Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2003 (vai al sommario)
LEGGE 20 marzo 2003, n. 78
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995.
 
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 22.795 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Allegato

----> Vedere testo in inglese da pag. 106 a pag. 114 <----

ACCORDO TRA IL
MINISTERO DELLA DIFESA DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
ED IL
MINISTERO DELLA DIFESA DELLA
REPUBBLICA DI BULGARIA
PER LA
COLLABORAZIONE BILATERALE

Ispirati dallo spirito e dai principi dell'Accordo di amicizia e collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1992, il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica di Bulgaria, da qui in avanti denominati "Parti",

- desiderosi di rafforzare e consolidare la loro cooperazione nel
settore detta Difesa; - convinti che tale collaborazione consentira' di migliorare le
rispettive capacita' economiche, tecnologiche e industriali; - esprimendo la loro aspirazione ad una collaborazione a lunga
scadenza di reciproco vantaggio, basata sul reciproco rispetto e
considerazione degli interessi di ciascuna delle Parti, hanno
convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

di firmare ed attuare il presente Accordo sulla base dei principi di parita' e di reciproco Vantaggio.
Ciascuna delle Parti applichera' il presente Accordo in conformita' alla legislazione nazionale. Le forme della collaborazione, derivanti dal presente Accordo, non possono contravvenire alla legislazione nazionale dei due Paesi, ne' ai loro impegni internazionali, ne' tanto meno alle rispettive direttive della politica nazionale ed internazionale.
Il presente Accordo non riguarda problematiche al di fuori della competenza precipua dei Ministeri della Difesa delle Parti.

ARTICOLO 2

Le Parti attueranno la collaborazione bilaterale attraverso la:

- attivita' militare-economica, militare-tecnica e
militare-scientifica; - preparazione di quadri; - rapporti tra le Forze Armate e la societa': - rapporti culturali.

Aspetti specifici del presente Accordo potranno essere concretizzati tramite rispettivi protocolli che ne diventeranno parte integrante.

ARTICOLO 3

Le Parti convengono di attuare la collaborazione nelle seguenti forme:

- visite ufficiali dei Ministri della Difesa ed altri dirigenti
militari; - incontri di lavoro dei Ministri della Difesa e di altri
rappresentanti delle Parti; - elaborazione congiunta di programmi e realizzazione di attivita'
addestrative tra le FF.AA. dei due Paesi; - scambi di esperienze ed attivita' nel settore dei materiali della
Difesa; - scambio di informazioni nel settore addestrativo e dei materiali; - consultazioni, scambio di esperienza, istruzione, stage e
preparazione dei quadri; - inviti reciproci ad esercitazioni, conferenze, convegni e seminari; - altre forme di intesa reciproca.

ARTICOLO 4

Le attivita' di carattere tecnico-militare nei settori addestrativo ed operativo saranno attivate e coordinate attraverso il coinvolgimento di esperti degli Stati Maggiori della Difesa per il tramite dei rispettivi Addetti Militari e per la Difesa. Qualora necessario, potranno essere previsti anche specifici colloqui bilaterali sempre a livello Stati Maggiori della Difesa (STAFF TALKS).
Le due Delegazioni includeranno un segretariato per Parte, i rispettivi Addetti Militari e, conformemente ai problemi trattati, Ufficiali e dipendenti delle FF.AA. Si riuniranno alternativamente a Sofia ed a Roma una volta l'anno, in date da stabilire congiuntamente.
Il programma annuale per la collaborazione dovra' essere elaborato dalle rispettive Delegazioni e sottoscritto dai due copresidenti, in sede di incontro bilaterale. Tutti i problemi, connessi alla realizzazione, degli obiettivi riportati nel preambolo, possono essere inclusi di comune accordo nell'ordine del giorno, nonche' altri problemi riguardanti le dottrina militari-strategiche e il futuro detta sicurezza europea.

ARTICOLO 5

Per le attivita' di carattere tecnico-amministrativo viene, invece, istituito il Comitato Misto, composto dai rappresentanti delle due Parti e incaricato di:

- valutare e promuovere in generate la cooperazione tecnica ed
industriale tra i due Paesi; - esaminare, per le attivita' di competenza, i problemi importanti e
le divergenze che potrebbero sorgere nella fase attuativa e',
proporre le soluzioni adeguate.

Se necessario, il Comitato potra' avvalersi di esperti "ad hoc" designati.
Il Comitato si riunira' alternativamente nell'uno e nell'altro Paese, in date che saranno fissate di comune accordo.
Esso svolgera', di massima le seguenti funzioni:

- individuare e definire i settori di possibile collaborazione; - facilitare le attivita', i rapporti, le forniture e/o gli acquisti
diretti tra le Industrie, tra Organi governativi e tra gli uni e le
altre; - definire l'eventuale supporto tecnico e addestrativo necessario
allo sviluppo di programmi di collaborazione; - sottoporre all'esame delle rispettive Autorita' nazionali eventuali
proposte, e raccomandazioni intese a migliorare il perseguimento
degli obiettivi del presente Accordo.

ARTICOLO 6

Le Parti si impegnano ad assicurare la tutela dell'informazione ricevuta nel corso della collaborazione in conformita' alla propria legislazione e conformemente alle misure di sicurezza prescritte dal Paese originante.
L'informazione ricevuta nel corso della collaborazione non puo' essere usata in danno agli interessi delle Parti.
La trasmissione dell'informazione a terzi e' permessa solo con il consenso scritto delle due Parti.
Il trasferimento a Paesi terzi delle informazioni, dei documenti, dei dati tecnici e dei materiali per la Difesa, classificati e non classificati, presentati in conformita' al presente Accordo, saranno oggetto di preliminare approvazione per iscritto dai Governi, enti e societa' che li hanno messi a disposizione, se non e' prevista un'altra modalita' in singoli Accordi tra le Parti.
La corrispondenza delle classifiche di segretezza adottate dalle Parti e' la seguente:

--------------------------------------------------------- REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI BULGARIA --------------------------------------------------------- SEGRETO DI PARTICOLARE IMPORTANZA RISERVATISSIMO RIGOROSAMENTE SEGRETO RISERVATO SEGRETO PER USO ESCLUSIVO D'UFFICIO PER USI DI SERVIZIO ---------------------------------------------------------

Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate sono usate esclusivamente agli scopi per i quali sono stati messi a disposizione ed in conformita' agli obiettivi del presente Accordo.

ARTICOLO 7

Le Parti si assumeranno gli oneri finanziari inerenti alle visite delle Delegazioni per l'attuazione del presente Accordo in conformita' al principio della reciprocita'.
Le spese di viaggio, dei componenti le Delegazioni saranno a carico della Parte inviante, mentre gli oneri di vitto e alloggio (quando reperibili presso strutture militari), il trasporto interno, nonche' l'assistenza medica in casi urgenti o incidenti, saranno a carico della Parte ricevente e comunque sempre nel pieno rispetto del principio della reciprocita'.
Le spese per l'istruzione dei quadri in Istituti militari di formazione, l'addestramento e le consultazioni di specialisti delle Parti e' cosi' pure le trasferte di specialisti per la concessione di assistenza tecnica verranno definite in base al presente Accordo solo attraverso Intese "ad hoc" definite anche al di fuori del principio di reciprocita'.

ARTICOLO 8

Modifiche e integrazioni del presente Accordo potranno essere attuate di comune accordo tra le Parti.

ARTICOLO 9

Il presente Accordo viene stipulato per un periodo di dieci anni, automaticamente prorogabile per i successivi cinque anni.
Ognuna delle due Parti puo' interrompere unilateralmente la sua validita' dopo la scadenza di sei mesi dalla data nella quale l'altra Parte ricevera' l'avviso scritto di tale volonta'. Le rispettive responsabilita' ed obblighi, stipulati nell'ambito del presente Accordo e le misure conformi all'art. 6, rimarranno in vigore secondo le concrete condizioni, stabilite nelle medesime intese sino al loro termine.
La presente Intesa entrera' in vigore nel momento in cui le Parti si saranno notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
Questo Accordo e' stato firmato a Roma il 11 luglio 1995 in due copie conformi, una per ciascuna delle Parti, rispettivamente in lingua bulgara, italiana ed inglese e in lingua italiana, bulgara e inglese; tutti e tre i testi ugualmente identici fra di essi. In caso di disaccordo nell'interpretazione, fara' fede il testo di lingua inglese.

IL MINISTRO DELLA DIFESA IL MINISTRO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA (firma illeggibile) (firma illeggibile)

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3028):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
Ministro ad interim degli affari esteri (Berlusconi), e dal
Ministro della difesa (Martino), il 16 luglio 2002.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 16 settembre 2002 con pareri delle
commissioni I, IV, V e X.
Esaminato dalla III commissione il 26 settembre 2002 e
3 dicembre 2002.
Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il 19
dicembre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1902):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 21 gennaio 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 4ª, 5ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 28 gennaio 2003 e 18
febbraio 2003.
Esaminato in aula ed approvato l'11 marzo 2003.
 
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