Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2003 (vai al sommario)
LEGGE 24 aprile 2003, n. 92
Modifica all'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. 1. L'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gia' sostituito dall'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e' sostituito dal seguente: "Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, e' concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo al limite di eta' per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503". 2. Possono esercitare la facolta' di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro che abbiano gia' raggiunto il limite di eta' per il collocamento a riposo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 aprile 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 987):
Presentato dall'on. Giorgio Merlo il 21 giugno 2001.
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e
privato), in sede referente, il 18 settembre 2001, con
pareri delle commissioni I e V.
Esaminato dalla XI commissione l'11 dicembre 2002; il
22, 28 gennaio 2003; 12 e 19 febbraio 2003.
Nuovamente assegnato alla XI commissione (Lavoro
pubblico e privato), in sede legislativa, il 13 marzo 2003
con pareri delle commissioni I e V.
Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, il
13 e 18 marzo 2003 ed approvato il 26 marzo 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2146):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede deliberante, il 2 aprile 2002, con pareri delle
commissioni 5ª e 11ª.
Esaminato dalla 1ª commissione ed approvato il 16
aprile 2003.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- L'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96
(Provvidenze a favore dei perseguitati politici
antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti),
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4. - Ai cittadini italiani, i quali siano
riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali, anche
se in sede di revisione, espletati alla data di entrata in
vigore della presente legge, e siano riconosciuti
perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista
dall'art. 8, ed ai vincitori dei concorsi riservati ai
perseguitati politici o razziali, e' attribuito all'atto
del collocamento a riposo per limiti di eta', quando non
abbiano gia' titolo a migliore trattamento il minimo di
pensione previsto dalle leggi vigenti.
In caso di morte dell'impiegato, il quale si trovi
nelle condizioni previste nel comma precedente, alla vedova
e ai figli e' attribuito, ove non abbiano gia' titolo a
migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle
leggi in vigore per le pensioni indirette.
Le stesse norme si applicano ai dipendenti di enti di
diritto pubblico per i quali sia in vigore un trattamento
di quiescenza diverso da quello nascente dall'iscrizione
all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati
politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente
idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica
amministrazione, e' concesso, a loro richiesta e
indipendentemente dalla data della loro assunzione, di
rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno
successivo al limite di eta' per il collocamento a riposo
per essi altrimenti previsto. Ai medesimi dipendenti si
applica l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503.
Le disposizioni precedenti si applicano anche ai
sanitari ospedalieri.
Ai cittadini italiani riconosciuti perseguitati
politici o razziali che fossero dipendenti non di ruolo a
qualsiasi titolo della pubblica amministrazione e che alla
data della entrata in vigore della presente legge siano in
servizio di ruolo o non di ruolo, sara' computato come
servizio utile ai soli fini del trattamento di quiescenza e
per una durata non superiore a cinque anni, il periodo
intercorso fra la data di cessazione dal servizio per
motivi politici o razziali e la riassunzione a qualsiasi
titolo nella pubblica amministrazione.
Nota all'art. 1, comma 2:
- Per il testo dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955,
n. 96, cosi' come modificato dalla presente legge, vedi
nota all'art. 1, comma 1.



 
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