Gazzetta n. 93 del 22 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI LISSONE
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Lissone (provincia di Milano) ha adottato il 5 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis);
1) di stabilire con decorrenza dal 1 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle medesime misure stabilite per l'anno 2002, e piu' precisamente:
a) aliquota ordinaria per i fabbricati (esclusi quelli di cui al punto seguente), aree fabbricabili, terreni agricoli: 6 per mille;
b) aliquota agevolata per abitazione principale, comprese le pertinenze destinata ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale: 5,50 per mille;
2) di determinare la detrazione per abitazione principale, da applicarsi all'imposta in oggetto, nella misura annua di Euro 104,00;
Ritenuto ancora opportuno stabilire, in alternativa alla detrazione di cui al punto precedente, una maggiore detrazione pari ad Euro 166,00 a condizione che il contribuente possieda contemporaneamente uno dei requisiti di cui alla lettera a) nonche' tutti i requisiti di cui alla lettera b):
a) requisiti soggettivi:
1) titolare di pensione che abbia compiuto il sessantesimo anni di eta' alla data del 1 gennaio 2003;
2) persona in condizione non professionale che abbia compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 1 gennaio 2003;
3) portatore di handicap in misura superiore ai due terzi;
b) requisiti oggettivi:
1) reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF con esclusione di quello della casa di abitazione e relative pertinenze, relativamente a tutti i soggetti facenti parte del nucleo familiare, fino a Euro 15.000,00 aumentato di ulteriori Euro 2.065,00 per ogni familiare a carico;
2) possesso di non piu' di due unita' immobiliari, di cui una adibita ad abitazione principale classificata o classificabile in una delle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5, l'altra classificata o classificabile in una delle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 e tutta la categoria C) (nel conteggio delle unita' possedute non si tiene conto delle pertinenze dell'abitazione principale);
La medesima agevolazione viene riconosciuta ai titolari di assistenza sociale a livello comunale che non rientrino nelle condizioni di cui sopra.
La concessione dell'agevolazione e' subordinata alla presentazione di apposita domanda presso l'Unita' tributi, entro il 31 luglio, la stessa dovra' essere corredata della certificazione dei redditi conseguiti nell'anno precedente;
Il termine per la presentazione della domanda e' fissato al 20 dicembre per coloro che sono divenuti nuovi soggetti passivi d'imposta ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992, dopo la scadenza di cui al punto precedente.
Ritenuto opportuno richiamare l'appostito regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., precisando che la dichiarazione attestante l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5, lettera d), del predetto regolamento, relativa all'abitazione concessa in uso gratuito, deve essere presentata entro il 20 dicembre;
(Omissis).
 
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