Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
CIRCOLARE 2 aprile 2003, n. 22 |
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003. |
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri A tutte le Amministrazioni autonome A tutti gli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni e Aziende autonome All'Ufficio di Ragioneria per il Magistrato del Po Alle Ragionerie provinciali dello Stato e, per conoscenza: Alla Corte dei conti All'Istituto nazionale di statistica
1. Lo sforzo teso al consolidamento strutturale della finanza pubblica italiana, in vista del pareggio di bilancio programmato per il 2006 nell'ambito del Patto di stabilita' e crescita, oltre a una rinnovata attenzione, richiede la conferma della rigorosa impostazione sin qui tenuta, sia nell'azione di contenimento della spesa, sia nel perseguimento degli obiettivi di gettito. Il disegno di legge di assestamento delle previsioni di bilancio per il 2003 si inserisce in tale contesto, esplicando la sua principale funzione di aggiustamento nel corso della gestione e ponendosi come componente della manovra di bilancio, pur nella sua attuale configurazione di provvedimento di natura formale. Esso e' chiamato a svolgere una funzione ricognitiva delle tendenze in atto e costituisce necessario punto di riferimento per le azioni che saranno stabilite nel nuovo Documento di programmazione economico-finanziaria, nonche' per la costruzione del bilancio 2004 a legislazione vigente. 2. Il provvedimento legislativo di assestamento dovra' essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, della legge 468/78. Le proposte di assestamento saranno considerate dalle Amministrazioni proponenti in funzione delle aggregazioni per centri di responsabilita' e per unita' previsionali di base, tenuto conto della attuale struttura del bilancio. Come per gli anni decorsi, la concreta attivita' propositiva dovra' realizzarsi attraverso le schede concernenti i singoli capitoli (unita' elementari gestionali), che saranno aggregati nelle unita' previsionali di base per la decisione parlamentare e consentiranno la predisposizione degli allegati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia. Le variazioni da proporre a livello di ciascun capitolo - o di articolo se presente - dovranno riguardare distintamente: a) la consistenza dei residui (Rs); b) la previsione di competenza (Cp); c) la previsione di cassa (Cs). Le schede-capitolo da utilizzare risultano predisposte in linea con l'attuale struttura del bilancio; in proposito si rinvia all'illustrazione che viene riportata nella circolare sulle previsioni per l'anno 2004 e per il triennio 2004-2006. 2.1 Dal lato delle entrate, le previsioni di competenza e di cassa vanno riviste alla luce del quadro macro-economico di riferimento, tenendo conto della piu' recente evoluzione del gettito di ciascuna entrata tributaria o contributiva, in relazione alla natura del cespite. Le previsioni di cassa dovranno, in particolare, tenere conto degli eventuali scostamenti della consistenza effettiva dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di formazione delle previsioni iniziali. 2.2 Per la formazione delle previsioni assestate di spesa, indicazioni diverse valgono per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa. 2.2.1 Per le autorizzazioni di competenza, ciascuna Amministrazione dovra': (a) verificare la congruita' delle previsioni per le spese di personale aventi natura obbligatoria, anche allo scopo di garantire il pieno e tempestivo versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, proponendo gli aggiustamenti del caso; (b) verificare se gli stanziamenti dei singoli capitoli, in relazione all'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno, possono essere ridotti; occorre comunque assicurare la insuperabilita' delle previsioni originarie approvate con la legge di bilancio; (c) per i capitoli ai quali si ritiene assolutamente indispensabile apportare variazioni in aumento degli stanziamenti iniziali, il criterio al quale dovranno strettamente attenersi le singole Amministrazioni e' che ogni proposta di aumento deve trovare compensazione in riduzioni di altri capitoli della stessa Amministrazione, aventi la stessa natura; 2.2.2 Per le autorizzazioni di cassa, poiche' l'obiettivo che l'assestamento si propone e' quello di pervenire a una loro riduzione, le Amministrazioni dovranno esaminare con particolare attenzione i capitoli recanti stanziamenti per "trasferimenti", i cui beneficiari detengono disponibilita' liquide su conti di tesoreria o su contabilita' speciali. Per essi, ciascuna Amministrazione dovra' effettuare una specifica analisi diretta a ridurre le autorizzazioni di cassa per limitare le disponibilita' sui conti di tesoreria. 3. Le variazioni, da proporre per ciascun capitolo - o articolo ove presente - distintamente per residui, competenza e cassa, tutte ispirate necessariamente al principio dell'invarianza, dovranno essere riportate nelle medesime "schede-capitolo" utilizzate per le proposte di previsione relative all'anno 2004, che gli Uffici centrali del bilancio ritireranno presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato - via XX Settembre, n. 97, per il successivo inoltro alle Amministrazioni competenti. In dette "schede-capitolo" - oltre a numero, denominazione e previsione iniziale 2003 di ciascun capitolo o articolo - sono riportate le variazioni conosciute dal Sistema informativo, in dipendenza di atti amministrativi, intervenute dal 1 gennaio c.a. alla data della stampa delle schede medesime. Le Amministrazioni dovranno far pervenire agli Uffici centrali del bilancio entro il 5 maggio 2003 le richiamate "schede-capitolo", con le proposte di assestamento per competenza e cassa, integrate: con le variazioni per atto amministrativo eventualmente intervenute successivamente alla stampa delle "schede-capitolo" o non esposte nelle schede stesse; con le variazioni verificatesi nella consistenza dei residui sulla scorta del rendiconto 2002. Gli stessi Uffici centrali del bilancio avranno cura di inserire entro il 16 maggio 2003 - contestualmente alle proposte di previsione per il 2004 - negli archivi del Sistema dipartimentale dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio gli elementi relativi all'assestamento 2003 contenuti nelle predette "schede-capitolo", trasmettendo entro il 20 maggio 2003 le schede stesse a questo Ministero - Ispettorato generale per le politiche di bilancio. Gli stessi adempimenti devono intendersi riferiti anche ai capitoli/articoli di entrata gestiti dalle singole Amministrazioni. Gli Uffici centrali del bilancio potranno indicare nelle schede-capitolo le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti", il cui contenuto assume particolare rilievo per le operazioni gestionali di impegno e pagamento, nonche' sul monitoraggio delle leggi di spesa potenziato dalla recente legge n. 246 del 2002. In conclusione, si ricorda che: a) i livelli delle spese, sia di competenza che di cassa, stabiliti con la legge finanziaria non devono essere incrementati con il provvedimento legislativo di assestamento delle previsioni di bilancio; b) il saldo di cassa del bilancio deve tendere al valore del saldo di cassa del settore statale. E' quindi indispensabile che ciascuna Amministrazione adotti un comportamento costruttivo e consapevole, evitando proposte di aumenti di spesa non compensate e non vagliate con severita' onde contribuire all'azione di contenimento della spesa pubblica. Si invitano gli Uffici centrali del bilancio a prestare la consueta massima collaborazione alle Amministrazioni. Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo. Roma, 2 aprile 2003 Il Ministro: Tremonti |
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