Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2003 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2003, n. 23
Testo del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, coordinato con la legge di conversione 17 aprile 2003, n. 81, recante "Disposizioni urgenti in materia di occupazione".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare sia la 1ettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno succesivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, nei casi previsti dall'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, relativamente ad imprese sottoposte a tali procedure ed aventi un numero di dipendenti superiore alle 1.000 unita', il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, nel limite massimo complessivo di 550 lavoratori, ai datori di lavoro acquirenti i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, purche' sussistano le seguenti condizioni:
a) che l'imprenditore acquirente non possegga le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) che il trasferimento dei lavoratori sia previsto in un contratto collettivo stipulato entro il 30 aprile 2003, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale consenta il recupero occupazionale di lavoratori. (( 2. Per gli interventi di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di 9,5 milioni di euro, di cui 2,5 milioni per l'anno 2003, 3,5 milioni per l'anno 2004, 3,5 milioni per l'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 27 dicembre 2002, n. 289. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 4 dell'art. 63 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274), e' il seguente:
"4. Nell'ambito delle consultazioni relative al
trasferimento d'azienda previste dall'art. 47 della legge
29 dicembre 1990, n. 428, il commissario straordinario,
l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono
convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori
alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle
condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in
materia.".
- Il testo del comma 4 dell'art. 8 della legge
23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), e' il seguente:
"4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai
sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato, i
lavoratori iscritti nella lista mobilita' e' concesso, per
ogni mensilita di retribuzione corrisposta al lavoratore,
un contributo mensile pari al cinquanta per cento della
indennita' di mobilita' che sarebbe stata corrisposta al
lavoratore. Il predetto contributo non puo' essere erogato
per un numero di mesi superiore a dodici e, per i
lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei
mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente
comma non trova applicazione per i giornalisti.".
- Il testo del comma 9 dell'art. 25 della citata legge
n. 223 del 1991, e' il seguente:
"9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di
mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi
diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.".
- Il testo del comma 4-bis dell'art. 8 della citata
legge n. 223 del 1991, e' il seguente:
"4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai
commi precedenti e' escluso con riferimento a quei
lavoratori che siano stati collocati in mobilita', nei sei
mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di
diverso settore di attivita' che, al momento del
licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero
risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o
controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria
responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento,
che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.".
- Il testo del comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione), e' il seuente:
"8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e'
autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e
di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le
somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario
possono esserlo in quello successivo.".
- Il testo della tabella D, relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003)), e' il seguente:
"Tabella D RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA
CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE.

=====================================================================
Oggetto del provvedimento | 2003 | 2004 | 2005 =====================================================================
|(migliaia| di | euro) --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE | | | SOCIALI | | | --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, | | | con modificazioni dalla legge n. 54 del | | | 1982: Disposizioni in matezia | | | previdenziale: Art. 12: Finanziamento | | | delle attivita' di formazione professiona1e| | | (Settore n. 27) (2.2.3.2 - Formazione | | | professionale - cap. 7111) | 12.746 |12.746| 12.746 --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, | | | con modificazioni, dalla legge n. 236 del | | | 1993: Interventi urgenti a sostegno | | | dell'occupazione: Art. 1, comma 7: Fondo | | | per l'occupazione. (Settore n. 27) (2.2.3.3| | | - Occupazione - cap. 7141) | 44.667 |11.467|520.999 ---------------------------------------------------------------------
| 57.413 |24.213|533.745"
 
Art. 1-bis.
1. Ai fini della collocazione in mobilita' entro il 31 dicembre 2004 ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi o modifica degli assetti societari e aziendali derivanti da un andamento involutivo del settore di appartenenza, nel limite di 7.000 unita' a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri o di Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso dell'anno 2002 e fino al 15 giugno 2003. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilita', ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilita' ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilita' in base alla presente norma si applicano, ai fini dei trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le imprese o gruppi di imprese che intedono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno 2003.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 223 del
1991, e' il seguente:
"Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita). -
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di
non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare le procedure di
mobilita' ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'art. 19, della legge 20 maggio
1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni rappresentative sul
piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
categoria puo' essere effettuata per il tramite
dell'associazione dei datori di' lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita'; del
numero, della collocazione aziendale e dei profili
professionali del personale eccedente, nonche' del
personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione
del programma di mobilita'; delle eventuali misure
programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale dell'attuazione del programma medesimo del metodo
di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da
quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla
contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata
copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di
anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di
una somma pari al trattamento massimo mensile di
integrazione salariale moltiplicato per il numero dei
lavoratori ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla
procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di
cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di collocare in mobilita' gli impiegati, gli operai e i
quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di
essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in
mobilita', con l'indicazione per ciascun soggetto del
nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del
livello di inquadramento, dell'eta', del carico di
famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita'
con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di
cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per
iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione competente, alla Commissione regionale per
l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma
2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in
mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a
quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori posti in
mobilita'.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis,
nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36.".
- Il testo dell'art. 1-septies del decreto-legge 8
aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 1998, n. 176, (Interventi urgenti in materia
occupazionale), e' il seguente:
"Art. 1-septies (Disposizioni in materia di mobilita).
- 1. Le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, si
applicano, nel limite di tremila unita', a favore delle
aziende ubicate nei territori interessati alle proroghe di
cui all'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, per i lavoratori da collocare in
mobilita' entro il 31 dicembre 2002. I lavoratori di cui al
presente comma sono collocati in pensionamento al
raggiungimento dei requisiti di accesso e di decorrenza del
trattamento pensionistico di anzianita' previsti dalla
legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27
dicembre 1997, n. 449. Gli oneri relativi alla permanenza
in mobilita', ivi compresi quelli relativi alla
contribuzione figurativa, per i periodi che eccedono la
mobilita' ordinaria, sono posti a carico delle imprese. Le
imprese che intendono avvalersi della presente disposizione
devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale entro il 30 settembre 1998.".
- Il testo dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), e' il seguente:
"Art. 11 (Eta' per il pensionamento di vecchiaia). - 1.
La tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e' sostituita dalla tabella A allegata alla
presente legge.".
- Il testo della tabella A della citata legge n. 724
del 1994, e' il seguente:
"Tabella A (articolo 11, comma 1)
ETA' RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA

=====================================================================
Periodo di riferimento | Uomini | Donne ===================================================================== Dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1995 | 61° anno | 56° anno Dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996 | 62° anno | 57° anno Dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998 | 63° anno | 58° anno Dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999 | 64° anno | 59° anno Dal 1° gennaio 2000 in poi: | 65° anno | 60° anno".

- Il testo dei commi 6, 7, lettere a) e b), e 8
dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica), e' il
seguente;
"6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di
anzianita' decorrenti dal 1 gennaio 1998, a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e
autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il
diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo
quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti
di eta' anagrafica e di anzianita' ovvero di sola
anzianita' contributiva indicati nella tabella C allegata
alla presente legge per i lavoratori dipendenti iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di
essa sostitutive e nella tabella D allegata alla presente
legge per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle
forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria;
per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si
consegue al raggiungimento di un'anzianita' contributiva
non inferiore a 35 anni e al compimento del
cinquantottesimo anno di eta'. Per il periodo dal 1 gennaio
1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requisito
anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di cui al
comma 8 sono differiti di quattro mesi. E' in ogni caso
consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del
solo requisito di anzianita' contributiva di 40 anni. Al
fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento
della Societa' Ferrovie dello Stato S.p.A. in
considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo
del sistema di trasporto ferroviario, con accordo
collettivo da stipulare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge con le
organizzazioni sindacali di categoria, e' istituito un
fondo a gestione bilaterale con le finalita' di cui
all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge e, successivamente, con cadenza annuale, si
procede ad una verifica degli effetti sul piano
occupazionale degli interventi attuati anche con
riferimento alle misure, a carico del medesimo fondo,
istituito per il perseguimento di politiche attive del
lavoro e per il sostegno al reddito per il personale
eccedentario, da individuare anche sulla base di criteri
che tengano conto della anzianita contributiva o
anagrafica; a tale personale, nei cui confronti operino le
predette miure, trovano applicazione i previgenti requisiti
di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici
non oltre quattro anni dalla medesima data di entrata in
vigore della presente legge. Sull'esito delle verifiche il
Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.
7. Le disposizioni in materia di requisiti per
l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella
B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano
applicazione nei confronti:
a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati
qualificati dai contratti collettivi come operai e per i
lavoratori ad essi equivalenti, come individuati ai sensi
del comma 10;
b) dei lavoratori dipendenti che risultino essere
stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non
meno di un anno in eta' compresa tra i 14 ed i 19 anni a
seguito di effettivo svolgimento di attivita' lavorativa;
c) dei lavoratori che siano stati collocati in
mobilita' ovvero in cassa integrazione guadagni
straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati
entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i lavoratori
dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi
dell'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997,
n. 229, per il numero di lavoratori da collocare in
mobilita' indicato nella domanda medesima, anche
considerando conformemente i numeri indicati nelle domande
presentate dalle imprese appartenenti ai medesimo gruppo, e
per i quali l'accordo collettivo di individuazione del
numero delle eccedenze intervenga entro il 31 marzo 1998,
nonche' dei lavoratori ammessi entro il 3 novembre 1997
alla prosecuzione volontaria, che in base ai predetti
requisiti di accesso alle pensioni di anzianita' di cui
alla citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattamento
pensionistico di anzianita' al termine della fruizione
della mobilita', del trattamento straordinario di
integrazione salariale ovvero, per i prosecutori volontari,
durante il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque,
alla data del 31 dicembre 1998. Per i prepensionamenti
autorizzati in base a disposizioni di legge anteriori al 3
novembre 1997 continuano a trovare applicazione le
disposizioni medesime.
8. I lavoratori, per i quali sono liquidate le pensioni
a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, che risultino in possesso dei requisiti di cui
ai commi 6 e 7, lettere a) e b), entro il primo trimestre
dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianita'
dal 1 luglio dello stesso anno, se di eta' pari o superiore
a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1 ottobre dello stesso anno, se di eta'
pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre,
possono accedere al pensionamento dal 1 gennaio dell'anno
successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1 aprile dell'anno successivo. Per l'anno
1998 i diversi termini di accesso al pensionamento di
anzianita' sono comunque differiti di tre mesi, salvo che
per i lavoratori di cui al comma 7, lettera c), nonche' per
quelli che abbiano raggiunto una anzianita' contributiva
non inferiore a 40 anni, per i quali restano confermati i
termini di cui alle previgenti disposizioni. I lavoratori
che conseguono il trattamento di pensione a carico delle
gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori
diretti e che risultino in possesso dei requisiti di cui al
comma 6 entro il primo trimestre dell'anno possono accedere
al pensionamento dal 1 ottobre del medesimo anno; entro il
secondo trimestre, dal 1 gennaio dell'anno successivo;
entro il terzo trimestre, dal 1 aprile dell'anno
successivo; entro il quarto trimestre, dal 1 luglio
dell'anno successivo. Ai dipendenti che abbiano maturato i
requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico
previsti dai commi 6 e 7 entro il 31 dicembre 1997,
l'accesso al pensionamento e' consentito a decorrere dal 1
aprile 1998. Le disposizioni di cui al presente comma ed ai
commi 6 e 7 trovano applicazione ai casi di pensionamento
anticipato di cui al comma 185 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.".
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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