Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2003 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 23 aprile 2003, n. 89
Proroga dei termini relativi all'attivita' professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonche' delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di modalita' di svolgimento dell'attivita' libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, di assicurare l'immediato finanziamento di un progetto finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare e delle spese di funzionamento e ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), nonche' di accelerare il risarcimento dei danni causati da emoderivati infetti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute;
E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1
Proroga del termine per l'utilizzo degli studi professionali
privati per lo svolgimento dell'attivita' libero-professionale

1. Il termine del 31 luglio 2003, previsto dall'articolo 15-quinquies, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 luglio 2005.
 
Art. 2
Finanziamento di un progetto di terapie oncologiche innovative
e dell'Istituto mediterraneo di ematologia

1. Per la realizzazione di un progetto oncotecnologico da parte dell'Istituto superiore di sanita', finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare, e' autorizzata la spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
2. Per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), con sede in Roma, e' autorizzata la spesa di quindici milioni di euro per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
3. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari a diciotto milioni di euro per l'anno 2003 ed a tredici milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3
Risarcimento danni da trasfusioni di sangue infetto

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di novantotto milioni e cinquecentomila euro per l'anno 2003 e di centonovantotto milioni e cinquecentomila euro, per gli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito delle predette autorizzazioni. Qualora si verifichino eccedenze rispetto alle previsioni di spesa, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno ridefiniti i criteri di stipulazione delle transazioni stesse.
 
Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 aprile 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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