Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2003 (vai al sommario)
LEGGE 15 aprile 2003, n. 86
Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera agonistica hanno onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, puo' essere attribuito un assegno straordinario vitalizio, intitolato "Giulio Onesti", qualora sia comprovato che versino in condizioni di grave disagio economico.
2. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio e' commisurato alle esigenze dell'interessato e non puo', in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui. Tale assegno e' rivalutabile annualmente, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sulla base della variazione, rilevata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.
3. La concessione puo' essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici o qualora vengano meno le condizioni di grave disagio economico.
4. L'assegno straordinario vitalizio non e' computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, ne' ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, ne' in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.



 
Art. 2.
1. L'assegno straordinario vitalizio di cui all'articolo 1 e' assegnato, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previa comunicazione al Parlamento, ad un numero massimo di cinque sportivi, per ciascun anno, individuati da una commissione, istituita, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. La commissione di cui al comma 1, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, e' cosi' composta:
a) il presidente;
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
c) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) un rappresentante designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;
e) un rappresentante designato dalla Commissione nazionale atleti.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinato il funzionamento della commissione.



Nota all'art. 2, comma 3:
- Il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".



 
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa massima di 75.000 euro per l'anno 2003, 151.950 euro per l'anno 2004 e 822.700 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2850):
Presentato dal Ministro per i beni e attivita'
culturali il 12 giugno 2002.
Assegnato alla VII commissione (Cultura) in sede
referente, il 26 giugno 2002 con pareri delle commissioni
I; II; V; VI; XI e XII.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente,
l'11, 16 luglio; 18 settembre 2002 e 22 gennaio 2003.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, il 18 febbraio 2003.
Esaminato dalla commissione, in sede legislativa il
19 febbraio 2003 e approvato il 18 marzo 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2120):
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica,
beni culturali) in sede deliberante il 25 marzo 2003 con
pareri delle commissioni 1ª; 2ª; 5ª ; 6ª; 11ª.
Esaminato dalla 7ª commissione il 2, 8 aprile 2003 e
approvato il 9 aprile 2003.
 
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