Gazzetta n. 93 del 22 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 aprile 2003
Modifica del contenuto di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette e indicazione del tenore di monossido di carbonio.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1 gennaio 2002;
Vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee che prevede il recepimento della predetta direttiva mediante decreto legislativo;
Atteso che il termine previsto dalla citata direttiva per gli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa e' scaduto il 30 settembre 2002;
Considerato che il citato decreto legislativo e' ancora in corso di perfezionamento;
Viste le istanze presentate dalla societa' ETI S.p.a. intese a modificare il contenuto dichiarato di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette, nonche' ad uniformarsi autonomamente al disposto della precitata direttiva, nelle more dell'emanazione del suddetto decreto legislativo;
Ritenuto che occorre provvedere in linea con le citate istanze;
Decreta:
Art. 1.
Il contenuto di condensato e di nicotina delle sottoindicate marche di sigarette e' cosi' modificato a partire dalla data del 1 aprile 2003:

=====================================================================
| Mg/sigaretta |
| condensato/ nicotina | Mg/sigaretta
Marca | da |condensato/ nicotina a ===================================================================== Cod. 62 MS Red Box | 11 1 | 10 1 --------------------------------------------------------------------- Cod. 251 Nazionale Box| 12 0,95 | 10 1 --------------------------------------------------------------------- Cod. 666 Super filtro | 12 1 | 10 1
 
Art. 2.
Per le seguenti marche di sigarette il contenuto di monossido di carbonio e' fissato nella misura a fianco specificata:

=====================================================================
Marca | Mg/sigaretta ===================================================================== Cod. 422 Club | 9 Cod. 62 MS Red Box | 9 Cod. 251 Nazionale Box | 10 Cod. 666 Super con filtro | 10
 
Art. 3.
Le scorte delle suindicate sigarette, gia' fabbricate alla data del presente decreto, saranno vendute fino ad esaurimento delle stesse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 2003
Il direttore generale: Tino
 
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