Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 24 aprile 2003, n. 88 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 aprile 2003
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3709): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro per i beni e attivita' culturali (Urbani) il 24 febbraio 2003. Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 febbraio 2003 con pareri delle commissioni I e VII. Esaminato dalla commissione II, in sede referente, il 5, 6, 13, 19, 20 marzo 2003. Esaminato in aula il 24, 26 marzo 2003 e approvato il 27 marzo 2003. Senato della Repubblica (atto n. 2145): Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 31 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1a, 5a, 7a e 8a. Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 1 aprile 2003. Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, il 1o e 8 aprile 2003. Esaminato in aula il 10 aprile 2003 ed approvato il 15 aprile 2003. Avvertenza: Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2003. A norma dell'art. 15, comma 5, delle legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 84. |
| Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 2003, N. 28
All'articolo 1, e' premesso il seguente: "Art. 01. - 1. Dopo l'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' inserito il seguente: "Art. 6-ter. - (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da 150 euro a 500 euro"". All'articolo 1: al comma 1, alinea, le parole: ", 1-ter e 1-quater" sono sostituite dalle seguenti: "e 1-ter"; al comma 1, capoverso 1-ter, le parole: "dai quali emerge con evidenza" sono sostituite dalle seguenti: "oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente". Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: "Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2005. Art. 1-ter. - 1. Dopo l'articolo 7 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis. - (Differimento o divieto di manifestazioni sportive). - 1. Per urgenti e gravi necessita' pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, puo' disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni". Art. 1-quater. - 1. I titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unita' in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati. 2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed e' subordinato alla verifica elettronica della regolarita' del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature. 3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze. 4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle societa' utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi. 6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1º agosto 2004. Art. 1-quinquies. - 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro. 2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro. 3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, commi 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro. 4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1-quater sono altresi' revocate le concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi, che comunque non possono essere utilizzati per ospitare incontri di calcio organizzati dalla Federazione italiana gioco calcio. 5. Qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso ovvero sia consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto o il settore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro. 6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree di impianti sportivi di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater non accessibili al pubblico e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro. 7. Chiunque accede indebitamente all'interno di un impianto sportivo di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater privo del titolo di accesso e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro. 8. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 3, che si applicano a decorrere dal 1º agosto 2004". |
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