Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL TERRITORIO |
PROVVEDIMENTO 18 aprile 2003 |
Progressiva estensione, in regime di obbligatorieta', del modello unico informatico a tutti i distretti notarili relativamente agli atti di compravendita di immobili. |
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IL DIRETTORE dell'Agenzia del territorio e IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate di concerto con IL DIRETTORE GENERALE della Giustizia civile del Ministero della giustizia Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto tra l'altro gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernenti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari; Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di dati particolari da parte di soggetti pubblici; Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, e successive modifiche, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari; Visto il decreto 10 marzo 1995 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante l'approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione, nonche' le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica; Visto il decreto direttoriale 13 dicembre 2000 che approva il modello unico informatico, le modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati e per il pagamento telematico dei tributi dovuti in relazione all'esecuzione degli adempimenti in materia di atti immobiliari; Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante le nuove modalita' di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62 e 63, 64 e 65 del decreto legislativo n. 300/1999, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di statuto di diritti del contribuente; Visto il decreto direttoriale 12 dicembre 2001 emanato congiuntamente dall'Agenzia delle entrate, dal-l'Agenzia del territorio e dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia con cui e' stato attivato, relativamente agli atti di compravendita di immobili, il servizio telematico in regime di obbligatorieta' dal 1° maggio 2002, per i notai che operano nei distretti notarili di Avellino e Sant'Angelo de' Lombardi, Bergamo, Perugia, Viterbo e Rieti e in regime di facoltativita' per i notai che operano sull'intero territorio nazionale, sempre che siano stati attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti per i relativi distretti; Visto il decreto direttoriale 1° agosto 2002 emanato congiuntamente dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia del territorio e dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia con cui e' stato esteso, relativamente agli atti di compravendita di immobili, il servizio telematico in regime di obbligatorieta' dal 1° ottobre 2002 per i notai che operano nei distretti notarili di Bologna, Forli', Ravenna, Rimini, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Terni e dal 15 novembre 2002 per i notai che operano nei distretti notarili di Benevento, Caserta, Campobasso, Isernia, Brescia, Cremona, Mantova, Sondrio, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nonche' in regime di facoltativita' ad altre tipologie di atti per i notai che operano sull'intero territorio nazionale; Visto il decreto direttoriale 11 novembre 2002 emanato congiuntamente dall'Agenzia delle entrate, dal-l'Agenzia del territorio e dalla Direzione generale della giustizia civile del Ministero della giustizia con cui e' stato prorogato a data da definirsi con successivo decreto direttoriale l'obbligo della procedura telematica per gli atti di compravendita di immobili per i notai che operano nel distretto notarile riunito di Campobasso, Isernia e Larino, a causa degli eventi sismici; Considerato che occorre fissare la progressiva attivazione del servizio telematico relativo agli atti immobiliari, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di atti, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; Considerato che dal 12 settembre 2002 il Consiglio nazionale del notariato e' diventato autorita' di certificazione dei notai italiani ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e che, come tale, risulta regolarmente iscritto nell'elenco dei certificatori dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (A.I.P.A.); Ravvisata la necessita' di estendere ai notai degli altri distretti notarili l'utilizzo del servizio telematico, relativamente agli atti di compravendita di immobili, in regime di obbligatorieta'; Decretano: Art. 1. 1. A partire dalla data del 1° maggio 2003 i notai che operano nei distretti notarili di Genova e Chiavari; Imperia e Sanremo; La Spezia; Savona; Ferrara; Cagliari, Lanusei e Oristano; Sassari, Nuoro e Tempio Pausania; Belluno; Padova; Rovigo; Treviso; Venezia; Verona; Vicenza e Bassano del Grappa; devono utilizzare le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data. 2. A partire dalla data del 15 giugno 2003 i notai che operano nei distretti notarili di Alessandria, Acqui Terme e Tortona; Asti; Biella; Cuneo, Alba, Mondovi' e Saluzzo; Ivrea; Novara, Vercelli e Casale Monferrato; Torino e Pinerolo; Verbania; Aosta; Ancona; Ascoli Piceno e Fermo; Macerata e Camerino; Pesaro e Urbino; Chieti, Lanciano e Vasto; L'Aquila, Sulmona e Avezzano; Teramo e Pescara; devono utilizzare le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data. 3. A partire dalla data del 1° ottobre 2003 i notai che operano nei distretti notarili di Matera; Potenza, Lagonegro e Melfi; Bari; Brindisi; Foggia e Lucera; Lecce; Taranto; Trani; Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia; Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari; Palmi; Reggio Calabria e Locri; Agrigento e Sciacca; Caltagirone; Caltanissetta e Gela; Catania; Enna e Nicosia; Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta; Palermo; Ragusa e Modica; Siracusa; Termini Imerese; Trapani e Marsala; devono utilizzare le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data. 4. A partire dalla data del 1° novembre 2003 i notai che operano nei distretti notarili di Como e Lecco; Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese; Pavia, Vigevano e Voghera; Ariano Irpino; Napoli, Torre Annunziata e Nola; Salerno, Nocera Inf., Vallo di Lucania e Sala Consilina; devono utilizzare le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data. 5. A partire dalla data del 1° dicembre 2003 i notai che operano nei distretti notarili di Gorizia; Pordenone; Trieste; Udine e Tolmezzo; Bolzano; Trento e Rovereto; Cassino; Frosinone; Latina; Roma, Velletri e Civitavecchia; Campobasso, Isernia e Larino; devono utilizzare le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data. 6. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano per gli atti relativi ad immobili ubicati nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499. |
| Art. 2. 1. A partire dalla data del 1° maggio 2003, i notai possono utilizzare, applicata al modello unico informatico, la firma digitale rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato in qualita' di autorita' di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per il calcolo del codice di autenticazione di cui all'art. 7, comma 1, del decreto direttoriale 13 dicembre 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 2003 Il direttore dell'Agenzia del territorio Picardi Il direttore dell'Agenzia delle entrate Ferrara Il direttore generale della Giustizia civile del Ministero della giustizia Mele |
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