Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 10 aprile 2003
Fissazione dei livelli di scorte obbligatorie di prodotti petroliferi da mantenere nel Paese, ai sensi del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;
Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia;
Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, con il quale e' data attuazione alla direttiva 98/93/CE sopra citata;
Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 3 del decreto legislativo sopra citato, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, in detto decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;
Visto il decreto ministeriale n. 16995 del 19 settembre 2002 con il quale si e' data attuazione al disposto dell'art. 4, comma 3 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;
Ravvisata la necessita' di procedere al calcolo delle scorte obbligatorie per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtu' della normativa in premessa;
Decreta:
Art. 1.
1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, da costituire e mantenere stoccate per il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2004 ammontano a complessive tonnellate 14.835.562 di cui tonnellate 14.293.465 derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni effettuate nel Paese nel corso dell'anno 2002 e tonnellate 542.097 da detenere come quota aggiuntiva necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'AIE come disposto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato.
2. La quota da attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni e/o lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2002, detraibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare della scorta e' pari a complessive tonnellate 752.216 cosi' suddivise:
cat. I: t. 239.260;
cat. II: t. 349.867;
cat. III: t. 163.089.
3. A seguito della detrazione di cui al comma precedente, il quantitativo da ripartire tra tutti i soggetti che nel corso dell'anno 2002 abbiano immesso al consumo prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a complessive tonnellate 13.541.249 cosi' suddivise:
cat. I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina per aerei, carburanti per motori di aviazione del tipo benzina): tonnellate 3.378.688;
cat. II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante per motori a reazione del tipo cherosene): tonnellate 6.357.090;
cat. III (oli combustibili): tonnellate 3.805.471.
4. Ai quantitativi di scorta di cui ai commi 2 e 3 sono aggiunte le quote incrementali da calcolarsi secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. Tali quote, da ripartirsi tra i soggetti tenuti all'obbligo sulla base delle percentuali di cui al successivo art. 2, sono le seguenti:
cat. I: t. 137.215;
cat. II: t. 254.369;
cat. III: t. 150.512.
 
Art. 2.
1. La puntuale ripartizione di detti quantitativi tra i soggetti tenuti all'obbligo e' stata effettuata sulla base dei seguenti coefficienti cosi' definiti:
per la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni, dal rapporto tra l'ammontare della scorta Paese, al netto delle detrazioni delle quote attribuite alle sole raffinerie come specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2002:
cat. I: 21,024424%;
cat. II: 21,781640%;
cat. III: 22,511042%;
per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ex art. 3 e art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dal rapporto tra il 50% del quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'AIE in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2002:
cat. I: 3,792619%;
cat. II: 3,792619%;
cat. III: 3,792619%.
2. Con specifica lettera ministeriale, la ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 sara' comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.
 
Art. 3.
1. E' consentito sostituire con prodotti finiti e/o con oli greggi e/o semilavorati le scorte di cui agli articoli precedenti secondo le modalita' previste dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 16995 del 19 settembre 2002.
2. La scorta derivante da immissioni al consumo e da esportazioni potra' essere sostituita con oli greggi e/o semilavorati a condizione che ciascuna tonnellata di prodotto finito sia sostituita da tonnellate 1,299 di materia prima.
3. La scorta costituente la quota destinata a raggiungere il livello fissato dall'AIE potra' essere sostituita con oli greggi e/o semilavorati a condizione che ogni tonnellata sia sostituita con tonnellate 1,2 di materia prima; essa potra' altresi' essere sostituita con pari quantita' di prodotti appartenenti alle altre categorie e con prodotti petroliferi non appartenenti alle tre categorie principali a condizione che il quantitativo da sostituire sia prima convertito in oli greggi moltiplicandolo per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso per il coefficiente di 1,065.
 
Art. 4.
1. Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere costituite a partire dalle ore 0.00 del giorno 1 luglio 2003. Entro tale data i singoli operatori dovranno confermare la costituzione delle scorte e rendere nota la dislocazione di esse. Qualora tale dislocazione non venga comunicata, si assumera' che la scorta permanga presso l'impianto nel quale e' insorta.
2. Ogni successivo diverso riposizionamento delle scorte potra' essere disposto soltanto previa comunicazione al Ministero delle attivita' produttive secondo le modalita' operative contenute nella circolare ministeriale n. 271 del 19 novembre 2002.
3. Le scorte di cui al precedente art. 1 rimangono valide sino alla entrata in vigore degli obblighi per l'anno successivo.
 
Art. 5.
Contro il presente atto e' possibile proporre ricorso al TAR o proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data in cui se ne sia avuta piena ed integrale conoscenza.
 
Art. 6.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2003
Il Ministro: Marzano
 
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