Gazzetta n. 93 del 22 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Bartolomeo al Mare (provincia di Imperia) ha adottato l'11 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis);
1) di stabilire le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con effetto a partire dal 1 gennaio 2003:
a) aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. Sono equiparate all'abitazione principale due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi famigliari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime; in tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione o con altro idoneo mezzo di prova. Sono altresi' equiparate alle abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado (se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza): 4,5 per mille;
b) aliquota ordinaria da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto a): 7 per mille;
c) aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;
d) aliquota agevolata per:
le cantine, i box, i posti macchina scoperti e coperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto, purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con il fabbricato inerente e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;
terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti e purche' sussistano le seguenti condizioni: 1) il soggetto passivo deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appostiti elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge n. 9/1963 con obbligo di assicurazioni per invalidita', vecchiaia e malattia; 2) la quantita' e la qualita' di lavoro effettivamente dedicate all'attivita' agricola da parte del soggetto passivo e del proprio nucleo famigliare deve comportare un reddito superiore al 70% del reddito totale lordo prodotto nell'anno precedente ai fini delle imposte dirette: 4,5 per mille;
immobili destinati ad ospitare le seguenti attivita' regolarmente autorizzate: artigianale, commerciale, pubblici esercizi, cinema, sale giochi, associazioni senza scopo di lucro, impianti sportivi, strutture ricettive (alberghi, campeggi parchi per vacanze, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere): 4,5 per mille;
e) gli immobili diversi dalle abitazioni ed utilizzati a scopo unicamente commerciale: 4,5 per mille;
f) aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille;
g) aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille;
2) di adottare i criteri per la determinazione della base imponibile previsti dall'art. 5 decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 5 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e dal vigente regolamento comunale;
3) di applicare la riduzione del 50% dell'imposta I.C.I., per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque non utilizzabile l'immobile, e allegando in ogni caso un certificato di inagibilita' o inabitabilita'. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
4) di confermare nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione spetta altresi' per gli immobili concessi in uso a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado (se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza).
(Omissis).
 
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