Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
COMUNICATO |
Comunicato concernente la lista dei materiali specifici a rischio encefalopatie spongiformi trasmissibili che non possono entrare nella produzione e composizione dei cosmetici. |
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Conformemente a quanto previsto nell'art. 3 del decreto ministeriale 7 marzo 2003, recante l'attuazione della direttiva della Commissione delle Comunita' europee 2003/1/CE, che aggiorna gli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, si riporta, in allegato A, la lista attuale dei materiali specifici a rischio, di cui all'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione del 21 agosto 2002, che nel rispetto del sopra riferito decreto ministeriale, non possono entrare nella produzione e nella composizione dei prodotti cosmetici. Successive variazioni saranno rese note con le medesime modalita'. |
| Allegato A ESTRATTO DELL'ALLEGATO XI DEL REGOLAMENTO CE N. 999/2001 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO, DA ULTIMO MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (CE) N.1494/2002 DELLA COMMISSIONE DEL 21 AGOSTO 2002 Omissis; a) I seguenti tessuti vengono definiti materiale specifico a rischio: i) il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille, la colonna vertebrale escluse le vertebre della coda e le apofisi trasverse delle vertebre lombari e toraciche e delle ali del sacro, ma includendo i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di eta' superiore a dodici mesi, nonche' gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque eta'; ii) cranio, compresi encefalo e occhi, tonsille e midollo spinale di ovini e caprini di eta' superiore a dodici mesi o ai quali e' spuntato un dente incisivo permanente nonche' milza di ovini e caprini di tutte le eta'. b) Oltre al materiale specifico a rischio elencato al punto 1, lettera a), i tessuti menzionati in appresso devono essere definiti materiale specifico a rischio nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonche' in Portogallo, eccettuata la regione autonoma delle Azzorre: i) intera testa, lingua esclusa, compresi encefalo, occhi, gangli trigeminali e tonsille; timo; milza e midollo spinale di bovini di eta' superiore a sei mesi nonche' intestini dal duodeno al retto di bovini di tutte le eta'; ii) colonna vertebrale, inclusi i gangli spinali di bovini di eta' superiore a trenta mesi.". (Omissis). |
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