Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 3 aprile 2003
Diniego dell'abilitazione all'istituto "Istituto Gestalt Trieste" ad istituire e ad attivare nella sede di Trieste corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la programmazione, il coordinamento e
gli affari economici
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Visto il decreto in data 11 ottobre 2002, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Vista l'istanza con la quale l'istituto "Istituto Gestalt Trieste" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia in Trieste, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a dodici unita' e, per l'intero anno di corso, a quarantotto unita';
Visto in particolare l'art. 3, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento si adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7 che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;
Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 21 marzo 2003, a conclusione della attivita' istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che il modello proposto dalla scuola in oggetto, nonostante l'apparente ricchezza di riferimenti culturali, manca di una chiara impostazione delle evidenze empiriche e delle linee metodologiche e culturali. Inoltre non si evince un'adeguata e sufficiente organizzazione interna portante della scuola;
Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
Decreta:
Art. 1.
L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto "Istituto Gestalt Trieste" con sede in Trieste per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2003
Il capo del Dipartimento: D'Addona
 
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