Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2003 (vai al sommario)
LEGGE 17 aprile 2003, n. 82
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2015):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali (Urbani) il 18 febbraio 2003.
Assegnato alla 7a commissione (istruzione pubblica,
beni culturali), in sede referente, il 18 febbraio 2003 con
pareri delle commissioni 1a; 5a e Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 19 febbraio 2003.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede referente, il
26 febbraio 2003, il 4, 5, 6 e 12 marzo 2003.
Esaminato in aula il 13, 18 marzo 2003 e approvato il
19 marzo 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3800):
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e
istruzione), in sede referente, il 20 marzo 2003 con parere
del Comitato per la legislazione.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
25, 26 marzo 2003 e 3, 9 aprile 2003.
Esaminato in aula il 10 e 15 aprile 2003 ed approvato
il 16 aprile 2003.
Avvertenza:
Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
40 del 18 febbraio 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 23.
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 2003, N. 24

All'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 4 novembre 1999, n. 470, e' abrogato".
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e' sostituito dal seguente:
"3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati" ".
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone