Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2003 (vai al sommario)
LEGGE 24 marzo 2003, n. 79
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998.
 
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.
 
ART. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 386.276 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 ed in euro 418.333 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DEL MAROCCO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco qui di seguito denominati le due Parti Contraenti,
Desiderosi di rafforzare i legami tradizionali e privilegiati di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la comprensione e la conoscenza dei due popoli,
Considerando il ruolo e l'importanza della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica come vettore di stabilita' e sicurezza, sia sul piano bilaterale che regionale,
Convinti della necessita' di garantire un salto di qualita' nelle relazioni italo-marocchine nei campi culturali, scientifici tecnologici, grazie alla predisposizione dei mezzi e degli strumenti necessari,
Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Il presente Accordo mira a sviluppare, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti sul territorio delle due Parti Contraenti, la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

ARTICOLO 2

Le due Parti Contraenti svilupperanno le relazioni di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra le istituzioni universitaria, di istruzione e di ricerca e favoriranno lo scambio di professori e ricercatori.

ARTICOLO 3

Ciascuna delle due Parti Contraenti favorira' sul proprio territorio, conformemente alla propria Legislazione in vigore, l'attivita' delle istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, rafforzando lo sviluppo della collaborazione gia' esistente in materia.

ARTICOLO 4

Ciascuna delle due Parti Contraenti incoraggera' la cooperazione fra gli esperti e le Amministrazioni competenti nei settori della conservazione, della salvaguardia, della valorizzazione, del ripristino, dell'utilizzo, della gestione del patrimonio archeologico ed artistico e del paesaggio culturale, mediante lo scambio di informazioni, di esperienze, di pubblicazioni e di visite di esperti.

ARTICOLO 5

Ciascuna delle due Parti Contraenti si impegna ad adottare le misure necessarie per assicurare la tutela del patrimonio culturale dell'altra Parte contro l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illeciti.

ARTICOLO 6

Ciascuna delle due Parti Contraenti contribuira' a rafforzare l'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra Parte nelle rispettive Universita' e nelle Istituzioni di istruzione superiore, specialmente mediante lo sviluppo di corsi e lettorati.

ARTICOLO 7

Le due Parti Contraenti si impegneranno ad approfondire la conoscenza dei rispettivi sistemi scolastici. Esse favoriranno lo scambio di informazioni, di esperti, di insegnanti e di allievi.

ARTICOLO 8

Ciascuna delle due Parti Contraenti mettera' a disposizione dell'altra Parte borse di studio universitarie, post-universitarie, di ricerca, di preparazione e di specializzazione.

ARTICOLO 9

Le due Parti Contraenti favoriranno lo scambio di materiale informativo sui sistemi scolastici e universitari dei due Paesi, nonche' di esperti in vista dell'eventuale avvio di trattative per la stipula di specifici Accordi sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio e accademici.

ARTICOLO 10

Le due Parti Contraenti faciliteranno la cooperazione nel campo editoriale, mediante lo scambio di informazioni, di pubblicazioni e la partecipazione a saloni, fiere del libro, la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte.

ARTICOLO 11

Le due Parti Contraenti si impegnano a porre allo studio le condizioni nelle quali ciascuna di esse potra' assicurare, su una base di reciprocita', la protezione dei diritti di autore dei cittadini dell'altro Paese, in conformita' alle rispettive disposizioni interne ed alle convenzioni multilaterali, alle quali hanno aderito le due Parti Contraenti, che mirano a proteggere tali diritti e cio', mediante lo scambio di informazioni e di visite di esperti.

ARTICOLO 12

Le due Parti Contraenti si impegnano a favorire, sul territorio dell'altra Parte, l'organizzazione di esposizioni fra le piu' rappresentative del loro patrimonio culturale ed artistico. Le due Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, mediante lo scambio di informazioni e di artisti, nonche' mediante la partecipazione a festivals e a manifestazioni artistiche di alto livello.

ARTICOLO 13

Le due Parti Contraenti Si impegnano a prestare un'attenzione particolare alla formazione nei settori dei patrimonio materiale ed immateriale, della biblioteconomia, dell'audiovisivo e dell'organizzazione e della gestione culturale degli spettacoli.

ARTICOLO 14

Le due Parti Contraenti favoriranno la cooperazione fra le loro Amministrazioni degli Archivi e delle Biblioteche mediante lo scambio di informazioni, di copie di documenti, di pubblicazioni e di esperti.

ARTICOLO 15

Le due Parti Contraenti favoriranno lo scambio di informazioni circa la vita culturale e sociale dei loro rispettivi Paesi, nonche' le visite di personalita' del mondo dell'informazione e della cultura.

ARTICOLO 16

Le due Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni, di esperienze e di gruppi di giovani. Esse favoriranno inoltre, nel settore dello sport, l'organizzazione di manifestazioni, di seminari e di conferenze con la partecipazione di universitari e di personalita' del mondo sportivo.

ARTICOLO 17

Le due Parti Contraenti favoriranno la cooperazione fra gli organismi radiotelevisivi, le agenzie di stampa ed i giornalisti dei due Paesi.

ARTICOLO 18

Le due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione tra i due Paesi nei campi scientifico, tecnologico e della protezione ambientale, con particolare riguardo ai seguenti settori:

- sanita' pubblica, medicina ed organizzazione ospedaliera, -
agronomia, - agricoltura e scienze dell'alimentazione, - gestione delle risorse naturali e dell'alimentazione, - biotecnologie, - scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione, - scienze e tecnologie del mare, - energia, - ricerca industriale ed innovazione tecnologica, - nuovi materiali e genio civile, - preservazione, sviluppo e promozione dell'architettura,
dell'urbanistica, della tutela e del restauro dei monumenti, - applicazione delle tecnologie moderne nei campi delle scienze umane
e sociali, - ogni altro settore di comune interesse.

ARTICOLO 19

In virtu' del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica potra' concretizzarsi mediante le azioni qui di seguito indicate:

a) convenzioni di cooperazione e di gemellaggio fra le Universita' ed
i Centri di ricerca dei due Paesi; b) scambio di visite di professori, ricercatori, esperti e personale
tecnico; c) scambio di documentazione e di informazioni d'attualita'
scientifica e tecnologica; d) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed ogni
altra manifestazione; e) concessione di borse di studio post-universitarie per soggiorni
scientifici e tecnologici di alto livello; f) messa in opera di centri, di laboratori e di gruppi di ricerca
congiunti; g) messa in opera e realizzazione di progetti e di programmi di
ricerca congiunti d'interesse comune; h) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica
accettata dalle due Parti Contraenti.

ARTICOLO 20

Le due Parti Contraenti sosterranno l'elaborazione di progetti di ricerca congiunti suscettibili di essere presentati per il finanziamento nell'ambito di programmi di sviluppo tecnologico dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali.

ARTICOLO 21

Nell'intento di dare applicazione alle disposizioni del presente Accordo, le due Parti istituiscono le Commissioni qui di seguito menzionate:

- Commissione Mista Culturale,
- Commissione Mista Scientifica e Tecnologica.

Queste esamineranno l'evoluzione della cooperazione culturale scientifica e tecnologica, stabiliranno dei programmi esecutivi pluriennali e sorveglieranno la loro realizzazione.
Esse si riuniranno alternativamente, a Rabat e a Roma, almeno ogni tre anni.

ARTICOLO 22

Il presente Accordo verra' ratificato secondo le procedure costituzionali di ciascuna delle due Parti Contraenti.
Esso entrera' in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e sostituira', a quel momento, l'Accordo di Cooperazione Culturale firmato a Rabat il 26 gennaio 1970. Tuttavia i programmi messi in atto nel quadro dell'Accordo del 26 gennaio 1970 saranno portati a termine.

ARTICOLO 23

Il presente Accordo avra' una durata di sei anni e sara' tacitamente rinnovabile per periodi della medesima durata. Il presente Accordo potra' essere denunciato con notifica da ciascuna delle due Parti Contraenti sei mesi prima della sua scadenza. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente e non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che le due Parti Contraenti di comune accordo decidano diversamente.
Fatto a Rabat il 28 luglio 1998, in due originali in lingua italiana, araba e francese, con testo facendo egualmente fede. In caso di controversia interpretativa, prevarra' la versione francese.

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REPUBBLICA ITALIANA REGNO DEL MAROCCO Lamberto DINI Abdellatif FILALI Ministro degli Affari Esteri Ministro di Stato
Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione

----> Vedere testo in francese da pag. 128 a pag. 132 <----

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1375):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) Ministro ad interim degli affari esteri, il 7
maggio 2002.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 16 luglio 2002 con pareri delle commissioni
I, V, VII e X.
Esaminato dalla III commissione il 25 settembre 2002 e
1° ottobre 2002.
Esaminato in aula e approvato il 10 ottobre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 3255):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 15 ottobre 2002 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 22 ottobre 2002 e 11,
19 dicembre 2002.
Presentata relazione scritta il 19 dicembre 2002 (Atto
n. 3255/A-relatore on. Craxi).
Esaminato in aula il 10 marzo 2003.
 
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