Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2003 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 10 aprile 2003
Modifiche ai provvedimenti ISVAP n. 1059 G. del 4 dicembre 1998 e n. 1207 G. del 6 luglio 1999. (Provvedimento n. 2184).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettere a) e b), che attribuisce all'ISVAP il potere di emanare provvedimenti per le integrazioni, gli aggiornamenti e le istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato dal decreto stesso, per le informazioni piu' dettagliate nonche' per la documentazione necessaria alle proprie funzioni istituzionali;
Ritenuta la necessita' di razionalizzare i flussi informativi e la relativa documentazione in materia di bilanci e relazioni semestrali;
Dispone:
Art. 1.
1. Al provvedimento ISVAP del 4 dicembre 1998, n. 1059 G. sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
l'art. 9, e' sostituito dal seguente:
"1. Le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione trasmettono all'ISVAP il bilancio e l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 82 del decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 173, in due copie. Le medesime imprese trasmettono altresi la modulistica di vigilanza di cui all'art. 1 del presente provvedimento in tre copie. Un esemplare dei documenti da trasmettere all'ISVAP deve essere sottoscritto in originale e recare la prova dell'avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 12 del suddetto decreto legislativo n. 173/1997".
 
Art. 2.
1. Al provvedimento ISVAP del 6 luglio 1999, n. 1207 G. sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
l'art. 13, punto 4, e' sostituito dal seguente:
"4. Le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione trasmettono all'ISVAP la relazione semestrale e la relazione semestrale consolidata in due copie. Un esemplare delle relazioni da trasmettere all'ISVAP e' sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa. Un esemplare dei documenti di cui agli articoli 8 e 9 da trasmettere all'ISVAP e' sottoscritto in originale rispettivamente dal rappresentante della societa' di revisione e dai componenti del collegio sindacale".
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal bilancio 2002 e dal primo semestre dell'esercizio 2003 per le relazioni semestrali.
 
Art. 3.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2003
Il presidente: Giannini
 
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