Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2003 (vai al sommario)
LEGGE 17 aprile 2003, n. 83
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3688):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro delle attivita' produttive
(Marzano), il 19 febbraio 2003.
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive,
commercio e turismo), in sede referente, il 20 febbraio
2003, con pareri del Comitato per la legislazione e delle
commissioni I, V, VIII, XIV e commissione parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione il 25, 26, 27 febbraio
2003 e 5, 6, 11, 13 marzo 2003.
Esaminato in aula il 17 e 19 marzo 2003 ed approvato il
20 marzo 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2128):
Assegnato alla 10a commissione (Industria, commercio,
turismo), in sede referente, il 20 marzo 2003, con pareri
delle commissioni 1a Affari Costituzionali (presupposti di
costituzionalita); 1a, 5a, 13a, giunta per gli affari delle
Comunita' europee; commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione per i presupposti di
costituzionalita' il 25 marzo 2003.
Esaminato dalla 10a commissione il 26 marzo 2003, 1o, 2
aprile 2003.
Esaminato in aula il 3 aprile 2003 e approvato l'8
aprile 2003.
Avvertenza:
Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
41 del 19 febbraio 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 26.
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 2003, N. 25

All'articolo 2: al comma 2, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni,"; il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicita' del sistema energetico nazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, possono essere individuati ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico". All'articolo 3: al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali casi e' prorogato di novanta giorni anche il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002"; dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Nelle more della realizzazione dei progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, il Ministro delle attivita' produttive, in relazione alla necessita' di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, puo' disporre l'utilizzazione di potenza elettrica per un ammontare non superiore a 4.000 MW netti, derivante dall'esercizio di impianti termoelettrici, per i quali non risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990. 2-ter. L'utilizzazione degli impianti termoelettrici prevista dal comma 2-bis avviene sulla base di piani transitori approvati con decreti del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale. I decreti di cui al presente comma sono volti ad assicurare l'ottimale gestione degli impianti termoelettrici interessati e a ridurre le quantita' di inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60. I medesimi decreti indicano in particolare le previsioni temporali di utilizzo degli impianti situati in aree di particolare pregio ambientale o sottoposte ad alto rischio ambientale. 2-quater. Fatti salvi i termini piu' restrittivi gia' definiti in sede di autorizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono attuati, secondo i progetti predisposti dai produttori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli interventi di adeguamento degli impianti di cui al comma 2-bis ai limiti di emissione in atmosfera previsti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. Le amministrazioni competenti provvedono alla conclusione degli eventuali procedimenti amministrativi ancora in corso relativi alla valutazione dei predetti progetti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Ai fini della valutazione delle priorita' di cui al comma 1, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere al Ministero delle attivita' produttive analisi previsionali relative ai dati su domanda e offerta, flussi di energia elettrica e assetto della rete elettrica, nonche' sulla evoluzione della potenza installata prevista"; al comma 4, le parole: "su proposta del comitato paritetico" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il comitato paritetico"; al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di versamento del contributo di cui al precedente periodo, nonche', per le attivita' di verifica che non si concludono in un solo esercizio finanziario, le modalita' di versamento in quote annue, in funzione della durata delle attivita' medesime"; dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le parole: "della procedura di VIA" sono sostituite dalle seguenti: "del procedimento unico di cui al comma 2"". Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici".
 
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