Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2003 (vai al sommario)
LEGGE 20 marzo 2003, n. 74
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999.
 
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 17.005 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA
RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO D'ISRAELE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato d'Israele, di seguito denominati Parti Contraenti,
Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;
Convinti che la lotta contro tali infrazioni potrebbe esser resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;
Considerando che e' importante assicurare la esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle misure relative all'origine delle merci e di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle sul rispetto della normativa sulla contrattazione delle merci e dei marchi di fabbrica;
Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa';
Tenuto conto delle disposizioni della Convenzione sulle Sostanze Stupefacenti del 1961 e della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971.
Richiamando le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione;
Tenuto conto degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;
Hanno convenuto quanto segue:
CAPITOLO I
Definizioni

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per:

a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative
e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e
relative: - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito
delle merci e dei relativi mezzi di pagamento; - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e
tasse all'importazione e all'esportazione, oltre che alle garanzie
relative al transito delle merci; - alle misure di divieto, restrizione e controllo; - alla lotta entro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze
psicotrope; b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana
ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica Italiana, e
il Dipartimento delle Dogane e dell'IVA per lo Stato d'Israele,
competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla
precedente lettera a); c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione
della legislazione doganale; d) "dazi e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi
doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni o imposizioni
varie, gravanti sulle merci, che vengono percepiti
all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la
Repubblica Italiana, i dazi e le tasse all'importazione o
all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione
Europea; e) "persona", ogni persona fisica o giuridica; f) "dati personali", ogni informazione riferita ad un individuo
identificato o identificabile; g) "stupefacenti e sostanze psicotrope" tutti i prodotti elencati
nella Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, compresi quelli
di cui agli allegati alla citata Convenzione; h) "Amministrazione doganale richiedente", l'autorita' che effettua
una richiesta di assistenza; i) "Amministrazione doganale adita", l'autorita' che riceve una
richiesta di assistenza; j) "informazioni", inter alia, le relazioni, i dati e i documenti,
siano essi su computer o su carta, e le copie autenticate degli
stessi.

CAPITOLO II
Campo d'applicazione dell'Accordo

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.
2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene prestata da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.
4. La mutua assistenza non si estende all'arresto delle persone ne' alle procedure di recupero, per conto dell'altra Parte Contraente, di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione, ne' di sanzioni pecuniarie o di altre somme.

CAPITOLO III
Campo d'applicazione dell'assistenza

Articolo 3

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle
infrazioni doganali. 2. Allorquando un'Amministrazione doganale proceda ad una indagine per conto dell'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per conto proprio o dietro richiesta di un'altra
autorita' di quella Parte Contraente. 3. Su richiesta, ciascuna Amministrazione doganale avra' cura di predisporre, in conformita' con le norme vigenti sul suo territorio, la consegna o la notifica ai destinatari di tutte le decisioni e i documenti rilasciati dall'Amministrazione doganale richiedente in
relazione al campo d'applicazione del presente Accordo.

Articolo 4

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente alle indagini relative ad un'infrazione
doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica su richiesta o di propria iniziativa tutte le informazioni di cui dispone in relazione
a:

a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale
delle quali sia stata provata l'efficacia; b) nuove tendenze in materia di infrazioni doganali, e strumenti o
metodi impiegati per commetterle.

CAPITOLO IV
Casi di assistenza

Articolo 5

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce alla Amministrazione doganale richiedente ogni informazione su:

a) la regolarita' dell'esportazione, dal territorio doganale della
Parte Contraente adita, delle merci importate nel territorio
doganale della Parte Contraente richiedente; b) la regolarita' dell'importazione, nel territorio doganale della
Parte Contraente adita, delle merci esportate dal territorio
doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale
nel quale le merci sono state eventualmente collocate.

Articolo 6

Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano - su domanda e, all'occorrenza, previa indagine - ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle per agevolare:

a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione
tariffaria e dell'origine delle merci; b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le
restrizioni ed i controlli.

Articolo 7

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:

a) singole persone di cui l'Amministrazione doganale richiedente
sappia o presuma che abbiano commesso un'infrazione doganale, in
particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio
doganale della Parte Contraente adita; b) le merci trasportate o depositate che sono sospettate
dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di
un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte
Contraente richiedente; c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale
richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni
doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte
Contraente. d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di
essere impiegati per commettere infrazioni doganali sui territori
doganali dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Articolo 8

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano vicendevolmente, su richiesta o di loro propria iniziativa, notizie ed informazioni circa le transazioni ultimate o progettate che costituiscono o sembrano costituire una infrazione doganale sul territorio doganale dell'altra Parte Contraente.
2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, tali informazioni di propria iniziativa.

Articolo 9

L'Amministrazione doganale adita assiste l'Amministrazione doganale richiedente nell'applicazione di misure conservative, ivi compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni, ed avviare a tal fine i necessari procedimenti;

CAPITOLO V
Informazioni

Articolo 10

1. Le informazioni in originale vengono richieste soltanto quando le copie conformi sono ritenute insufficienti e sono restituite non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita e dei terzi restano impregiudicati.
2. Tutte le informazioni da scambiarsi in conformita' al presente Accordo sono accompagnate da ogni indicazione utile a consentirne il relativo utilizzo ed interpretazione.

CAPITOLO VI
Esperti e testimoni

Articolo 11

Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, conformemente alla legislazione nazionale dell'Amministrazione doganale adita, i propri agenti a deporre, in qualita' di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio dell'altra Parte Contraente e a produrre oggetti e informazioni, o copie autenticate delle stesse, necessari per i procedimenti. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale tipo di procedimento ed in che qualita' l'agente dovra' deporre.
L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri agenti dovranno mantenere la loro deposizione, sulla base dei principi e nell'ambito del presente Accordo.

CAPITOLO VII
Comunicazione delle richieste

Articolo 12

1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. In conformita' al presente Accordo, le richieste d'assistenza sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tale caso esse debbono essere confermate per iscritto e senza indugio.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:

a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta; b) l'assistenza richiesta, l'oggetto e i motivi di fatto e di diritto
della richiesta; c) un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e
della natura del procedimento; d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se
conosciuti.

La richiesta di seguire una particolare procedura, formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte Contraente, purche' in conformita' e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.
Le informazioni e le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell'Articolo 19 del presente Accordo, un elenco di questi funzionari viene comunicato all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente.

CAPITOLO VIII
Esecuzione delle richieste

Articolo 13

Se l'Amministrazione doganale adita non detiene le informazioni richieste, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative e amministrative nazionali:

a) avviare indagini al fine di procurarsi tali informazioni, ivi
compresa la raccolta e l'esame delle dichiarazioni rese dalle
persone sospettate di aver commesso infrazioni doganali e da
testimoni ed esperti, e trasmettere tempestivamente i risultati
all'Amministrazione doganale richiedente; b) trasmettere rapidamente la richiesta all'autorita' competente;
oppure c) indicare all'Amministrazione doganale le autorita' competenti in
materia.

Articolo 14

1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita ed alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:

a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita
informazioni, registri e altri dati pertinenti, forniti dai
funzionari di detta Amministrazione, richiedere di estrarne ogni
informazione relativa a quella infrazione doganale e di ottenerne
copia; b) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale
adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed
utili all'Amministrazione doganale richiedente.

2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 di questo Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.
3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.
4. Il presente Articolo non puo' essere interpretato in nessuna sua parte come autorizzazione ai funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente presenti sul territorio della Parte Contraente adita a partecipare attivamente alle indagini ovvero ad esercitare eventuali poteri legali e investigativi concessi dalla legge nazionale di quest'ultima ai propri funzionari doganali.

CAPITOLO IX
Utilizzazione delle informazioni e dei documenti e protezione

Articolo 15

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo e come specificato nella richiesta, ove necessaria.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 e 2 del presente Articolo non si applicano alle informazioni relative a infrazioni riguardanti sostanze stupefacenti e psicotrope. Tali informazioni possono essere trasmesse ad altre autorita' direttamente coinvolte nella lotta al traffico illegale di stupefacenti.
4. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni dei paragrafi precedenti non ostano, tuttavia, a che l'Amministrazione doganale italiana possa trasmettere, quando vi sia la necessita', alla Commissione Europea e/o ad altri Stati membri dell'Unione stessa le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti, dandone completa ed immediata notizia all'Amministrazione doganale israeliana. Nel fornire tali informazioni, l'Amministrazione doganale italiana chiedera' all'autorita' ricevente che le informazioni vengano utilizzate unicamente allo scopo di garantirne la corretta applicazione della legislazione doganale e per la prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.
5. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti che una Amministrazione doganale riceve dall'altra ai sensi del presente Accordo godono della stessa protezione accordata a tali documenti e informazioni dalla legge nazionale delta Parte Contraente che li ha ricevuti.

Articolo 16

Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformita' al presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

CAPITOLO X
Eccezioni

Articolo 17

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo puo' essere rifiutata quando questa e' di natura tale da pregiudicare la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali vitali della Parte Contraente adita, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente.
2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sia in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe essere inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, la prima segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO XI
Costi

Articolo 18

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese rimborsate e delle indennita' versate agli esperti ed ai testimoni, nonche' dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si consultano per determinare i termini e le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalita' di presa in carico di dette spese.

CAPITOLO XII
Applicazione dell'Accordo

Articolo 19

1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinche' i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.
2. Le Amministrazioni doganali possono fissare delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione di questo Accordo.
3. Viene istituita una Commissione mista italo-israeliana composta dai Direttori Generali delle Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'applicazione del presente Accordo, nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.

CAPITOLO XIII
Ambito territoriale

Articolo 20

1. Per la Repubblica italiana, il presente Accordo si applica al suo territorio.
2. Per lo Stato d'Israele, il presente Accordo si applica al suo territorio.

CAPITOLO XIV
Entrata in vigore e denuncia

Articolo 21

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Articolo 22

Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica. La denuncia avra' effetto allo scadere dei tre mesi dalla data della notifica stessa. Gli eventuali procedimenti in corso all'atto della denuncia verranno comunque completate in conformita' alle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 23

Su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminarlo, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che quest'esame e' inutile.
FATTO A Roma il 27 aprile 1999, che corrisponde all'11 IYAR dell'anno 5759, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, ebraica ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Governo della Per il Governo dello Repubblica Italiana Stato d'Israele (firma illeggibile) (firma illeggibile)

ALLEGATO

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati personali che sono stati oggetto di procedura informatizzata dovranno essere:

a) ottenuti ed elaborati correttamente e legalmente; b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo
incompatibile con tali scopi; c) appropriati, pertinenti e non eccessivi, in relazione ai fini per
i quali sono stati acquisiti; d) accurati e, quando necessario, aggiornati; e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti
cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non
ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati
immagazzinati.

2. I dati personali che contengano informazioni di carattere razziale, le opinioni politiche o religiose o di altre credenze, cosi' come quelli che vertono sulla salute o sulla vita sessuale di chicchessia, non possono essere oggetto di procedura informatizzata, salvo che la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.
3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinche' i dati personali registrati nelle schede informatiche siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita':

a) di conoscere se dati personali che la riguardano, siano contenuti
in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali siano
principalmente utilizzati e le coordinate della persona
responsabile ditale schedario. b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese
eccessive, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario
informatizzato contenente dati personali che la riguardano, e la
comunicazione di tali dati in una forma comprensibile; c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di
quei dati che siano stati elaborati in violazione delle
disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa
all'applicazione dei principi fondamentali che figurano ai
paragrafi 1 e 2 del presente Allegato. d) di disporre di mezzi di ricorso nel caso in cui non sia stato dato
seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di
rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e
c).

5.1 Non si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato, salvo nei seguenti casi.
5.2 Si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e qualora tale deroga costituisca una misura indispensabile in una societa' democratica, e che sia volta a:

a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonche'
gli interessi essenziali dello Stato o a lottare contro violazioni
penali; b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in
questione ovvero i diritti e la liberta' altrui.

5.3 La legge puo' prevedere di limitare i diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente Allegato relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fitti statistici o per la ricerca scientifica, qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.
6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e meni di ricorso allorquando vi sia infrazione alle disposizioni della legislazione nazionale concernente l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente Allegato.
7. Nessuna delle disposizioni del presente Allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilita' per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione piu' ampia di quella prevista nel presente Allegato.
----> Vedere testo in inglese da pag. 19 a pag. 31 <----

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3029):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), Ministro ad interim degli affari esteri, il
16 luglio 2002.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 16 settembre 2002 con pareri delle
commissioni I, II, V e VI.
Esaminato dalla III commissione il 24 settembre 2002 e
28 novembre 2002.
Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il 19
dicembre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1903):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 9 gennaio 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª e 6ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 29 gennaio 2003 e 18
febbraio 2003.
Esaminato in aula ed approvato l'11 marzo 2003.
 
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