Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2003 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 21 marzo 2003
Approvazione dei modelli di dichiarazione "Unico 2003 - PF, quadro IQ", "Unico 2003 - SP, quadro IQ", "Unico 2003 - SC, quadro IQ", "Unico 2003 - ENC, quadro IQ", "Unico 2003 - AP, quadro IQ", con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno 2002.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:
1. Approvazione dei modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
1.1. Sono approvati i seguenti modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per l'anno 2002, con le relative istruzioni:
"Unico 2003 - PF, quadro IQ", riservato alle persone fisiche;
"Unico 2003 - SP, quadro IQ", riservato alle societa' di persone ed equiparate;
"Unico 2003 - SC, quadro IQ", riservato alle societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati;
"Unico 2003 - ENC, quadro IQ", riservato agli enti non commerciali ed equiparati;
"Unico 2003 - AP, quadro IQ", riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.
1.2. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai modelli di cui al punto 1.1 contestualmente alla predetta dichiarazione, barrando anche la casella "IRAP" nella sezione "Tipo di dichiarazione" posta nel frontespizio del modello.
1.3. I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai modelli di cui al punto 1.1 unendoli al frontespizio del modello della dichiarazione di riferimento. Nel frontespizio, che deve essere interamente compilato e firmato, deve, in particolare, essere barrata la casella "IRAP" nella sezione "Tipo di dichiarazione".
2. Modalita' di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati della dichiarazione.
2.1. Nei modelli di cui al punto 1, gli importi devono essere indicati in unita' di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
2.3. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.
3. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
3.1. I modelli di dichiarazione di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti Internet www.agenziaentrate.it e www.finanze.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1 al presente provvedimento.
3.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nell'Allegato 1 al presente provvedimento e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
3.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1 al presente provvedimento. A tal fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.
3.4. Per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di cui all'Allegato B al provvedimento 14 gennaio 2003, di approvazione del modello IVA/2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2003. Ai fini della stampa della medesima busta devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell'Allegato A al predetto provvedimento di approvazione del modello IVA/2003.
Motivazioni:
Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e la relativa dichiarazione dei soggetti passivi, nonche' all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente le modalita' e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approva i modelli di dichiarazione "Unico 2003 - PF, quadro IQ", "Unico 2003 - SP, quadro IQ", "Unico 2003 - SC, quadro IQ", "Unico 2003 - ENC, quadro IQ", "Unico 2003 - AP, quadro IQ", con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno 2002.
In particolare, i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi all'IRAP contestualmente alla medesima dichiarazione. I soggetti che, invece, non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, devono presentare i quadri relativi all'IRAP unendoli al frontespizio del medesimo modello di dichiarazione. In ogni caso occorre barrare la casella "IRAP" nella sezione "Tipo di dichiarazione" inserita nel frontespizio dei modelli.
Il presente provvedimento si rende, quindi, necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione ai fini dell'IRAP allo scopo di adeguarla alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione.
I quadri per la dichiarazione ai fini dell'IRAP possono essere compilati esclusivamente in euro, con arrotondamento all'unita' di euro per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilita' dei suddetti quadri, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione finanziaria, nonche' viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento:
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni: tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;
decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001: individuazione di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, tra i quali le amministrazioni dello Stato;
legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168: disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409: disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;
legge 18 ottobre 2001, n. 383: primi interventi per il rilancio dell'economia; provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2002: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2002 concernenti l'anno 2001, con le relative istruzioni e busta, da presentare nell'anno 2002 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonche' del modello IVA 74-bis con le relative istruzioni;
provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002: approvazione dei modelli 770/2002, con le relative istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta nonche' degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative; legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112: disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265: disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo; decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27: disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita';
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2003
Il direttore: Ferrara
 
ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli
I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 ed aventi le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
E' consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.
E' altresi' consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello nel tempo.
I modelli devono avere conformita' di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.
Caratteristiche della carta dei modelli
La carta deve essere di colore bianco con opacita' compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr/mq.
Caratteristiche grafiche dei modelli
I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).
Colori
Per la stampa tipografica dei modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento e delle relative istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).
E' altresi' consentita, per la riproduzione dei modelli, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altre stampanti consentite, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.
 
Unico 2003 - PF

----> Vedere modello da pag. 11 a pag 30 del S.O. <----
 
Unico 2003 - SP

----> Vedere modello da pag. 31 a pag 50 del S.O. <----
 
Unico 2003 - SC

----> Vedere modello da pag. 51 a pag 76 del S.O. <----
 
Unico 2003 - ENC

----> Vedere modello da pag. 77 a pag 98 del S.O. <----
 
Unico 2003 - AP

----> Vedere modello da pag. 99 a pag 118 del S.O. <----
 
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