Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 27 febbraio 2003 |
Richiami alle armi per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2003. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, riguardante la leva e il reclutamento obbligatorio; Considerata la necessita' di provvedere all'aggiornamento e all'addestramento del personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno 2003 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento: per l'Esercito, 80 ufficiali per periodi di 5 giorni, 10 ufficiali, 2 sottufficiali e 7 militari di truppa per periodi di 50 giorni, pari a circa 3 ufficiali, 1 sottufficiale e 1 militare di truppa in ragione d'anno; per la Marina militare, 48 ufficiali e 19 sottufficiali per periodi di 30 giorni, pari a circa 4 ufficiali e 2 sottufficiali in ragione d'anno; per l'Aeronautica militare, 24 ufficiali e 24 sottufficiali per periodi di 30 giorni, pari a circa 2 ufficiali e 2 sottufficiali in ragione d'anno. |
| Art. 2. 1. Con successivo decreto saranno previsti per ogni arma, corpo, categoria, specialita' e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonche' i tempi, i modi e la durata del richiamo. |
| Art. 3. 1. I militari da richiamare, ai sensi del presente decreto riceveranno apposita, tempestiva comunicazione. Roma, 27 febbraio 2003 Il Ministro: Martino |
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