Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2002 |
Approvazione del regolamento di contabilita' dell'ISTAT. |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400" ed, in particolare l'art. 22, comma 2, lettera d), e 4, concernenti le deliberazioni del Consiglio dell'ISTAT in materia di regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale del suddetto Istituto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 1995, con il quale e' stato approvato il regolamento per la gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ISTAT; Vista la legge 25 giugno 1999, n. 208, recante "Disposizioni in materia finanziaria e contabile", ed, in particolare l'art. 1, comma 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 agosto 2000, con il quale e' stato approvato il regolamento di organizzazione dell'ISTAT; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Vista la deliberazione del consiglio dell'ISTAT del 5 settembre 2001 e vista, inoltre, la successiva deliberazione del consiglio dell'ISTAT del 17 luglio 2002, integralmente sostitutiva della precedente, con la quale e' stato approvato il nuovo regolamento di gestione e contabilita' dell'ISTAT al fine di assicurarne l'adeguamento alla disciplina di contabilita' pubblica e il coordinamento con il regolamento di organizzazione dell'ISTAT; Vista la nota del presidente dell'ISTAT del 17 settembre 2002, prot. n. SP.1178.02, con la quale si comunica che, in seguito alle precisazioni della circolare INPDAP del 1 agosto 2002, l'art. 24, comma 3, del citato regolamento di gestione e contabilita' e' modificato nel senso che l'abrogazione delle disposizioni dell'art. 91 del regolamento del personale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 1967, ha efficacia nei confronti del personale assunto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000; Ritenuto necessario procedere all'approvazione della citata deliberazione del consiglio dell'ISTAT del 17 luglio 2002, con cui e' stato approvato il nuovo regolamento di gestione e contabilita' dell'ISTAT, come integrato dalla nota del presidente dell'ISTAT del 17 settembre 2002, concernente la parziale riformulazione del comma 3, dell'art. 24 del suddetto regolamento; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, con il quale al Ministro Franco Frattini e' stata conferita la delega di funzioni per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera f), relativo all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; Decreta:
E' approvata la deliberazione del consiglio dell'Istituto nazionale di statistica di cui in premessa concernente l'adozione del regolamento di gestione e contabilita', nel testo annesso al presente decreto. Il presente decreto, con l'annesso regolamento, sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 novembre 2002 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
| Annesso
REGOLAMENTO DI GESTIONE E CONTABILITA' DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Titolo 1 PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Principi generali
1. L'attivita' finanziaria, amministrativa e contabile dell'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato Istituto) e' informata ai criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza. 2. Il regolamento disciplina gli strumenti di pianificazione e programmazione, di rilevazione dei risultati della gestione, la gestione finanziaria, economica e patrimoniale e l'attivita' negoziale. 3. Il regolamento, coerente con il decreto legislativo n. 322/1989 e con il regolamento di organizzazione, tenendo conto della autonomia dell'Istituto e delle sue peculiari funzioni, e' adottato secondo i principi della contabilita' generale dello Stato, del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 165/2001. 4. Le modalita' operative degli adempimenti derivanti dall'applicazione del regolamento sono disciplinate in un manuale di gestione e contabilita' approvato dal consiglio, su proposta del presidente. 5. La pianificazione e la programmazione finanziaria, economica e delle attivita' avvengono sulla base di un processo organizzativo e informativo unitario che presuppone il coinvolgimento di tutti i centri di responsabilita' per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Art. 2. Sistema informativo contabile
1. L'Istituto sviluppa un sistema informativo contabile unico, integrato con i sistemi informativi extra-contabili, cui tutte le strutture organizzative devono conformarsi. 2. Le scritture finanziarie, relative alla gestione del bilancio, consentono di rilevare le entrate e le spese in termini di competenza e di residui, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa, le somme riscosse e pagate e quelle rimaste da riscuotere o da pagare, le economie e le maggiori spese. 3. Le scritture patrimoniali consentono di rilevare il valore e la consistenza del patrimonio all'inizio e alla chiusura dell'esercizio e le variazioni intervenute nel corso dell'anno. 4. Le scritture economiche consentono di rilevare i costi e i ricavi dell'esercizio.
Art. 3. Centri di responsabilita', centri di costo ed unita' previsionali di base
1. Costituiscono, ai presenti fini, centri di responsabilita' di primo livello: a) gli uffici di diretta collaborazione e l'ufficio di valutazione e controllo strategico, i quali costituiscono un unico centro di responsabilita'; b) la direzione generale; c) i singoli dipartimenti. 2. Costituiscono centri di responsabilita' di secondo livello gli altri centri di responsabilita', sotto ordinati alla presidenza, alla direzione generale e ai singoli dipartimenti, individuati ai sensi del regolamento di organizzazione e degli atti di organizzazione generale. 3. Ai fini della individuazione dei costi e dei risultati, ciascun centro di responsabilita' puo' essere articolato in centri di costo. 4. Costituiscono unita' previsionali di base le risorse finanziarie riferite ad aree omogenee di attivita', la cui gestione e' affidata ai centri di responsabilita' di primo livello.
Titolo 2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Art. 4. Pianificazione e programmazione
1. Gli strumenti per la pianificazione e la programmazione finanziaria, economica e delle attivita' sono il piano strategico triennale e il programma di gestione annuale. 2. Il processo di programmazione annuale, coerente con la pianificazione strategica triennale, consente la definizione degli obiettivi, delle attivita' e delle risorse finanziarie ed economiche nel rispetto dell'autonomia gestionale riconosciuta al direttore generale ed ai direttori di dipartimento.
Art. 5. Piano strategico triennale
1. Il piano strategico triennale esplicita: a) le linee e gli obiettivi strategici; b) le attivita' fondamentali pianificate dalle strutture organizzative; c) il quadro finanziario prevedibile per la realizzazione delle attivita' pianificate. 2. Il piano strategico triennale e' deliberato dal consiglio annualmente, entro il 30 aprile, con riferimento al triennio successivo ed individua linee di coerenza con il Programma statistico nazionale.
Art. 6. Programma di gestione annuale
1. Il programma di gestione annuale, ai fini della programmazione delle attivita' per l'anno successivo, e' predisposto dalla direzione generale, sulla base degli elementi forniti dalle strutture organizzative destinatarie delle direttive degli organi di governo. 2. Il programma di gestione annuale, corredato da una relazione del presidente, e' deliberato dal consiglio entro il 31 ottobre. 3. Il programma di gestione annuale e' costituito da: a) bilancio di previsione triennale; b) bilancio di previsione annuale; c) programma annuale delle attivita'; d) budget. 4. Con la deliberazione del bilancio di previsione annuale, il consiglio delibera altresi' l'articolazione del bilancio medesimo in unita' previsionale di base e centri di responsabilita' di primo livello. 5. Il bilancio di previsione triennale, redatto in termini di competenza ed articolato in centri di responsabilita' di primo livello e unita' previsionali di base, e' aggiornato annualmente, definisce il quadro delle risorse finanziarie e consente di valutare i flussi triennali di entrata e di spesa su base annuale. Gli stanziamenti previsti nel bilancio triennale per il primo anno corrispondono a quelli del bilancio annuale. 6. Il bilancio di previsione annuale: a) e' redatto in termini di competenza e di cassa, comprende uno stato di previsione dell'entrata ed uno stato di previsione della spesa, articolati in centri di responsabilita' di primo livello ed unita' previsionali di base; b) indica per ogni unita' previsionale di base l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi dell'esercizio precedente a quello di riferimento, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare, l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare, senza distinzione tra operazioni in conto residui e in conto competenza; c) e' corredato da una relazione del presidente, da un rapporto predisposto dall'ufficio di valutazione e controllo strategico e da una relazione del collegio dei revisori dei conti; d) viene trasmesso per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; e) e' corredato, ai fini della gestione e della rendicontazione, da un documento tecnico in cui sono evidenziati, disaggregati per capitoli, i contenuti di ciascuna unita' previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa. 7. Il programma annuale delle attivita' definisce, nell'ambito delle linee direttive deliberate dal consiglio, gli obiettivi operativi piu' significativi e le attivita' fondamentali programmate dalle strutture organizzative per l'anno successivo. 8. Il budget: a) quantifica le risorse disponibili per la realizzazione dei programmi di ciascun centro di responsabilita'; b) e' predisposto tramite l'aggregazione delle voci contenute nel piano dei conti economico ed e' raccordato al piano dei conti finanziario; c) e' corredato da un prospetto di raccordo che individua tutti i costi che non determinano movimenti finanziari nell'anno di riferimento e tutti gli impegni finanziari assunti in esercizi precedenti e che afferiscono all'anno di riferimento, al fine di verificare la coerenza delle proposte del budget con gli stanziamenti del bilancio di previsione annuale; d) e' corredato da budget autonomi relativi a progetti, in tutto o in parte correlati a finanziamenti esterni risultanti da contratti o convenzioni.
Titolo 3 STRUMENTI DI RILEVAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE
Art. 7. Il conto consuntivo
1. Il conto consuntivo espone i risultati della gestione, ponendoli a confronto con i valori del bilancio finanziario annuale, di cui segue la struttura. 2. Il conto consuntivo va trasmesso al collegio dei revisori dei conti unitamente al rapporto predisposto dall'ufficio di valutazione e controllo strategico almeno quindici giorni prima della seduta indetta per la deliberazione del bilancio. Il collegio dei revisori dei conti redige apposita relazione da allegare al conto stesso. 3. Il conto consuntivo, corredato da una relazione del presidente, e' deliberato dal consiglio entro il 30 aprile e trasmesso per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 8. Componenti del conto consuntivo
1. Il conto consuntivo si articola in: a) rendiconto finanziario; b) situazione patrimoniale; c) conto economico; d) situazione amministrativa. 2. Il rendiconto finanziario, elaborato per centri di responsabilita' di primo livello ed unita' previsionali di base, espone i risultati della gestione delle entrate e delle spese, distintamente per competenza e residui, secondo la struttura del bilancio di previsione. Al rendiconto finanziario e' allegato il rendiconto gestionale, che trae origine dal documento tecnico, in cui le unita' previsionali di base, articolate in capitoli, evidenziano: le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui; il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo. 3. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio, ponendo in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste, con particolare riguardo ai crediti, ai debiti, al patrimonio. 4. Il conto economico espone le componenti attive e passive dell'attivita' dell'Istituto secondo criteri di competenza economica ed e' predisposto sulla base delle risultanze della contabilita' economica per centro di costo. Esso espone l'utilizzazione delle risorse allocate per la realizzazione delle attivita' di cui al programma annuale, in termini di costo. Il conto economico, predisposto sulla base della struttura adottata per il budget e del piano dei conti economico, e' raccordato al piano dei conti finanziario. 5. La situazione amministrativa espone la consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni e i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio, distintamente in conto competenza e residui, la consistenza della cassa al termine dell'esercizio, le somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi), l'avanzo o il disavanzo di amministrazione conseguito.
Titolo 4 GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Art. 9. Esercizio provvisorio
1. Qualora l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, si procede, per non oltre quattro mesi, alla gestione provvisoria del bilancio non ancora approvato, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascuna unita' previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.
Art. 10. Fondo di riserva
1. Nel bilancio e' iscritto, in apposito capitolo delle spese correnti, un fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese che possono verificarsi nel corso dell'esercizio. 2. L'ammontare di tale fondo non puo' superare il 5% delle spese correnti complessivamente previste. Su tale fondo non e' possibile effettuare pagamenti diretti.
Art. 11. Avanzo o disavanzo di amministrazione
1. Nel bilancio di previsione annuale e' indicato l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto a quello cui si riferisce il preventivo; la sua consistenza e' descritta in apposita tabella dimostrativa. 2. In presenza di un avanzo di amministrazione, il relativo ammontare potra' essere impegnato fino alla concorrenza dell'importo definito dall'amministrazione. Nel caso in cui si presuma invece un disavanzo di amministrazione, il consiglio deve tenerne conto in sede di deliberazione del preventivo, predisponendo un piano finanziario idoneo per il suo riassorbimento, assicurando comunque il pareggio finanziario. 3. L'accertamento dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione e' effettuato con l'approvazione del conto consuntivo.
Art. 12. Assestamenti di bilancio
1. Il consiglio, dopo la deliberazione del conto consuntivo, aggiorna l'eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente iscritto nel bilancio di previsione e adegua le previsioni di entrata e di spesa in funzione della sua entita' e dell'effettiva consistenza dei residui attivi e passivi, apportando conseguentemente variazioni nelle entrate e/o nelle spese iscritte in bilancio.
Art. 13. Variazioni di bilancio
1. Le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, sono deliberate secondo la procedura prevista per il bilancio di previsione. 2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se ne e' assicurata la copertura finanziaria. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonche' tra le gestioni dei residui e della competenza. 3. Non possono apportarsi variazioni al bilancio oltre il 30 novembre, salvo che si tratti di storni di fondi o di iscrizioni di nuove o maggiori entrate, nonche' di spese ad esse connesse, o del pagamento di oneri tributari non previsti. 4. Le variazioni compensative all'interno della stessa unita' previsionale di base di primo livello, riguardanti spese non obbligatorie, ovvero tra diverse unita' previsionali di base per le medesime voci in cui si articola il bilancio di previsione annuale, sono disposte con provvedimento del presidente, su proposta del titolare o dei titolari delle unita' previsionali di base.
Art. 14. Riaccertamento dei residui
1. L'Istituto al termine dell'esercizio provvede al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. 2. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano state espletate tutte le azioni volte ad ottenerne la riscossione, salvo che il relativo onere ecceda l'importo da recuperare. 3. Le variazioni dei residui attivi e passivi formano oggetto di apposita deliberazione da parte del consiglio, previo parere del collegio dei revisori dei conti.
Art. 15. Attivita' commerciale
1. L'Istituto, ai fini della detrazione dell'IVA corrisposta per l'acquisto dei beni e servizi occorrenti per l'espletamento dell'attivita' commerciale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, tiene un'apposita contabilita' separata, rilevando le operazioni che danno diritto alla detrazione stessa.
Art. 16. Partecipazione ad enti e organismi
1. L'Istituto, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, puo' partecipare, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ad associazioni, consorzi, societa', gruppi europei di interesse economico e ad altri enti o organismi italiani, europei, internazionali. La partecipazione e' deliberata dal consiglio ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera e), del medesimo decreto legislativo.
Art. 17. Rimborso delle spese e patrocinio legale
1. Nei casi di giudizi per responsabilita' civile, penale ed amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti dell'Istituto, del presidente e dei componenti degli organi collegiali, anche straordinari, in conseguenza di atti o fatti connessi all'espletamento del servizio o all'assolvimento di obblighi istituzionali, l'Istituto provvede al rimborso delle spese legali sostenute, a condizione che il giudizio si concluda con sentenza o provvedimento di esclusione della responsabilita' e comunque non oltre la parte rimasta effettivamente a carico dell'interessato. 2. Il rimborso delle spese sostenute per effetto dei giudizi suddetti avviene nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura generale dello Stato. 3. L'Istituto, sentita l'Avvocatura generale dello Stato, puo' concedere anticipazioni ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo che ne facciano richiesta, salvo ripetizione nel caso di sentenza definitiva che ne accerti la responsabilita'.
Art. 18. Gestione patrimoniale
1. I beni dell'Istituto sono classificati e descritti in separati inventari a quantita' e a valore, secondo gli schemi previsti dal sistema informativo. 2. La ricognizione dei beni e del loro valore nonche' il rinnovo dei relativi inventari deve essere effettuata almeno ogni dieci anni. Entro tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento dovra' essere effettuata una prima ricognizione.
Titolo 5 PRINCIPI IN TEMA DI ATTIVITA' NEGOZIALE
Art. 19. Attivita' negoziale
1. L'Istituto nazionale di statistica dispone di piena autonomia negoziale, ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali.
Art. 20. Adesione alle convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze
1. L'Istituto, prima di procedere all'acquisizione di beni e servizi, valuta la convenienza di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero da societa' di consulenza specializzate prescelte dalla suddetta amministrazione.
Art. 21. Stipulazione dei contratti
1. I contratti devono avere termini e durata certa. Per quelli i cui oneri gravano sulla parte corrente del bilancio, la durata non puo' superare i nove anni, salvo che vi siano ragioni di necessita' e convenienza da indicare nella deliberazione di autorizzazione di spesa. 2. Nel contratto devono essere previste penalita' per inadempienza o ritardo nell'esecuzione, con clausola di risarcibilita' dell'ulteriore danno.
Art. 22. Rinnovo e proroga dei contratti
1. I contratti possono prevedere una clausola di rinnovo espresso. A tale fine, l'organo competente alla conclusione del contratto accerta la sussistenza di ragioni di convenienza e, previa decisione motivata, comunica alla controparte la volonta' di rinnovare il contratto. E' possibile procedere al rinnovo al massimo per due volte e la durata di ciascun rinnovo non puo' essere superiore a un anno. In ogni caso, il rinnovo e' possibile soltanto qualora il valore complessivo della prestazione originaria e di quella conseguente al rinnovo non superi il limite che avrebbe reso necessario il ricorso ad una procedura contrattuale diversa da quella adottata per il contratto originario. 2. I contratti per la fornitura di beni e servizi che abbiano durata non inferiore all'anno possono prevedere l'obbligo del fornitore di proseguire la medesima prestazione a richiesta dell'Istituto ed alle medesime condizioni, fino ad un massimo di quattro mesi. La decisione di richiedere al fornitore la prosecuzione della prestazione e' adottata dall'organo competente alla conclusione del contratto.
Art. 23. Transazioni
1. Per gli atti di transazione e' richiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato quando il valore di cio' che l'Istituto cede o al quale rinuncia supera la somma di Euro 36.000,00, IVA esclusa.
Titolo 6 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 24. Norme finali e transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di entrata in vigore e' abrogato il regolamento per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 1995. 2. I rapporti contrattuali costituiti e le gare in corso di svolgimento alla data di cui al comma 1 restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipulazione dei contratti o dell'indizione delle gare. 3. L'abrogazione delle disposizioni dell'art. 91 del regolamento del personale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 1967, disposta dall'art. 13 del regolamento di organizzazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 agosto 2000, ha efficacia esclusivamente nei confronti del personale assunto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000. |
|
|
|