Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 20 marzo 2003, n. 76 |
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al Memorandum d'Intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso Memorandum. |
| Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 29.350 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 marzo 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli |
| Memorandum d'intesa tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica Araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della Difesa
Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica Araba d'Egitto, da qui in avanti denominati "Parti".
of=2; - desiderosi di rafforzare consolidare la loro cooperazione nel settore della Difesa; - intenzionati ad intensificare la cooperazione al fine di migliorare le rispettive capacita' militari, addestrative, tecnologiche ed industriali:
hanno deciso di stipulare il presente Accordo convenendo che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione non potranno mai contravvenire alla normativa vigente nei due Paesi, nonche' agli impegni assunti in ambito internazionale e alle rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale.
ARTICOLO 1
Le Parti convengono di attuare forme di cooperazione nel settore della Difesa, attraverso:
a. organizzazione ed attuazione di attivita' addestrative fino a livello battaglione con armi combinate e forze speciali a partire dal 1998 e di programmi che interessano le Forze Armate; b. ricerca di un regolare flusso di informazioni di mutuo interesse sui temi di difesa; c. scambio di personale per frequenza corsi e di osservatori in esercitazioni nazionali; d. scambio di informazioni nel settore addestrativo e dei materiali; e. sostegno ad iniziative tendenti a promuovere la cooperazione tra i rispettivi Istituti di formazione (Centro Militare Studi Strategici, Nasser Accademy, Scuole di Guerra, Istituti Geografici, Scuole Militari); f. scambio di informazioni e di documentazione nel campo cartografico; g. individuazione e definizione di programmi di collaborazione per l'acquisizione di equipaggiamenti per la Difesa e per assistenza addestrativa e tecnica; h. sostegno ed iniziative tendenti a promuovere tra Societa' produttrici e tra queste e gli organi Governativi dei due Paesi, la cooperazione industriale; i. fornitura, se richiesta ed a titolo oneroso a carico del richiedente, di servizi di "Assicurazione di Qualita'" da parte del Ministero della Difesa italiana per contratti che facciano riferimento specifico al presente Accordo. Le modalita' attraverso le quali tali servizi potranno essere richiesti e forniti, saranno definite di volta in volta tra le Parti; j. impiego delle risorse scientifiche, tecniche, industriali e finanziarie di entrambe i Paesi, al fine di sviluppare, produrre e modificare equipaggiamenti destinati a soddisfare esigenze delle Forze Armate di entrambe i Paesi e, se necessario, quelle di un Paese terzo d'interesse comune; k. approvvigionamento di equipaggiamenti militari di reciproca preferenza disponibili nei rispettivi Paesi, anche tramite Accordi diretti con le industrie nazionali di entrambi i Paesi, inteso che ogni approvvigionamento sia effettuato in base al presente accordo; l. sviluppo di programmi per lo scambio di scienziati e tecnici al fine di soddisfare esigenze di reciproco interesse delle due Forze Armate e di svolgere attivita' di ricerca e sviluppo riguardanti gli equipaggiamenti militari e i relativi servizi.
ARTICOLO 2
a. Le attivita' di carattere tecnico-militare saranno attivate e coordinate attraverso il coinvolgimento di esperti degli Stati Maggiori della Difesa che daranno vita ad un Gruppo Misto con i compiti di stimolare e sviluppare la cooperazione nei settori operativo, dell'addestramento e dello scambio del personale, del l'insegnamento militare e scientifico, editoriale, stampa, radio-televisione, sportivo, culturale-artistico. Il Gruppo Misto si riunira', di massima, annualmente ed a rotazione nelle rispettive Capitali e, qualora necessario, potranno essere previsti anche specifici colloqui bilaterali sempre a livello Stati Maggiori per la Difesa. Le norme che disciplinano le attivita' di cui sopra sono contenute nell'Annesso "A", parte integrante del presente Accordo. b. Per le attivita' di carattere tecnico-amministrativo viene inoltre istituito un Comitato Misto composto da rappresentanti delle due Parti, incaricato di:
- valutare e promuovere in generale lo cooperazione tecnica ed industriale tra i due Paesi; - esaminare, per le attivita' di competenza, i problemi importanti e le divergenze che potrebbero sorgere nella fase attuativa e proporre soluzioni adeguate.
Se necessario, il Comitato potra' farsi aiutare da esperti. Il Comitato si riunira' nell'uno o nell'altro Paese annualmente in date che saranno fissate di comune accordo. In generale esso svolgera' le seguenti funzioni:
- individuare e definire i settori di possibile collaborazione: - rafforzare le attivita', i rapporti, le forniture e/o gli acquisti diretti tra le Industrie, tra Organi governativi e tra gli uni e le altre; - definire l'eventuale supporto tecnico e addestrativo necessario allo sviluppo di programmi di collaborazione; - sottoporre all'esame delle rispettive Autorita' nazionali eventuali proposte e raccomandazioni intese a migliorare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
ARTICOLO 3
a. Le Parti informeranno gli Enti interessati, nella propria sfera di competenza, del contenuto del presente Accordo e stabiliranno regole interne per facilitarne l'attuazione. b. Ciascuna Parte interporra' i propri buoni uffici affinche' le Societa/Enti nazionali onorino gli impegni contrattuali assunti nell'ambito della collaborazione prevista dal presente Accordo. c. In conformita' delle rispettive leggi e normative nazionali, ciascuna delle Parti assistera' i contraenti dell'altra Parte nelle fasi di negoziazione contrattuale e di forniture e, in generale, in qualsiasi altra materia pertinente l'attuazione del presente Accordo.
ARTICOLO 4
a. Ciascuna Parte garantira' il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza non inferiori di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adottera' tutti i provvedimenti necessari affinche' tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice. b. Per informazione, documento e/o materiale classificato si intende qualsiasi supporto contenente informazioni protette, da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni. c. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti e' la seguente:
SEGRETISSIMO SEGRETO RISERVATISSIMO RISERVATO
d. Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalita' del presente Accordo. e. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e delle Societa' che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti. f. Le visite di cittadini di una delle due Parti ad Agenzie e/o Ditte sotto giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste attraverso i canali ufficiali, 40 giorni prima del loro inizio e saranno subordinate alla concessione di autorizzazione da parte dell'Autorita' responsabile del Paese da visitare.
Le richieste dovranno contenere i dati di identita' completi dei visitatori, il loro Ente/Ditta di appartenenza, la classifica di segretezza per la quale i visitatori sono abilitati, nonche' l'oggetto e lo scopo e la durata della visita. Se le visite hanno come scopo l'accesso alle informazioni classificate, dovra' inoltre essere certificato che e' stato favorevolmente completata nei confronti dei visitatori la procedura di abilitazione ai fini della tutela del Segreto.
ARTICOLO 5
Il presente Accordo potra' essere integrato da successivi Protocolli o Memoranda of Understanding concernenti aspetti specifici della collaborazione del settore addestrativo-operativo ed in quello dei materiali per la difesa tra i due Paesi. Programmi di cooperazione di notevole impegno potranno essere regolati da specifiche intese basate sui principi generali di questo Accordo.
ARTICOLO 6
Nel caso di controversie in merito all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti si consulteranno per la soluzione della controversia nell'ambito del Gruppo Misto o del Comitato Misto, secondo in materia o successivamente, se necessario, attraverso i canali diplomatici.
ARTICOLO 7
a. Il presente Accordo non contiene cio' che puo' essere interpretato come contrastante sulle relazioni di cooperazione con gli altri Stati e/o organizzazioni Internazionali. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore, ed avra' durata di dieci anni, con facolta' di denuncia su richiesta di una delle due Parti, con preavviso di sei mesi. b. In caso di denuncia del presente Accordo, quanto previsto nel settore addestrativo-operativo e dei materiali, eventualmente in corso a quella data, avra' esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'Art. 4. c. Il presente Accordo potra' essere modificato in qualsiasi momento previo consenso delle Parti per scambio di note.
Fatto a Roma il 23 marzo 1998 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Araba e Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, fara' fede il testo inglese.
PER IL MINISTERO DELLA DIFESA PER IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
Il Ministro della Difesa Il Comandante in Capo della Repubblica Italiana delle Forze Armate, Ministro della Difesa e della Produzione Militare della Repubblica Araba d'Egitto
On. Beniamino ANDREATTA On. Field Marshal Hussein TANTAWJ
ANNESSO "A"
NORME TECNICHE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BILATERALI NEI SETTORI OPERATIVO/ADDESTRATIVO, TRA I REPARTI/PERSONALE DELLE FORZE ARMATE ITALIANE ED EGIZIANE
ARTICOLO 1
- Generalita' -
Le Forze Armate italiane ed egiziane - di seguito indicate con il termine "Parti" - attueranno programmi di attivita' bilaterale, allo scopo di confrontare i metodi usati nell'addestramento, scambiare le esperienze e creare legami di amicizia tra il proprio personale, incrementare la cooperazione nel settore operativo ed in quello dell'addestramento. I programmi interesseranno lo scambio di personale nelle attivita' addestrative, nell'insegnamento militare e scientifico, nelle manifestazioni sportive e culturali-artistiche nonche' nello scambio di materiale - a carattere militare - nel campo editoriale, della stampa e della radio - televisione.
ARTICOLO 2
- Elementi organizzativi e requisiti -
1. Gli Stati Maggiori di F.A. delle due Parti, concorderanno, preferibilmente di anno in anno, attraverso i rispettivi Addetti Militari, gli elementi organizzativi riferiti alle attivita' da effettuare. In particolare, nel settore operativo/addestrativo, definiranno:
- il tipo di attivita' da effettuare (esercitazioni terrestri, navali, aeree, esercitazioni aeronavali od aeroterrestri, rischieramenti/scambi di Reparti/Unita' a scopo addestrativo, utilizzo di poligoni con munizioni reali e da esercitazione, etc.); - il livello, il numero ed il tipo dei Reparti/Unita' nonche' del personale (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) e dei mezzi interessati alle esercitazioni, agli scambi o ai vari corsi; - i programmi, il periodo di svolgimento e le aree di esercitazione interessate; - le modalita' ed i settori in cui e' possibile che gli oneri, connessi con lo svolgimento delle varie attivita', vengano assunti da una delle due Parti nel rispetto del criterio della reciprocita',
nell'intesa che ciascuna delle Parti possa non dar seguito a talune attivita', gia' definite, per motivi di forza maggiore, dandone tempestiva comunicazione alla controparte. In particolare, il personale avviato alla frequenza dei corsi dovra' essere in possesso dei requisiti richiesti ai frequentatori della Nazione ospitante. L'accertamento del possesso di tali requisiti e' responsabilita' della Parte che invia i frequentatori.
ARTICOLO 3
- Regolamenti di servizio e direttive -
Il personale partecipante alle attivita' di cui ai precedenti ARTICOLI 1 e 2 dovra' attenersi alle norme ed alle direttive dello Stato ospitante applicabili nelle varie circostanze e compatibili con le leggi e le norme del Paese di appartenenza. Dovra', altresi', astenersi da ogni attivita' che esuli da quelle sancite dal presente accordo e da ogni attivita' politica nel Paese ospitante. Non saranno applicati provvedimenti disciplinari che privino della liberta' personale i militari ospiti. In caso di gravi infrazioni disciplinari, tuttavia, previo accordo tra le Parti, l'interessato fara' immediato rientro in Patria a spese del Paese di appartenenza. Durante il soggiorno nel Paese ospitante rimarranno valide le regolamentazioni nazionali sulle uniformi.
ARTICOLO 4
- Sicurezza -
1. Il personale ammesso all'attivita' di cui ai precedenti ARTICOLI 1 e 2 dovra' sottostare a tutte le norme vigenti nel Paese ospitante in materia di sicurezza. L'accesso ad argomenti classificati sara' regolato dalle norme di sicurezza e di divulgazione di entrambi gli Stati e, per quanto applicabili, saranno seguiti anche gli accordi internazionali validi in materia. 2. Ciascuna delle due Parti si riserva la facolta' - nel rispetto della propria normativa - di tutelare la sicurezza di aree riservate.
ARTICOLO 5
- Aspetti organizzativi -
1. I Reparti/Unita' ospiti, qualora non impegnati specificatamente in attivita' Operative/addestrative concordemente predeterminate, parteciperanno, ove possibile, ai normali addestramenti dell'Ente ospitante. 2. Il Comandante del Reparto/Unita ospitante e' responsabile della organizzazione ed esecuzione di attivita' comuni nonche' del coordinamento delle attivita' addestrative. 3. Il personale ammesso alla frequenza di corsi sara' sottoposto all'autorita' di gestione e controllo del Comandante dell'istituto, o di un responsabile ad esso equivalente. 4. Al di fuori del servizio e' auspicabile l'utilizzazione di tutte le occasioni utili per intensificare e migliorare la conoscenza reciproca ed i rapporti di amicizia esistenti tra i due Stati, tramite lo partecipazione ad attivita' socio-ricreative. 5. L'elenco delle armi, dei materiali e degli equipaggiamenti al seguito del personale, da utilizzare nelle esercitazioni/scambi, dovra' essere comunicato al Paese ospitante, inviando la relativa richiesta di esenzione doganale secondo la vigente normativa nazionale della Parte ospitante.
ARTICOLO 6
- Esigenze linguistiche -
1. Il personale partecipante alle varie attivita/scambi dovra' comprendere, possibilmente, militari con sufficiente conoscenza della lingua inglese e, auspicabilmente, anche della lingua del Paese ospitante. La Parte ospitante, inoltre, mettera' a disposizione del Reparto/Unita' ospite e nella misura necessaria per un agevole svolgimento dell'attivita', personale militare ottimo conoscitore della lingua inglese e, qualora disponibile, anche di quellu del Paese ospite. 2. La frequenza di corsi in entrambi i Paesi e' subordinata ad un'adeguata conoscenza della lingua utilizzata per lo svolgimento degli stessi. 3. Per quanto possibile verranno organizzati appositi corsi, in ITALIA o in EGITTO, per l'insegnamento della lingua Italiana ed Araba, con oneri a carico dello Stato Maggiore della Difesa italiano per quanto concerne i soli corsi di lingua Italiana.
ARTICOLO 7
- Proscioglimento dalla frequenza di corsi e rimpatrio -
La parte ospitante ha l'autorita' di dimettere dal corso i frequentatori, che si dimostrassero non in possesso dei requisiti richiesti e/o delle qualifiche previste. Gli oneri finanziari connessi con il rimpatrio del personale dimesso dalla frequenza del corso saranno assunti dal Paese di appartenenza.
ARTICOLO 8
- Alloggiamento -
I Reparti/Unita' ospiti, cosi' come i singoli partecipanti alle attivita', saranno alloggiati a titolo gratuito presso l'Ente ospitante. Gli Ufficiali ed i Sottufficiali potranno essere alloggiati al di fuori delle strutture militari, se necessario, in relazione a difficolta' di carattere logistico ovvero su richiesta del Reparto/Unita' ospite. In tale caso l'Ente ospitante fornira' la massima assistenza per il reperimento delle sistemazioni alberghiere necessarie e le spese risultanti saranno a carico dei singoli o del Reparto/Unita' ospite in conformita' con la rispettiva regolamentazione amministrativa nazionale.
ARTICOLO 9
- Sussistenza -
1. Al Reparto/Unita' ospiti, cosi' come ai singoli partecipanti alle attivita', sara', di massima, assicurato lo stesso trattamento previsto per il personale di grado corrispondente all'Ente ospitante. In particolare, per quanto attiene al pagamento del vitto:
- nei casi in cui lo scambio bilaterale sia di reparti di pari entita' numerica, sara' a carico della Nazione ospitante; - negli altri casi, sara' a carico della Nazione ospite che provvedera' al rimborso tramite il competente Addetto Militare; - in occasione dei corsi, sara' a carico dei frequentatori.
2. Le norme suesposte sono, tuttavia, da verificare congiuntamente tra le Parti, tenendo sempre presente il criterio della reciprocita'.
ARTICOLO 10
- Oneri per i corsi -
Gli oneri da definire per i singoli corsi, saranno:
- in forma parzialmente gratuita per quelli a carattere di reciprocita'; - a carico della Parte ospite, per quelli a carattere di non reciprocita', il cui rimborso sara' effettuato tramite il competente Addetto Militare.
ARTICOLO 11
- Agevolazioni -
Al personale partecipante alle attivita/scambi sara' consentito l'accesso agli impianti ricreativi (circoli, sale convegno, mense, impianti sportivi, ecc.) secondo le disposizioni in materia emanate dal Paese ospitante e, solitamente, valida per gli equivalenti in grado e funzione.
ARTICOLO 12
- Assistenza Sanitaria -
Il personale partecipante alle attivita/scambi potra' fruire, a scelta, di assistenza sanitaria presso Istituti militari o civili dello Stato ospitante. Le spese connesse con l'assistenza sanitaria saranno a carico dello Stato di appartenenza dell'interessato secondo le normative vigenti del Paese della Parte ospitante. Qualora, tuttavia, si faccia ricorso al Servizio Medico Militare, le Parti agiranno secondo il criterio della reciprocita'.
ARTICOLO 13
- Attivita' giudiziaria -
Qualora il personale ospitato venisse coinvolto direttamente od indirettamente, in servizio o fuori servizio, in eventi che potrebbero richiedere l'intervento dell'Autorita' Giudiziaria, le Parti si consulteranno preventivamente e tempestivamente per pervenire, nel rispetto delle rispettive normative vigenti, ad un accordo che tuteli il personale interessato.
ARTICOLO 14
- Decorazioni, distintivi -
Al personale partecipante ai corsi potranno essere conferite dal Paese ospitante decorazioni o distintivi. Il personale potra' fregiarsene solo su autorizzazione del Paese di appartenenza.
----> Vedere testo in inglese da pag. 71 a pag. 80 <----
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2989): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), Ministro ad interim degli affari esteri, e dal Ministro della difesa (Martino), il 9 luglio 2002. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 luglio 2002 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII e X. Esaminato dalla III commissione il 17 settembre 2002 e 28 novembre 2002. Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il 19 dicembre 2002. Senato della Repubblica (atto n. 1901): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 gennaio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª e 10ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 28 gennaio 2003 e 18 febbraio 2003. Esaminato in aula ed approvato l'11 marzo 2003. |
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