Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 20 marzo 2003, n. 77 |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa. |
| Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 marzo 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli |
| Allegato
----> Vedere testo in francese da pag. 84 a pag. 92 <----
Traduzione non ufficiale
CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI FANCIULLI.
Preambolo
Gli Stati membri del consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione, Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa e' di realizzare una piu' stretta unione tra i suoi membri; In considerazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ed in particolare dell'articolo 4 che esige che gli Stati Parti adottino ogni misura legislativa, amministrativa e di altro genere necessaria per l'attuazione dei diritti riconosciuti in tale Convenzione; Prendendo nota del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell'Assemblea Parlamentare relative ai diritti dei fanciulli; Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei fanciulli debbano essere promossi e che a tal fine i fanciulli dovrebbero avere la possibilita' di esercitare tali diritti, in particolare nelle procedure in materia familiare che li concernono; Riconoscendo che i fanciulli dovrebbero ricevere informazioni pertinenti affinche' i loro diritti ed interessi superiori possano essere promossi, e le loro opinioni tenute in debito conto; Riconoscendo il ruolo rilevante dei genitori per la protezione e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli, e considerando che anche gli Stati dovrebbero, se del caso, concorrervi; Considerando tuttavia che in caso di conflitto, e opportuno che le famiglie si adoperino per raggiungere un accordo prima di deferire la questione dinnanzi ad un'istanza giudiziaria,
Hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I - Portata e oggetto della Convenzione, e definizioni
Articolo 1 - Portata ed oggetto della Convenzione
1. La presenta convenzione si applica ai fanciulli che non hanno ancora 18 anni. 2. L'oggetto dalla presenta Convenzione mira a promuovere, nell'interesse superiore dei fanciulli, i diritti degli stessi a concedere loro diritti procedurali ed agevolarne l'esercizio, vigilando affinche' possano, direttamente o per il tramite di altre persone o organi, essere informati ed autorizzati a partecipare alle procedure che li riguardano dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria. 3. Ai fini della presente Convenzione, le procedure che concernono i fanciulli dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria sono considerate procedure in materia familiare, in particolare quelle relative all'esercizio della responsabilita' di genitore, soprattutto quanto riguarda la residenza ed il diritto di visita riguardo ai figli. 4. Ogni Stato, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, deve designare mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di controversie familiari dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria cui la presente Convenzione puo' applicarsi. 5. Ogni Parte puo' con una dichiarazione addizionale completare l'elenco dalle categorie di controversie familiari cui la presente Convenzione puo' applicarsi, o fornire ogni informazione relativa all'applicazione degli articoli 5 e 9 paragrafo 2, 10, paragrafo 2, e 11. 6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare regole piu' favorevoli per la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli.
Articolo 2 - Definizioni
A fini della presente convenzione, s'intende per:
a "autorita' giudiziaria", un tribunale o un'autorita' amministrativa avente una competenza equivalente; b "detentore di responsabilita' di genitore" i genitori ed altre persone o organi abilitati ad esercitare in tutto o in parte, responsabilita' di genitore; c "rappresentante" ogni persona come un avvocato o un organo designato ed agire dinnanzi un'autorita' giudiziaria a nome di un fanciullo; d "informazioni pertinenti" le informazioni appropriate in considerazione dell'eta' e del discernimento del fanciullo, che saranno fornite allo stesso per consentirgli di esercitare pienamente i suoi diritti, salvo se la comunicazione di tali informazioni potrebbe nuocere al suo benessere.
Capitolo II - Misure procedurali per promuovere l'esercizio dei diritti dei fanciulli
A. Diritti procedurali di un fanciullo
Articolo 3 - Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nelle procedure
Ad un fanciullo che e' considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, sono conferiti nelle procedure dinnanzi ad una autorita' giudiziaria che lo concernono i seguenti diritti, di cui egli stesso puo' chiedere di beneficiare:
a ricevere ogni formazione pertinente; b essere consultato ed esprimere la sua opinione; c essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della sua opinione e delle sue eventuali conseguenze di ogni decisione.
Articolo 4 - Diritto di chiedere la designazione di un rappresentante speciale.
1 Salvo quanto disposto dall'articolo 9, il fanciullo ha il diritto di chiedere, personalmente o per il tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale delle procedure dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria che lo concernono, qualora il diritto interno privi coloro che hanno responsabilita' di genitore, della facolta' di rappresentare il fanciullo per via di un conflitto d'interesse con lo stesso. 2 Gli Stati sono liberi di disporre che il diritto di cui al paragrafo 1 si applichi unicamente ai fanciulli considerati dal diritto interno come aventi un discernimento sufficiente.
Articolo 5 - Altri eventuali diritti procedurali
Le Parti esaminano l'opportunita' di concedere ai fanciulli diritti procedurali supplementari nelle procedure che li concernono dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria, in particolare:
a il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata di loro scelta per aiutarli ad esprimere la loro opinione; b il diritto di chiedere, essi stessi o per il tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale, se del caso di un avvocato; c il diritto di designare un proprio rappresentante; d il diritto di esercitare, in tutto o in parte, le prerogative di una parte in tali procedure.
B. Ruolo delle autorita' giudiziarie
ArticolO 6 - Processo decisionale
Nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorita' giudiziaria, prima di adottare qualsiasi decisione deve:
a esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prendere una decisione nell'interesse superiore del fanciullo e se del caso, ottenere informazioni supplementari in particolare da parte di coloro che hanno responsabilita' di genitore; b quando il fanciullo e' considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, l'autorita' giudiziaria: - si accerta che il fanciullo abbia ricevuto ogni informazione pertinente; - consulta personalmente il fanciullo, se del caso, e se necessario in privato, direttamente o attraverso altre persone o organi, nella forma che riterra' piu' appropriata tenendo conto del discernimento del fanciullo, a meno che cio' non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori dello stesso; - consente al fanciullo di esprimere la sua opinione; c tenere debitamente conto dell'opinione espressa da quest'ultimo.
Articolo 7 - obbligo di agire con prontezza
Nelle procedure che concernono un fanciullo, l'autorita' giudiziaria deve procedere con prontezza evitando ogni inutile ritardo e deve potersi avvalere di procedure che assicurino una rapida esecuzione delle sue decisioni. In caso di urgenza, l'autorita' giudiziaria ha, se del caso, facolta' di adottare decisioni immediatamente esecutive.
Articolo 8 - Possibilita' di procedere d'ufficio
Nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorita' giudiziaria ha facolta', nei casi di grave minaccia al benessere del fanciullo, secondo quanto determinato dal diritto interno, di procedere d'ufficio.
Articolo 9 - Designazione di un rappresentante
1 Nelle procedura che interessano un fanciullo, se, in virtu' del diritto interno, coloro che hanno responsabilita' di genitore si vedono privati della facolta' di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto d'interessi con lo stesso, l'autorita' giudiziaria puo' designare un rappresentante speciale per il fanciullo in tali procedure. 2 Le Parti esaminano la possibilita' di prevedere che, nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorita' giudiziaria abbia facolta' di designare un rappresentante speciale, se del caso un avvocato, per rappresentare il fanciullo.
C. Ruolo dei rappresentanti
Articolo 10
1 Nel caso di procedure che interessano un fanciullo dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria, il rappresentante deve, a meno che cio' non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo: a fornire al fanciullo ogni intonazione pertinente, se quest'ultimo e' considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente; b fornire spiegazioni al fanciullo , se quest'ultimo e' considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, in merito alle eventuali conseguenze dell'attuazione pratica della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni azione dei rappresentante; c determinare l'opinione del fanciullo ed informarne l'autorita' giudiziaria. 2 Le Parti esaminano la possibilita' di estendere le norme del paragrafo 1 a coloro che hanno responsabilita' di genitore. D. Estensione di talune disposizioni
Articolo 11
Le Parti esaminano la possibilita' di estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 alle procedure che interessano i fanciulli e che sono pendenti presso altri organi nonche' alle questioni che li interessano, a prescindere da ogni procedura.
E. Organi nazionali
Articolo 12
1 Le Parti incoraggiano, attraverso organi aventi, tra l'altro le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli. 2 Tali funzioni sono le seguenti: a formulare proposte per rafforzare il dispositivo legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei fanciulli; b formulare pareri sui progetti legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei fanciulli; c fornire informazioni generali relative all'esercizio dei diritti dei fanciulli, ai mezzi di comunicazione, al pubblico ed alle persone o agli organi che si occupano di questioni relative ai fanciulli ; d ricercare l'opinione dai fanciulli a fornire loro ogni informazione appropriata.
F. Altre misure
Articolo 13 - Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflitti
Per prevenire e risolvere i conflitti, ed evitare procedure che coinvolgano un fanciullo dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria, le Parti incoraggiano la mediazione o ogni altro metodo di soluzione dei conflitti, nonche' la loro utilizzazione per concludere un accordo nei casi appropriati determinati dalle Parti.
Articolo 14 - Patrocinio legale gratuito e consulenza giuridica
Se il diritto interno prevede il patrocinio legale gratuito o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei fanciulli nelle procedure che li interessano dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria; tali disposizioni si applicano alle materie considerate dagli articoli 4 e 9.
Articolo 15 - Relazioni con altri strumenti internazionali
La presente Convenzione non ostacola l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattano questioni specifiche inerenti alla protezione dei fanciulli e delle famiglie, ai quali una Parte della presente convenzione e' Parte o lo diviene.
Capitolo III - Comitato permanente
Articolo 16 - Istituzione e funzioni del Comitato permanente
1 Ai fini della presente Convenzione, e' istituito un comitato permanente. 2 Il Comitato permanente segue i problemi relativi alla presente convenzione. In particolare, ha facolta' di: a esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all'attuazione della Convenzione possono essere formulate sotto forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono adottate, a maggioranza di tre quarti dei voti espressi; b proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati secondo l'articolo 20; c fornire consulenza ed assistenza agli organi nazionali che esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12, e promuovere la cooperazione internazionale tra gli stessi.
Articolo 17 - Composizione
1 Ogni Parte puo' farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o piu' delegati. Ciascuna Parte dispone di un voto. 2 Ogni Stato di cui all'articolo 21 che non e' Parte alla presente Convenzione puo' essere rappresentato al Comitato permanente da un osservatore. Lo stesso si applica ad ogni altro Stato o alla Comunita' europea, dopo l'invito ad aderire alla Convenzione, in conformita' con le disposizioni dell'articolo 22. 3 A meno che una Parte, almeno un mese prima della riunione, non abbia informato il segretario generale della sua obiezione il Comitato permanente puo' invitare a partecipare a titolo di osservatore a tutte le riunioni, o a tutta, o a parte di una riunione: - ogni Stato non previsto al paragrafo 2 di cui sopra; - il Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite; - la Comunita' europea; - ogni organismo internazionale governativo; - ogni organismo internazionale non governativo che persegue una o piu' delle funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12; - ogni organismo nazionale governativo o non governativo, che esercita una o piu' delle funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12. 4 Il Comitato permanente puo' scambiare informazioni con le organizzazioni appropriate che operano a favore dell'esercizio dei diritti dei fanciulli.
Articolo 28 - Riunioni
1 Alla fine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, a sua iniziativa, in qualsiasi altro momento dopo questa data, il Segretario generale del Consiglio d'Europa invitera' il Comitato permanente a riunirsi. 2 Il Comitato permanente puo' adottare decisioni solo a condizione che almeno la meta' delle Parti sia presente. 3 Salvo quanto disposto dagli articoli 16 e 20, le decisioni del Comitato permanente sono adottate a maggioranza dei membri presenti. 4 Salvo quanto disposto dalle norme della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio Regolamento interno ed il regolamento interno di ogni gruppo di lavoro che ha istituito per svolgere tutti i compiti appropriati nel quadro della Convenzione.
Articolo 19 - Rapporti del Comitato permanente
Dopo ciascuna riunione, il Comitato permanente trasmette alle Parti ed al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto relativo ai suoi dibattiti ed alle decisioni adottate.
Capitolo IV - Emendamenti alla convenzione.
Articolo 20
1 ogni proposta di emendamento agli articoli della presente Convenzione, presentata da una Parte o dal Comitato permanente, e' comunicata al segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmessa a sua cura, almeno due mesi prima della successiva riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte, ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione secondo le disposizioni dell'articolo 21, e ad ogni Stato o alla Comunita' europea, che e' stato invitato ad aderire secondo le disposizioni dell'articolo 22. 2 Ogni proposta di emendamento presentata secondo le disposizioni del paragrafo precedente, e' esaminata dal Comitato permanente, che sottopone il testo adottato a maggioranza di tre quarti dei voti espressi all'approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo tale approvazione, il testo e' trasmesso alle Parti per accettazione. 3 L'emendamento entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data alla quale le Parti avranno informato il Segretario generale della loro accettazione.
V - Clausole finali
Articolo 21 - Firma, ratifica ed entrata in vigore
1 La presente convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione. 2 La presente Convenzione sara' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3 La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale tre Stati, compresi almeno due Stati membri del Consiglio d'Europa, abbiano espresso il loro consenso ad essere parte della Convenzione, secondo le norme del paragrafo precedente. 4 Per ogni Stato che esprima in seguito il suo consenso ad essere parte della Convenzione, quest'ultima entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Articolo 22 - Stati non membri e Comunita' europea
1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra', di sua iniziativa o su proposta del Comitato permanente, e previa consultazione delle Parti, invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa che non ha partecipato all'elaborazione della Convenzione, come pure la Comunita' europea, ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa alla maggioranza prevista all'articolo 20, capoverso d, dello Statuto del Consiglio d'Europa, ed all'unanimita' dei voti dei delegati degli Stati contraenti aventi diritto ad essere rappresentati al Comitato dei Ministri. 2 Per ogni Stato aderente o per la Comunita' europea, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 23 - Applicazione territoriale
1 Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori cui la presente Convenzione si applichera'. 2 Ogni Parte puo', in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, per il quale tratta le relazioni internazionali o e' abilitata a stipulare. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre anni dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del segretario generale. 3 Ogni dichiarazione resa ai sensi dei due paragrafi precedenti, potra' essere ritirata per quanto riguarda il territorio (o i territori) indicato (i) in tale dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del segretario Generale.
Articolo 24 - Riserve
Non puo' essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.
Articolo 25 - Denuncia
1 Ogni Parte puo' in qualunque momento denunciare la presente convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2 La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del segretario generale.
Articolo 26 - Notifiche
Il segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio, ad ogni firmatario, ad ogni Parte e ad ogni altro Stato o alla Comunita' Europea, invitato ad aderire alla presente Convenzione:
a ogni firma;
b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, secondo i suoi articoli 21 o 22; d ogni emendamento adottato secondo l'articolo 20 e la data alla quale tale emendamento entra in vigore; e ogni dichiarazione formulata ai sensi delle disposizioni degli articoli 1 e 23; f ogni denuncia formulata ai sensi delle disposizioni dell'articolo 25; g ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione. Fatto a Strasburgo il 25 gennaio 1996, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunita' Europea e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente convenzione.
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2105): Presentato dal Ministro per gli affari esteri (Ruggiero) il 14 dicembre 2002. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 gennaio 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, XII e XIV. Esaminato dalla III commissione il 23 luglio 2002, 26 settembre 2002, e 1° ottobre 2002. Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il 19 dicembre 2002. Senato della Repubblica (atto n. 1906): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 gennaio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, e 5ª commissione speciale in materia di infanzia e di minori e giunta per gli affari delle Comunita' europee. Esaminato dalla 3ª commissione il 6 febbraio 2003. Esaminato in aula ed approvato l'11 marzo 2003. |
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