Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2003 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003, n. 28 |
Testo del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2003), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2003, n. 88 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive". |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 01. (( 1. Dopo l'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' inserito il seguente: "Art. 6-ter (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da 150 euro a 500 euro.". )) Art. 1. 1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti: "1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali e' obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto e' altresi' consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi (( oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente )) il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto. 1-quater. Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, l'applicazione delle misure coercitive e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.". 2. Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 8 (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive). - 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma del commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in liberta' conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. 1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali e' obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto e' altresi' consentito nel caso di reati di cui all'art. 6-bis, comma 1, e all'art. 6, commi 1 e 6, della presente legge. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita', pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto. 1-quater. Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, l'applicazione delle misure coercitive e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.". - Gli articoli 274, 280, 380 e 381 del codice di procedura penale, cosi' dispongono: "Art. 274 (Esigenze cautelari). - 1. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposte alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti; b) quando l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione; c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.". "Art. 280 (Condizioni di applicabilita' delle misure coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni. 2. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.". "Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale; c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni nel massimo a dieci anni; d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione mirorile previsto dall'art. 600-quinquies del codice penale; e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale; e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale; f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo; i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654; l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale; m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416, commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.". "Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti: a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del codice penale; b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4 e 321 del codice penale; c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, comma 2 del codice penale; d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale; e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del codice penale; f) lesione personale prevista dall'art. 582 del codice penale; g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale; h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, comma 2 del codice penale; i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale; l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale; m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiali o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'. 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e' giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o dalle circostanze del fatto. 4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.". - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive). - 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'art. 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. 2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivere di comparire personalmente una o piu' volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. 2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. 3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta', competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. 4. Contro l'ordinanza di convalida e' proponibile il ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. 5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. 6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni. 7. Con la sentenza di condanna il giudice disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazione sportiva specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta. 8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore puo' autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche.". - Si riporta il testo dell'art. 6-bis, comma 1, della legge n. 401 del 13 dicembre 1989: "1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, il transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono nelle manifestazioni medesime e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.". "Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'art. 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2005.". Art. 1-ter. - 1. Dopo l'art. 7 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis (Differimento o divieto di manifestazioni sportive). - 1. Per urgenti e gravi necessita' pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, puo' disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni.". Art. 1-quater. - 1. I titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unita' in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati. 2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed e' subordinato alla verifica elettronica della regolarita' del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature. 3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze. 4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle societa' utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi. 6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1 agosto 2004. Art. 1-quinquies. - 1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 1-quater, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro. 2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 1-quater, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro. 3. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 1-quater, commi 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro. 4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1-quater sono altresi' revocate le concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi, che comunque non possono essere utilizzati per ospitare incontri di calcio organizzati dalla Federazione italiana gioco calcio. 5. Qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi di cui al comma 1 dell'art. 1-quater in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso ovvero sia consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto o il settore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro. 6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree di impianti sportivi di cui al comma 1 dell'art. 1-quater non accessibili al pubblico e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro. 7. Chiunque accede indebitamente all'interno di un impianto sportivo di cui al comma 1 dell'art. 1-quater privo del titolo di accesso e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro. 8. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 1-quater, comma 3, che si applicano a decorrere dal 1 agosto 2004.".
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| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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