del regolamento interno;
Decreta:
Il primo ed il secondo comma dell'art. 43 del regolamento interno sono formulati come segue:
"1. Esaurito l'esame di ciascuna pratica e l'espletamento degli incombenti istruttori eventualmente disposti, la Commissione delibera le proposte che intende sottoporre al Consiglio e, ove non ritenga di confermare quello che ha riferito alla Commissione, designa fra i suoi componenti il relatore ovvero piu' relatori; il Presidente ne da' comunicazione al Vicepresidente del Consiglio, chiedendone l'inserzione all'ordine del giorno del Consiglio.".
"2. La relazione al Consiglio informa delle ragioni a sostegno della proposta formulata.".
Il secondo ed il quarto comma dell'art. 49 del regolamento interno sono formulati come segue:
"2. La richiesta di rinvio, la questione preclusiva e quella sospensiva sono ammissibili soltanto se proposte prima o subito dopo la relazione (o le relazioni) della commissione o la illustrazione della proposta principale da parte del proponente. Il Presidente dell'assemblea puo' ammettere la proposizione di tali richieste e questioni anche in momenti successivi qualora le stesse siano collegate a nuove circostanze o questioni".
"4. La discussione di merito su ciascun punto all'ordine del giorno e' introdotta e conclusa dal relatore o dai relatori (a partire da quello della proposta che ha avuto il maggior numero dei voti ovvero, in caso di parita' dei voti, secondo l'ordine di presentazione della proposta in Commissione), i quali hanno a disposizione il tempo massimo di venti minuti per la relazione e quindici minuti per la replica: ogni componente puo' prendere la parola, secondo l'ordine di iscrizione, per un tempo massimo di dieci minuti. Lo stesso componente, sull'argomento in discussione, puo' a rischiesta, nuovamente intervenire una sola volta per non piu' di tre minuti dopo l'intervento degli altri componenti in precedenza iscritti a parlare".
Il secondo comma dell'art. 26-bis del regolamento interno e' formulato come segue:
"2. Salvo quanto previsto dai commi 4 e seguenti del presente articolo, nel caso in cui siano dalla Commissione presentate due o piu' proposte e la votazione per ballottaggio non sia chiesta da almeno cinque componenti, e' posta in votazione per prima la proposta deliberata a maggioranza. Se questa e' respinta, vengono successivamente poste in votazione le altre proposte presentate in Commissione da componenti della stessa, secondo il numero dei voti riportati. Le proposte che in Commissione hanno ricevuto parita' di voti vengono messe in votazione secondo l'ordine di presentazione risultante dai lavori della Commissione. Se le proposte presentate in Commissione sono respinte, vengono messe in votazione le eventuali proposte alternative secondo l'ordine della loro presentazione in Consiglio".
Roma, addi' 9 aprile 2003
CIAMPI

Il segretario generale
del Consiglio superiore
della magistratura: Pratis
 
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