Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 7 febbraio 2003, n. 90 |
Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la ripartizione di una somma non superiore all'1,5 percento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto del piano della sicurezza della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori; Visto in particolare l'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni il quale prevede che l'Amministrazione della difesa in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici in luogo di un unico responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione; Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, concernente il regolamento per i lavori del genio militare; Vista la legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni recante approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante l'attuazione della direttiva 92/57 CE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il verbale dell'accordo raggiunto il 24 ottobre 2001 in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione del predetto fondo; Considerato che il Consiglio centrale della rappresentanza militare non ha espresso il proprio parere nel termine previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2002; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota protocollo n. 8/59907/D.VIII6 dell'11 dicembre 2002); A d o t t a
il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per: a) responsabile del procedimento o responsabili dei procedimenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ufficiali del genio nominati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il responsabile del procedimento della fase di affidamento puo' essere un ufficiale, un dirigente o un funzionario civile appartenente alla carriera direttiva amministrativa. I responsabili del procedimento per la fase di progettazione e di esecuzione sono anche, nell'ambito delle rispettive fasi, responsabili dei lavori ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; b) coordinatori per la sicurezza i soggetti nominati dal responsabile del procedimento ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; c) progettisti i soggetti nominati dal responsabile del procedimento, appartenenti ai ruoli tecnici ed in possesso del titolo di studio adeguato alla tipologia dell'intervento da progettare ed all'incarico singolarmente assegnato; d) direttore dei lavori e assistenti, i soggetti designati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dell'articolo 1 e dell'articolo 56 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, regolamento per i lavori del genio militare, e successive modificazioni; e) collaudatori i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dell'articolo 81 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, regolamento per i lavori del genio militare, e successive modificazioni, nonche' dell'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 812.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei criteri del Presidente della Republica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si trascrive il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41: "1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.". Note alle premesse: - Il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' richiamato nella nota al titolo. - Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109: "2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento puo' coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facolta' puo' essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.". - Il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, reca "Regolamento per i lavori del Genio militare.". - La legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni reca: "Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1949, n. 90. - Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, reca: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1996, n. 223. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214.". - Si trascrivono i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati Gazzetta Ufficiale.". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' riportato nelle note alle premesse. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. - Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, reca: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili"; e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1996, n. 223. - Si trascrive il testo dell'art. 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109: "1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.". - Si trascrive il testo degli artt. 1 e 56 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, richiamato nelle note alle premesse: "Art. 1. - E' approvato e reso esecutivo l'unito regolamento sui lavori del Genio militare visto, d'ordine Nostro, dal Ministro segretario di Stato per la guerra.". "Art. 56. (Funzionari incaricati della contabilita' dei lavori ad impresa). - Di regola la contabilita' dei lavori ad impresa viene affidata ai ragionieri geometri del Genio militare. In via eccezionale puo' affidarsi ad ufficiali del Genio o ad altri funzionari, dal capo dell'ufficio esecutivo, in seguito ad autorizzazione motivata scritta del competente comando del Genio da allegarsi poi alla contabilita'.". - Si trascrive il testo dell'art. 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, riportata nelle note alle premesse: "4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita' e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. E' abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare.". - Si trascrive il testo dell'art. 81 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, riportato nelle note alle premesse: "Art. 81. [A chi e' dovoluto il collaudo dei lavori (vedi art. 1 del D.P.R. in data 3 settembre 1949, n. 383, pag. 162)]. - Ai comandanti del genio e' dovoluto il collaudo di tutti i lavori del genio militare nel territorio di loro competenza, tanto se eseguiti ad impresa quanto se eseguiti ad economia (in amministrazione, a cottimo o con le truppe). La designazione del collaudatore e' fatta invece dal Ministero della guerra: a) nei casi di prolungata assenza del comandante del genio titolare; ed in questi casi la designazione deve essere provocata in tempo utile da chi fa le veci del titolare; b) nei casi speciali in cui, a giudizio del Ministero stesso, il comandante del genio abbia avuto diretta ingerenza nella condotta dei lavori. Ciascun comando del genio, per i lavori del proprio territorio, puo' pero' delegare lo stesso capo dell'ufficio esecutivo a compiere il collaudo od autorizzarlo ad ometterlo quando si tratti di lavori di mantenimento eseguiti ad economia (in amministrazione). Puo' provvedere personalmente o delegare ufficiali dipendenti (di grado non inferiore a quello del capo dell'ufficio esecutivo a cui furono affidati i lavori e che non abbiano avuto la sorveglianza o la direzione dei medesimi) al collaudo di lavori ad impresa di importo complessivo non superiore a L. 40.000; se l'importo dei lavori non supera le 10.000 lire puo' autorizzare l'omissione del collaudo. Quando, ai sensi del comma precedente, il collaudo venga omesso, il conto finale sara' munito dal capo dell'ufficio esecutivo di una dichiarazione di buona esecuzione conforme al Mod. 33.". - Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 812, recante: "Indennita' agli uffici generale ed ai colonnelli dell'ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del Genio militare e del Genio aeronautico" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1965, n. 180: "Art. 1. - Gli ufficiali generali dell'ausiliaria e della riserva provenienti dall'Arma dei genio, i colonnelli del Genio dell'ausiliaria e della riserva, i generali e i colonnelli dell'ausiliaria e della riserva del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri (categoria edili) possono essere incaricati, nella posizione di congedo, del collaudo di lavori del Genio militare e del Genio aeronautico. Ai predetti ufficiali e' corrisposto, per l'espletamento di ogni incarico, un numero di regola non superiore ad otto di compensi unitari nella misura stabilita al successivo art. 2. Tale numero e' determinato dal Ministero, su parere del capo del servizio che ha conferito l'incarico stesso tenendo conto del tempo impiegato nel lavoro da tavolo per la compilazione delle relazioni sui rilievi eseguiti e dei certificati di collaudo, per la revisione contabile e per gli altri incombenti. Qualora gli incarichi di collaudo dovessero richiedere un eccezionale lavoro di tavolo per la mole delle verifiche contabili, per la quantita' e complessita' delle riserve o per altre cause accertate, puo' essere attribuito al collaudatore, in via eccezionale e su parere del direttore generale del Genio, o del Genio per i lavori militari della marina o del Demanio aeronautico, un numero maggiore di compensi unitari. Nel caso che in dipendenza degli incarichi suindicati debbano recarsi fuori del comune di loro abituale residenza, gli ufficiali predetti, oltre al trattamento economico di missine previsto per i pari grado in servizio permanente, hanno diritto ad un compenso unitario di cui al successivo art. 2 per ogni giorno o frazione di giorno trascorsi fuori dalla residenza abituale strettamente indispensabili all'espletamento dell'incarico. Il numero complessivo dei compensi che puo' essere attribuito mensilmente a ciascun collaudatore non superare le sessanta unita'.".
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| Art. 2. Quantificazione del fondo e criteri applicativi
1. Il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e' riferito ai soli lavori effettivamente appaltati ed e' determinato sulla base dell'importo lordo posto a base di gara, in misura pari all'l,5% per i lavori delle classi e categorie I c), I d), I e), I f), I g), II b), III a), III b), III c), IV c), VIII, IX a), IX b) e all'l% per i lavori delle classi e categorie I a), I b), VI a), VI b), previsti dall'articolo 14 del testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto, di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni, di seguito definito "testo unico". Eventuali varianti suppletive ai lavori appaltati non comportano aumento del fondo stesso. 2. Il personale destinatario del compenso e' individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alle attivita' di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori. 3. L'effettivo coinvolgimento del personale destinatario del compenso e' comprovato con atti o documenti firmati dagli interessati e vistati dall'Amministrazione appaltante, dai quali si evince il tipo di attivita' svolta. 4. La misura del compenso di cui all'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 812, e' aggiornata secondo le modalita' e criteri del presente regolamento.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' richiamato nella nota al titolo. - La legge 2 marzo 1949, n. 143, reca: "Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1949. - Si riporta il testo dell'art. 14: "Art. 14. - Agli effetti della determinazione degli oneri a percentuale dovuti al professionista le opere considerate in questo capo vengono suddivise nelle classi e categorie descritte nell'elenco seguente, avvertendo che, se un lavoro professionale interessa piu' di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.
===================================================================== Classe|Ctg.| OGGETTO ===================================================================== --------------------------------------------------------------------- | |Costruzioni rurali, industriali civili artistiche e I | |decorative --------------------------------------------------------------------- | |Costruzioni informate a grande semplicita', fabbricati | |rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza | |particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, | |edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in | |cemento armato o solettoni in laterizi per case di | |abitazione appoggianti su murature ordinarie per portate |a) |normali fino a 5 metri. --------------------------------------------------------------------- | |Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. | |Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli | |ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, | |cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di |b) |media importanza. Organismi costruttivi in metallo. --------------------------------------------------------------------- | |Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di | |importanza maggiore, scuole importanti ed istituti | |superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, | |edifici di abitazione civile e di commercio, villini |c) |semplici e simili. --------------------------------------------------------------------- | |Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, | |giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, | |chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere | |decorati-vo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli | |edifici di rilevante importanza tecnica ed | |architettonica. Costruzioni industriali con | |caratteristiche speciali e di peculiare importanza |d) |tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali. --------------------------------------------------------------------- | |Costruzioni di carattere prettamente artistico e | |monumentale. Chioschi, padiglioni. fontane, altari, | |monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. | |Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e | |di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in |e) |metallo, in vetro, ecc. --------------------------------------------------------------------- | |Strutture o parti di strutture complesse in cemento |f) |armato. --------------------------------------------------------------------- | |Strutture o parti di strutture in cemento armato | |richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese |g) |strutture antisismiche. --------------------------------------------------------------------- | |Impianti industriali completi e cioe': macchinario, | |apparecchi, servizi generali ed annessi necessari allo | |svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, | |quando questi siano parte integrante del macchinario e II | |dei dispositivi industriali. --------------------------------------------------------------------- | |Impianti per le industrie molitorie, cartarie, | |alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del |a) |cuoio e simili. --------------------------------------------------------------------- | |Impianti della industria chimica inorganica, della | |preparazione e distillazione dei combustibili, impianti | |siderurgici, officine meccaniche, cantieri navali, | |fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e | |ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione, |b) |chimico-alimentari e tintorie. --------------------------------------------------------------------- | |Impianti della industria chimica organica, della piccola | |industria chimica speciale, impianti di metallurgia | |(esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la | |preparazione ed il trattamento dei minerali per la |c) |sistemazione e coltivazione delle cave e miniere. --------------------------------------------------------------------- | |Impianti di servizi generali interni e stabilimenti | |industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni | |civili, e cioe' macchinario, apparecchi ed annessi non | |strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti | |parte di opere complessivamente considerate nelle III | |precedenti classi. --------------------------------------------------------------------- | |Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, | |della energia elettrica e della forza motrice, per | |l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione | |di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, | |impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od | |industriale ed opere relative al trattamento delle acque |a) |di rifiuto. --------------------------------------------------------------------- | |Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, | |dell'aria compressa, del vuoto, impianti di | |riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti |b) |meccanici. --------------------------------------------------------------------- | |Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, |c) |controlli, ecc. --------------------------------------------------------------------- IV | |Impianti elettrici --------------------------------------------------------------------- | |Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e |a) |dell'elettrometallurgia. --------------------------------------------------------------------- | |Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di |b) |conversione, impianti di trazione elettrica. --------------------------------------------------------------------- | |Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione | |di energia elettrica, telegrafia, telefonia, |c) |radiotelegrafia e radiotelefonia. --------------------------------------------------------------------- V | |Macchine isolate e loro parti --------------------------------------------------------------------- VI | |Ferrovie e strade --------------------------------------------------------------------- | |Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in | |pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza |a) |da compensarsi a parte. --------------------------------------------------------------------- | |Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie in montagna | |o comunque con particolari difficolta' di studio, escluse | |le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi | |speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e |b) |funicolari. --------------------------------------------------------------------- | |Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione | |di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali | |e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e | |di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere VII | |d'arte di importanza da computarsi a parte. --------------------------------------------------------------------- | |Bonifiche ed irrigazioni e deflusso naturale, |a) |sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani. --------------------------------------------------------------------- | |Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di | |acqua (esclusi i macchinari). - Derivazioni di acqua per |b) |forza motrice, e produzione di energia elettrica. --------------------------------------------------------------------- |c) |Opere di navigazione interna e portuali. --------------------------------------------------------------------- | |Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua VIII | |Fognature urbane --------------------------------------------------------------------- IX | |Ponti, manufatti isolati, strutture speciali --------------------------------------------------------------------- | |Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici | |per opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei |a) |tipi ordinari. --------------------------------------------------------------------- | |Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere | |metalliche di tipo spieciale di notevole importanza |b) |costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari. --------------------------------------------------------------------- | |Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni |c) |speciali.
- Si riporta il testo dell'art. 2, della legge 26 giugno 1965, n. 812 riportato nelle note all'art. 1: "Art. 2. - Le misure del compenso ordinario sono le seguenti:
per i generali di corpo di armata e gradi corrispondenti L. 900 per i generali di divisione e di brigata e gradi corrispondenti .... " 800 per i colonnelli .... " 700".
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| Art. 3. Ripartizione del fondo
1. Il fondo di cui all'articolo 2 e' attribuito, secondo la seguente ripartizione in relazione alle funzioni espletate: a) 6% al responsabile del procedimento per la fase di progettazione e suoi collaboratori; b) 50% ai progettisti incaricati della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; c) 6% al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; d) 6% al responsabile del procedimento per la fase di affidamento ed ai suoi collaboratori; e) 6% al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione ed ai suoi collaboratori; f) 21% al direttore dei lavori ed ai suoi assistenti, inclusa la quota del 6% a favore del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; g) 5% ai collaudatori. 2. La ripartizione delle quote di fondo di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), e' operata dai responsabili dei procedimenti, ovvero dal direttore dei lavori, in maniera tale che tutti i collaboratori e assistenti percepiscano un'identica somma e quella percepita dal responsabile del procedimento o direttore dei lavori non superi, in relazione alle tipologie ed alle caratteristiche del progetto, il doppio di quella percepita da ciascuno di essi, garantendo l'informazione. 3. La ripartizione della quota di fondo di cui al comma 1, lettera b), e' effettuata dal responsabile del procedimento, per la fase di progettazione, sulla base di criteri stabiliti ai sensi del testo unico, in funzione del contributo professionale apportato nella suddetta fase. Quando le tipologie degli impianti progettati non sono esplicitamente indicate nel testo unico, il calcolo dei compensi e' effettuato per analogia alle fattispecie tecnologicamente affini, individuate nel testo unico. 4. Ai fini dell'applicazione del testo unico, si intende: a) per progettazione preliminare, l'insieme delle prestazioni di cui alle lettere a) e b) della tabella B annessa al testo unico; b) per progettazione definitiva, la prestazione di cui alla lettera c) della tabella B annessa al testo unico; c) per progettazione esecutiva, l'insieme delle prestazioni di cui alle lettere d), e) ed f) della tabella B annessa al testo unico.
Nota all'art. 3: - Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e' richiamato nella nota all'art. 1.
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| Art. 4. Modalita' di corresponsione dei compensi
1. L'attribuzione dei compensi spettanti e' effettuata con le seguenti modalita': a) per i compensi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d): il 70% al momento dell'appalto dei lavori ed il 30% al momento dell'emissione del verbale di compimento dei lavori; b) per i compensi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed f): il 90% sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori ed il 10% in seguito all'approvazione del collaudo definitivo; c) per i compensi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g): fino al 90% sulla base di stati d'avanzamento dei lavori per i collaudi in corso d'opera ed il residuo 10% in seguito all'approvazione del collaudo definitivo. 2. I compensi di cui al comma 1, sono attribuiti solo nel caso in cui il progetto sia approvato e appaltato. I compensi stessi sono recuperati, secondo le vigenti disposizioni e previa comunicazione agli interessati ai fini del contraddittorio, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto varianti derivanti da errori di progettazione che comportino ulteriori impegni economici in misura superiore al 10% dell'importo dell'appalto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 febbraio 2003 Il Ministro: Martino Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 280 |
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