Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 7 aprile 2003, n. 80 |
Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1. (Delega per la riforma del sistema fiscale statale). 1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti la riforma del sistema fiscale statale. Il nuovo sistema si basa su cinque imposte ordinate in un unico codice: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle societa', imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
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| ART. 2. (Codificazione). 1. Il codice e' articolato in una parte generale ed in una parte speciale. La parte generale ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti principi: a) la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalita', di capacita' contributiva, di uguaglianza; b) le norme fiscali si adeguano ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia; c) le norme fiscali, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono informate ai principi di chiarezza, semplicita', conoscibilita' effettiva, irretroattivita'; d) e' vietata la doppia imposizione giuridica; e) e' vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni; f) e' garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco; g) e' introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per quest'ultimo, l'inclusione dei consulenti del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica generale. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione; h) e' previsto il progressivo innalzamento del limite per la compensazione dei crediti di imposta; i) la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali; l) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione; m) la sanzione fiscale penale e' applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario; n) e' prevista l'introduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalita' etiche e di solidarieta' sociale. 2. La parte speciale del codice raccoglie le disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla presente legge. 3. Il codice puo' essere derogato o modificato solo espressamente.
Nota all'art. 2: - Si trascrive la rubrica della legge 27 luglio 2000, n. 212: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.". Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.
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| ART. 3. (Imposta sul reddito). 1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100.000 euro e al 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei principi della codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali; b) conservazione del regime di imposizione previsto per le societa' di persone residenti e soggetti equiparati; c) per quanto riguarda l'imponibile: 1) identificazione, in funzione della soglia di poverta', di un livello di reddito minimo personale, tenendo conto delle condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la progressivita' dell'imposta, escluso da imposizione; 2) progressiva sostituzione delle detrazioni con deduzioni; 3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia, con particolare riferimento alle famiglie monoreddito, al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di handicap; casa; sanita', istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza, assistenza all'infanzia negli asili nido e domiciliare; non profit e attivita' svolta nel campo sociale, assistenziale e di promozione sociale e valorizzazione etica, culturale e scientifico; volontariato e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese; attivita' sportiva giovanile; costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro; 4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi, al fine di meglio garantire la progressivita' dell'imposta e di rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il nuovo livello d'imposizione; 5) inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; 6) per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle societa', con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica deducibilita' dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate; 7) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa anche al fine di favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dell'andamento economico dell'impresa; 8) revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo; d) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria: 1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli; 2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico; 3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione; 4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate; 5) regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per l'acquisto della prima casa; e) per quanto riguarda le semplificazioni: 1) prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali; 2) potenziamento degli studi di settore; 3) introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore; 4) introduzione di un sistema forfetario di tassazione agevolata per le piccole attivita' nei piccoli comuni montani non a vocazione turistica; 5) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento degli studi di settore ovvero in ragione della particolare modalita' di espletamento dell'attivita'; 6) mantenimento di un regime fiscale semplificato per le societa' sportive dilettantistiche; f) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parita' di condizioni, il nuovo regime risulti sempre piu' favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente, con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale. |
| ART. 4. (Imposta sul reddito delle societa). 1. Nel rispetto dei principi della codificazione, per incrementare la competitivita' del sistema produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quelli piu' efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione europea, la riforma dell'imposizione sul reddito delle societa' si articola, per quanto riguarda l'imponibile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) determinazione in capo alla societa' o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo d'imprese su opzione facoltativa delle singole societa' che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna rettificati come specificamente previsto; esclusione dall'esercizio dell'opzione delle controllate non residenti; eguale esclusione della societa' o ente controllante non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato; definizione della nozione di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni; per la definizione del requisito del controllo, riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto e indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile; irrevocabilita' dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del venire meno del requisito del controllo; regime facoltativo di neutralita' fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi fra le societa' e gli enti che partecipano al consolidato fiscale; in caso di uscita dal consolidato fiscale, riallineamento dei valori fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralita', con conseguente recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate, fino a concorrenza delle differenze ancora esistenti, e applicazione di analoghi principi per le fattispecie di cui alla lettera i), secondo periodo, con conseguente recupero a tassazione delle riserve e fondi ancora in sospensione di imposta; limite all'utilizzo di perdite fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo e regolamentazione dell'attribuzione di quelle residue nel caso di scioglimento totale o parziale dello stesso; totale esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile per i dividendi distribuiti dalle societa' consolidate; identita' del periodo di imposta per ciascuna societa' del gruppo, fatta eccezione per i casi di operazioni straordinarie relativamente alle quali dovranno prevedersi apposite regole; eventuale esclusione dell'opzione relativamente alle societa' controllate che esercitino determinate attivita' diverse da quella della controllante; esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei compensi corrisposti alle e ricevuti dalle societa' con imponibili negativi; nel caso in cui per effetto di svalutazioni dedotte dalla societa' controllante o da altra societa' controllata, anche se non inclusa nella tassazione di gruppo, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione nella societa' consolidata e' minore del valore fiscale riconosciuto della corrispondente quota di patrimonio netto contabile di tale societa', riallineamento del secondo valore al primo determinando i criteri per la determinazione e la ripartizione di tale differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo della societa' partecipata; le societa' che esercitano l'opzione garantiscono solidalmente tra loro l'adempimento degli obblighi tributari dell'ente o societa' controllante; b) determinazione in capo alla societa' o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo esteso anche alle societa' controllate non residenti sulla base degli stessi principi e criteri previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera a) salvo quanto di seguito previsto; esercizio dell'opzione da parte della societa' o ente controllante di grado piu' elevato residente nel territorio dello Stato e da parte di tutte le controllate non residenti; irrevocabilita' dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a cinque anni; mantenimento del principio del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra societa' residenti e non residenti consolidate; al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico, calcolo della somma algebrica degli imponibili solo proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente posseduta; esercizio dell'opzione condizionato alla revisione dei bilanci della controllante residente e delle controllate estere da parte di soggetti con le qualifiche previste ed eventualmente ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali determinabili anche per il singolo contribuente; metodo di consolidamento analogo a quello previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento di imposte pagate all'estero per singola entita' legale o stabile organizzazione con modalita' tali da evitare effetti di doppia imposizione economica e giuridica; al fine di consentire l'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero, concorso prioritario dei redditi prodotti all'estero alla formazione del reddito imponibile; semplificazione della determinazione della base imponibile delle controllate non residenti, anche escludendo l'applicabilita' delle norme del titolo I, capo VI, e dei titoli II e IV del citato testo unico delle imposte sui redditi, concepite per realta' produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali; c) esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in societa' con o senza personalita' giuridica, sia residenti sia non residenti, al verificarsi delle seguenti condizioni: 1) riconducibilita' della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno; 2) esercizio da parte della societa' partecipata di un'effettiva attivita' commerciale; 3) residenza della societa' partecipata in un Paese diverso da quello a regime fiscale privilegiato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvi i casi di disapplicazione previsti dal comma 5 dello stesso articolo 127-bis; nel caso di realizzo di plusvalenze relative alle partecipazioni con i requisiti predetti, recupero a tassazione delle svalutazioni dedotte negli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore della nuova disciplina recata dalla riforma da determinare in numero non inferiore a due; d) esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento degli utili distribuiti da societa' con personalita' giuridica sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato, anche in occasione della liquidazione, ferma rimanendo l'applicabilita' dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per quelle residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato; deducibilita' dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni; e) indeducibilita' delle minusvalenze iscritte e simmetrica indeducibilita' di quelle realizzate relativamente a partecipazioni in societa' con o senza personalita' giuridica, sia residenti sia non residenti, che si qualificano per l'esenzione di cui alla lettera c); indeducibilita' dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione di cui alla stessa lettera c); f) riformulazione dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di escludere il pro-rata di indeducibilita' di cui al comma 1 del medesimo articolo nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili esclusi di cui rispettivamente alle lettere c) e d); previsione di un nuovo pro-rata di indeducibilita' per i soli oneri finanziari nel caso di possesso di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione di cui alla stessa lettera c), escludendo quelle relative a controllate incluse nel consolidato fiscale ed eventualmente anche quelle il cui reddito e' tassato in capo ai soci anche a seguito dell'opzione di cui alla lettera h); per la determinazione del pro-rata riferimento ai valori risultanti dallo stato patrimoniale della partecipante, considerando il valore di libro delle partecipazioni con i requisiti di cui alla lettera c) innanzitutto finanziato dal patrimonio netto contabile da determinare con criteri analoghi a quelli di cui alla lettera g); nel caso di successiva cessione della partecipazione consolidata o nella societa' il cui reddito e' tassato in capo ai soci, anche per effetto dell'opzione di cui alla lettera h) potra' essere previsto il recupero a tassazione anche parziale degli oneri finanziari dedotti per effetto della esclusione di cui al secondo periodo della presente lettera; coordinamento con le disposizioni di cui alla lettera g); g) in conformita' a quanto disposto in altri ordinamenti fiscali europei, limite alla deducibilita' degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati o garantiti dal socio che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale sociale e da sue parti correlate, da identificare sulla base dei criteri di cui all'articolo 2359 del codice civile, verificandosi un rapporto tra tali finanziamenti ed il patrimonio netto contabile riferibile allo stesso socio eccedente quello consentito ed a condizione che gli oneri finanziari non confluiscano in un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul reddito delle societa'; previsione di un rapporto tra la quota di patrimonio netto e l'indebitamento dell'impresa riferibili al socio qualificato sterilizzando gli effetti delle partecipazioni societarie a catena e eventualmente differenziandolo per le societa' la cui attivita' consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni; verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente dell'onere di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacita' di credito propria e non da quella del socio; in assenza di tale dimostrazione, assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad utili distribuiti e conseguente indeducibilita' degli stessi nella determinazione del reddito d'impresa; rilevanza ai fini della determinazione del predetto rapporto: 1) della quota di patrimonio netto contabile corrispondente alla partecipazione del socio al netto del capitale sociale sottoscritto e non versato, aumentato dell'utile dell'esercizio e diminuito della perdita nel caso di mancata ricopertura della stessa entro un periodo non inferiore alla fine del secondo esercizio successivo; 2) dell'indebitamento erogato o garantito dal socio o da sue parti correlate, intendendo per tale quello derivante da mutui e depositi di denaro e da ogni altro rapporto qualificabile economicamente fra i debiti finanziari; rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti e degli atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie, ottengono lo stesso risultato economico; computo ad incremento dell'indebitamento degli apporti di capitale effettuati in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile o alternativamente assimilazione della remunerazione di tali apporti agli utili derivanti dalla partecipazione in societa' di capitali e dei redditi derivanti dalla cessione dei relativi contratti alla cessione di partecipazioni societarie qualificate; irrilevanza dei finanziamenti assunti dai soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; eventuale esclusione dal limite alla deducibilita' degli oneri finanziari per i contribuenti il cui fatturato non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore; h) facolta' delle societa' di capitali i cui soci siano a loro volta societa' di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10 per cento, di optare per il regime di trasparenza fiscale delle societa' di persone. La stessa opzione potra' eventualmente essere consentita in presenza di soci non residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti. La societa' che esercita l'opzione garantisce con il proprio patrimonio l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei soci; previsione di un'opzione analoga a quella di cui alla presente lettera per le societa' a responsabilita' limitata a ristretta base proprietaria esclusivamente composta da persone fisiche e rientranti nell'ambito di applicazione degli studi di settore; esclusione dell'opzione di cui alla presente lettera o, se gia' esercitata, cessazione dei suoi effetti nel caso di detenzione da parte della societa' a responsabilita' limitata di partecipazione in societa' con i requisiti per l'esenzione di cui alla lettera c); equiparazione ai fini delle imposte dirette della societa' a responsabilita' limitata che esercita l'opzione ad una societa' di persone; i) deducibilita' delle componenti negative di reddito forfetariamente determinate, quali le rettifiche dell'attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito dal conto economico al fine di consentire il differimento d'imposta anche se calcolate in sede di destinazione dell'utile; nel caso di incapienza dell'imponibile della societa' cui si riferiscono, previsione della deducibilita' delle predette componenti negative di reddito in sede di destinazione dell'utile di altra societa' inclusa nella stessa tassazione di gruppo; previsione dei necessari meccanismi per il recupero delle imposte differite; l) riformulazione della disciplina del credito per imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di renderla coerente con i nuovi istituti introdotti dalla disciplina recata dalla riforma, in particolare prevedendone il calcolo relativamente a ciascuna controllata estera ed a ciascuna stabile organizzazione o alternativamente, solo per queste ultime, mantenendo il riferimento a tutte quelle operanti nello stesso Paese; previsione del riporto in avanti ed all'indietro del credito per imposte pagate all'estero inutilizzato per un periodo eventualmente differenziato non inferiore a otto esercizi; m) abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, e della possibilita' dallo stesso decreto prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione; mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralita' fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dallo stesso decreto legislativo e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma; n) opzione e relativi termini e modalita' di esercizio per la determinazione forfetaria dell'imposta relativa al reddito ovvero del reddito derivante dall'utilizzazione delle navi indicate nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eventualmente anche a quello derivante dalle attivita' commerciali complementari od accessorie al fine di rendere il prelievo equivalente a quello di un'imposta sul tonnellaggio; a tale scopo: 1) l'identificazione delle attivita' ammesse al regime di determinazione forfetaria avverra' con riferimento ai criteri di cui alla comunicazione recante "Nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo" COM(96)81 approvata dalla Commissione europea in data 24 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C. 205 del 5 luglio 1997, ed alle modalita' di attuazione degli analoghi regimi negli altri Stati membri dell'Unione europea; 2) la tassa ovvero il reddito saranno commisurati in cifra fissa per ogni tonnellata di stazza netta con l'individuazione di diverse fasce di tonnellaggio di modo che l'importo unitario per tonnellata diminuisca con l'aumentare del tonnellaggio della nave con riferimento a quanto previsto negli altri Stati membri dell'Unione europea; irrevocabilita' dell'opzione per un periodo almeno quinquennale; alle cessioni di beni e servizi fra le societa', il cui reddito si determina in modo forfetario secondo i criteri predetti, e le altre imprese si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall'articolo 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche se avvengono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato; o) riformulazione dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente l'imputazione ai soci residenti del reddito prodotto da societa' estere controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato al fine di estenderne l'ambito di applicazione anche alle societa' estere collegate residenti negli stessi Paesi. In assenza del requisito del controllo invece della determinazione dell'imponibile secondo le norme nazionali, sara' prevista l'imputazione del maggiore tra l'utile di bilancio prima delle imposte ed un utile forfetariamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento differenziati per le categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale; p) mantenimento della soglia di fatturato per l'applicazione degli studi di settore; q) abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni; r) per i costi e le spese aventi limitata deducibilita' fiscale, previsione di criteri di effettiva semplificazione, anche con l'introduzione di meccanismi di forfetizzazione in rapporto ai ricavi dichiarati, e coordinamento con i criteri di valorizzazione di tali costi ai fini di altre imposte, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; s) introduzione di un sistema agevolativo permanente, la cui entita' e' stabilita annualmente sulla base del finanziamento disposto in legge finanziaria, teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle societa' che sostengono spese per l'innovazine tecnologica, la ricerca e la formazione. 2. Sull'imponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste un'aliquota unica del 33 per cento.
Note all'art. 4: - Il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile e' il seguente: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.". - Il testo vigente dell'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente: "Art. 127-bis (Disposizioni in materia di imprese estere partecipate). - 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una societa' o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c). 3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l'art. 2359 del codice civile, in materia di societa' controllate e societa' collegate. 4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. 5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra che la societa' o altro ente non residente svolga un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principale attivita', nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra altresi' che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente. 6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonche' degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta cosi' determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'art. 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo. 7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'art. 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma. 8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.". - Il testo vigente dell'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente: "Art. 63 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1: a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora accantonati a norma degli articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito; b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'art. 54 concorre a formare il reddito dell'esercizio; d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano per l'intero ammontare anche se per convenzione internazionale o per disposizione di legge non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito; e) i proventi immobiliari di cui all'art. 57 si computano nella misura ivi stabilita; f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio; g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui all'art. 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo. 3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione. 4. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10.". - Il testo vigente dell'art. 2554 del codice civile e' il seguente: "Art. 2554 (Partecipazione agli utili e alle perdite). - Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite [c.c. 2265], e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art. 2102.". - Il testo vigente dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro) e' il seguente: "Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle banche; b) alle societa' di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77; c) alle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo; d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1; e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' alle societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico. 2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attivita' di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attivita' e' esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato. 3. Ai fini del presente decreto, l'attivita' di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi e' in ogni caso considerata attivita' finanziaria. 4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari. 5. Per le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialita' della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB).". - Il testo vigente dell'art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente: "Art. 15 (Credito di imposta per i redditi prodotti all'estero). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione. 2. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 3. La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo di imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile e' stata gia' liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e' stata chiesta. Se e' gia' decorso il termine per l'accertamento la detrazione e' limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia. 4. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata. 5. Per le imposte pagate all'estero dalle societa', associazioni e imprese indicate nell'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita.". - Si trascrive la rubrica del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358: "Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni.". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1997, n. 249. - Si trascrive la rubrica del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544: "Attuazione della direttiva del Consiglio 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli altri scambi di azioni concernenti societa' di Stati membri diversi.". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9. - Il testo vigente dell'art. 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e' il seguente: "Art. 8-bis (Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione). - Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'art. 8: a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unita' da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica; c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali; d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento; e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonche' le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a) e b). Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa.". - Il testo vigente dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente: "Art. 76 (Norme generali sulle valutazioni). - 1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente: a) il costo e' assunto al lordo delle quote di ammortamento gia' dedotte; b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonche' gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione; c) il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito; c-bis) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. 2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente disposto, le disposizioni dell'art. 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in lire dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. La valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, e' consentita se effettuata per la totalita' di essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 72, qualora i contratti di copertura non siano valutati in modo coerente. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti. 3. I proventi determinati a norma degli articoli 57 e 78 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 7 dell'art. 67, agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'art. 73 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa e' inferiore o superiore a dodici mesi. 4. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'ufficio delle imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato. 5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa' non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attivita' di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti. 6. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi. 7. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. 7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti. 7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attivita' commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis e' comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti. 7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'art. 127-bis, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate.". - Si trascrive la rubrica del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466: "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3, S.O.
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| ART. 5. (Imposta sul valore aggiunto). 1. La riforma dell'imposta sul valore aggiunto si articola, sulla base dello standard comunitario, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) progressiva riduzione delle forme di indetraibilita' e delle distorsioni della base imponibile, in modo da avvicinare la struttura dell'imposta a quella propria e tipica di una imposta sui consumi; b) coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione; c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarita' dei settori interessati; d) semplificazione degli adempimenti formali; e) semplificazione delle disposizioni in tema di territorialita' dell'imposta e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della normativa comunitaria; f) semplificazione delle disposizioni relative alla detrazione ed alla rettifica della detrazione e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977; g) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in tema di rimborso dell'imposta; h) previsione di norme che consentano, nel rispetto dei principi di semplicita', trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalita' etiche, in base ai seguenti principi: 1) la destinazione della quota del corrispettivo a finalita' etiche puo' essere stabilita facoltativamente dal consumatore finale sulla base delle indicazioni fornite, al momento dell'effettuazione dell'operazione, dal soggetto passivo; 2) l'entita' massima della quota del corrispettivo ammesso e' stabilita ogni anno con la legge finanziaria per l'anno successivo, compatibilmente con i saldi della finanza pubblica; i) armonizzazione delle diverse forme di detraibilita' e deducibilita' previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
Nota all'art. 5: - Si trascrive la rubrica della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977: "Sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.". Pubblicata nella G.U.C.E. 13 giugno 1977, n. L145. Entrata in vigore il 23 maggio 1977.
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| ART. 6. (Imposta sui servizi). 1. La riforma dell'imposizione sui servizi si articola concentrando e razionalizzando, in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalita' di prelievo, compatibilmente con la natura e l'oggetto dei servizi tassati, in particolare i seguenti tributi: a) imposta di registro; b) imposte ipotecarie e catastali; c) imposta di bollo; d) tassa sulle concessioni governative; e) tassa sui contratti di borsa; f) imposta sulle assicurazioni; g) imposta sugli intrattenimenti. 2. La riforma deve altresi' determinare: a) il riordino dei tributi speciali; b) il ricorso generalizzato, anche se graduale, ai sistemi di autoliquidazione sottoposti a controllo da parte dell'amministrazione in termini certi e brevi, in relazione alla tipologia dell'imposta ed al soggetto responsabile d'imposta, con l'utilizzo delle procedure e dei sistemi telematici. 3. La riforma deve essere volta prioritariamente ad un sistema di tassazione dei trasferimenti dei diritti immobiliari che ne favorisca la circolazione, con particolare riferimento agli immobili destinati ad abitazione principale. 4. Nell'ambito dell'istituzione dell'obbligazione fiscale relativa alla lettera g) del comma 1, la riforma deve prevedere agevolazioni fiscali dirette al sostegno delle attivita' artistiche dilettantistiche, nonche' al sostegno delle attivita' artistiche finalizzate alla conservazione delle tradizioni popolari folcloristiche, svolte senza scopo di lucro. |
| ART. 7. (Accisa). 1. La riforma del sistema dell'accisa e' ispirata ai principi ordinatori dell'efficienza, ottimalita' e semplificazione ed e' improntata ai seguenti criteri direttivi: a) salvaguardia della salute e dell'ambiente privilegiando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili; b) eliminazione graduale degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese e previsione di un'aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento diversificata, correlata alla quantita' di consumi, che consenta la riduzione dell'incidenza nelle aree climaticamente svantaggiate, e di un'aliquota di accisa sugli oli minerali diversificata per le isole minori, compatibilmente con la disciplina comunitaria; c) adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo tributario alle nuove modalita' di funzionamento del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione, in coerenza con le deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; d) revisione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale, tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessita' operative degli impianti, ovvero anche delle esigenze territoriali di approvvigionamento; e) previsione di nuove figure di responsabili solidali per il pagamento dell'accisa; f) rimodulazione e armonizzazione dei termini di prescrizione e decadenza; g) revisione delle agevolazioni in modo da ridurre l'incidenza dell'accisa sui servizi e sui prodotti essenziali e previsione di forme di partecipazione degli enti territoriali alla gestione stessa delle agevolazioni nell'ambito di quote assegnate ovvero di stanziamenti previsti; h) snellimento degli adempimenti e delle procedure anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici; i) coordinamento della tassazione sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica con l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica; l) coordinamento dell'attivita' di controllo posta in essere da soggetti diversi. 2. Per accisa, ai fini della presente legge, si intende: a) l'accisa armonizzata relativa agli oli minerali, all'alcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati; b) l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica; c) l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio; d) l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "orimulsion" (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988; e) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx) applicata ai grandi impianti di combustione.
Nota all'art. 7: - Si trascrive la rubrica della direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: "Direttiva del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.". Pubblicata nella G.U.C.E. 7 dicembre 1988, N. L336. Entrata in vigore l'8 dicembre 1988.
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| ART. 8. (Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive). 1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi, valutando la possibilita' di dare la precedenza ai soggetti con una prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri costi. I decreti legislativi dovranno prevedere anche la semplificazione della base imponibile. |
| ART. 9. (Principio di coordinamento con la finanza decentrata). 1. L'esercizio della delega prevista dalla presente legge avviene nel rispetto del seguente principio di coordinamento con la finanza decentrata: semplificazione del sistema di riscossione delle somme percepite a titolo di addizionale a tributi erariali, comprese le accise, al fine di garantire agli enti locali e regionali destinatari di tali risorse la facolta' di ottenere l'attribuzione diretta delle somme versate. |
| Art. 10 Attuazione, raccordi e copertura finanziaria
1. L'attuazione della riforma e' modulata con piu' decreti legislativi, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi economici e finanziari netti dei singoli settori istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema previdenziale. A tale fine, la sezione dedicata del Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' integrata dei necessari elementi di informazione. 2. Dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8 contengono esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai sensi dei commi 4 e 5. 4. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate an-nualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale e con la progressiva eliminazione dell'IRAP. 5. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 4, la legge finanziaria reca le modifiche al regime di imposizione personale e quelle relative alla progressiva eliminazione dell'IRAP che comportano effetti finanziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8. 6. Fino alla data di scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili, non espressamente abrogate. Per lo stesso periodo, e per i due anni successivi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonche' tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita normativa transitoria escludera' inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa. 7. Fino al completamento del processo di riforma costituzionale sono garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale e regionale, nel rispetto, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. In particolare, la progressiva riduzione dell'IRAP sara' compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da compartecipazioni, da attuare nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica. Restano salve eventuali anticipazioni del federalismo fiscale.
Note all'art. 10: - Il testo vigente dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e' il seguente: "Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli). - 1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilita', l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralita' degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo. 2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative norme di attuazione; la cui armonizzazione con i principi della presente legge segue le procedure di cui all'art. 48-bis dello Statuto stesso. 3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario stabiliti dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano gli effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880 miliardi. 5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica adotta misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale non puo' prevedersi l'aumento delle entrate se non per il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998, nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita sezione nella parte dedicata agli andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il successivo decennio della spesa previdenziale. Ove si riscontrino scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero, risulti tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio, sono indicate le correzioni da apportare alla presente legge con apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine, e' tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio. 6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa nonche' l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianita' contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di 57 anni, in presenza di eta' anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianita' non concorrono le anzianita' derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di eta' e' moltiplicata per 1,5. 8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione cosi' ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione. 9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. 10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota per il computo della pensione e' fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota e' fissata al 20 per cento. 11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6. 12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita' acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianita' contributive calcolato secondo il sistema contributivo. 13. Per i lavoratori gia' iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva di almeno diciotto anni, la pensione e' interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo. 14. L'importo dell'assegno di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero la quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di 57 anni nel caso in cui l'eta' dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione e' utilizzato per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso di decesso ad un'eta' inferiore ai 57 anni. 15. Per il calcolo delle pensioni di inabilita' secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianita' contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di eta' dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14. 16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo. 17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella misura del 50 per cento, e' sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto. 18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S. che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianita' contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalita' di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. 19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianita' sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia". 20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di eta', a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, compete una indennita' una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualita' di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennita' e' calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalita' e i termini per il conseguimento dell'indennita'. 21. Per i pensionati di eta' inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi. 22. Per i pensionati di eta' pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi. 23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo. 24. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigente nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 25. Il diritto alla pensione di anzianita' dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue: a) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di eta' anagrafica; b) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni; c) .... 26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianita' si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianita' contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2. 27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianita' per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche: a) ferma restando l'eta' anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; b) a prescindere dall'eta' anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianita' contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresi' per i casi di anzianita' contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto. 28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il diritto alla pensione di anzianita' si consegue al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di eta'. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di eta' anagrafica e' fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di eta'. 29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianita' al 1 luglio dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 ottobre dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni e' fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione e' fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' contributiva. 30. All'art. 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "fino a 30 anni" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all'art. 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non gia' stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, e' fissata al 1 settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S., in possesso del requisito contributivo di cui al predetto art. 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio 1996. 31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e il relativo trattamento economico decorre dalla stessa data, fermo restando quanto disposto dall'art. 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda stessa entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. Non sono disponibili, per le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 1995-1996, i posti del personale del comparto scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994. Al personale del comparto scuola si applica l'art. 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianita' continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilita' previsti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano altresi': a) per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge dell'indennita' di mobilita', ovvero collocati in mobilita' in base alle procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita'; b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito contributivo previsto dall'art. 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai benefici di cui all'art. 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e nel corso dell'anno 1996 presentino domanda di pensionamento. 33. (Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 11, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503). 34. (Sostituisce l'art. 3, decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374). 35. (Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 2, decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374). 36. I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35. 37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35, puo' optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'eta' anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attivita' usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'eta' pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19. 38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 e' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. 39. Con uno o piu' decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria nonche' a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternita' e per aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi di maternita', revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianita' contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale; b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione; c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi. 40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo: a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di eta' in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio; b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di eta', al coniuge e al genitore purche' conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi; c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternita', e' riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di eta' rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice puo' optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'eta' di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o piu' figli. 41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilita' non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore eta', studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti. 42. All'assegno di invalidita' nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidita' ridotto non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure piu' favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti. 43. Le pensioni di inabilita', di reversibilita' o l'assegno ordinario di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti. 44. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, nonche' compiti di propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede: a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono interessare l'esercizio di poteri di intervento e vigilanza; b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte di modificazioni normative; c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle gestioni; d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico; e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del conto della previdenza di cui all'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11. 45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e' composto da non piu' di quindici membri che abbiano particolare competenza e specifica esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico ed economico-statistico-attuariale, nominati, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Nucleo e' composto da magistrati amministrativi e contabili di cui uno in veste di coordinatore, da personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, da personale appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici anche economici, nonche' da esperti, in numero non superiore a cinque, non appartenenti alle categorie predette; i componenti del Nucleo sono collocati, ove ne venga fatta richiesta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fuori ruolo conservando il trattamento delle amministrazioni di provenienza, senza avere diritto ad ulteriori compensi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, la remunerazione dei membri medesimi in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalita' dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di altre Amministrazioni dello Stato, enti ed organi pubblici da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco; il Nucleo di valutazione delibera in ordine alle proprie modalita' organizzative e di funzionamento. Per il funzionamento del Nucleo, ivi compreso il compenso ai componenti, nonche' l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il Nucleo medesimo, e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. 46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, con periodicita' biennale, al Parlamento sugli aspetti economico-finanziari ed attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata dalla presente legge.". - Il testo vigente dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e' il seguente: "Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita': a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilita' speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura; c) ...; d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale. 2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari. 3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. 4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2. 5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati. 6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. 6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. 6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze. 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
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| ART. 11. (Disposizioni finali). 1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli da 3 a 9 della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. 2. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 1, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. 3. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 4. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 5. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 6. Lo schema di decreto legislativo recante il codice di cui all'articolo 2 della presente legge e' trasmesso ad una Commissione bicamerale, composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi. La Commissione esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. I Presidenti delle Camere possono, d'intesa, su richiesta della Commissione, concedere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere. 7. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 6, la proroga del termine per l'espressione del parere, il termine per l'adozione del decreto legislativo e' prorogato di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 6, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 6, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 aprile 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2144): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il 28 dicembre 2001. Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 14 gennaio 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla VI commissione il 24 gennaio 2002; il 12, 14, 19, 20, 21, 26, 27 febbraio 2002; il 7, 12, 13, 19 marzo 2002; l'11 aprile 2002. Relazione presentata l'11 aprile 2002 relatore on. Falsitta (atto n. 2144-A). Esaminato in aula il 6, 7 maggio 2002 ed approvato l'8 maggio 2002. Senato della Repubblica (atto n. 1396): Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede referente, il 14 maggio 2002 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, della Giunta per gli affari delle Comunita' europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 6a commissione il 30 maggio 2002; il 19, 20, 25, 26 e 27 giugno 2002; il 2, 30, 31 luglio 2002; il 1 agosto 2002; il 10, 11 settembre 2002. Relazione presentata il 27 settembre 2002 relatore sen. Costa (atto n. 1396-A). Esaminato in aula il 19 novembre 2002, l'11 febbraio 2003 ed approvato, con modificazioni, il 12 febbraio 2003. Camera dei deputati (atto n. 2144-B): Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 17 febbraio 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla VI commissione l'11, 12, 17, 18, 19 marzo 2003. Relazione presentata il 19 marzo 2003 relatore on. Falsitta (atto n. 2144-C). Esaminato in aula il 24, 25 marzo 2003 ed approvato il 26 marzo 2003.
Nota all'art. 11: - Si trascrive il testo dell'art. 81 della Costituzione: "Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.".
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